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Come iniziare una piccola attività senza apertura della partita Iva


Il lavoro autonomo occasionale può essere una spinta verso l'inizio di una nuova attività imprenditoriale, senza dover affrontare sin da subito costi elevati
Come iniziare una piccola attività senza apertura della partita Iva

Il lavoro autonomo occasionale, anche detto da chi non è competente nel settore “collaborazione con ritenuta d’acconto”, è in realtà uno strumento disciplinato e messo a disposizione dal legislatore in modo indiretto, già dal Codice Civile disciplinando all’art. 2222 i contratti d’opera e le professioni intellettuali.

Tra committente e lavoratore autonomo occasionale viene stipulato un contratto d'opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta. L'esercizio dell'attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Tale rapporto pertanto si distingue:

  • dalla collaborazione coordinata e continuativa per l'assenza del coordinamento con l'attività del committente, la mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale e il carattere episodico dell'attività;
  • dal lavoro autonomo abituale, non per la natura della prestazione, ma per il carattere episodico della stessa

Non abbiate timore della premessa, non voglio assolutamente scrivere una lungaggine di paroloni sull’argomento e annoiarvi in meccanismi e dettagli tecnici fruibili solamente dai professionisti del settore. Vorrei, invece, darvi delle idee per poter cominciare una nuova e piccola attività con tale strumento, compatibilmente con le norme vigenti (1), che può essere poi ampliata e portata avanti con la vera e propria nascita di una nuova attività divenendo professionale e abituale (apertura partita iva).

Un esempio per farvi comprendere meglio quanto detto è il seguente: la realizzazione di un sito web può configurare una prestazione di lavoro autonomo occasionale se effettuata da un lavoratore che non svolge per professione abituale tale attività e non è legato al committente da un rapporto di carattere continuativo o di altre fattispecie. Viceversa, la manutenzione del medesimo sito può inquadrarsi in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per la ripetizione nel tempo delle prestazioni. Comunque, se i casi appena descritti rientrano nell'attività tipica svolta dal lavoratore per professione, si realizza il vero e proprio lavoro autonomo abituale, soggetto all’apertura della partita Iva e all’iscrizione alla gestione separata Inps (coinvolgendo maggiori spese, comprendendo in queste anche l’incarico della tenuta della contabilità e per gli adempimenti fiscali ad un professionista del settore e abilitato).

Oltre l’esempio sopra, calzante per comprendere con maggior dettaglio l’argomento e l’obiettivo dello stesso, ci sono altre molteplici attività, che si possono svolgere anche senza avere una struttura dedicata o particolare attrezzatura, ed iniziare delle piccole collaborazioni con piccole e medie imprese. Queste attività talvolta, anche per gli esigui compensi, nonché per la occasionalità dell’opera verso la stessa azienda, vi permettono di poter utilizzare questo strumento ed emettere una ricevuta di prestazione occasionale con l’applicazione della famosa ritenuta d’acconto del venti per cento.

N.B: superati i 5 mila euro, per ogni anno solare, il prestatore dovrà trattenere un terzo (proprio carico) della contribuzione Inps al suddetto compenso e dovrà notificarlo all’azienda committente per gli opportuni adempimenti amministrativi da mettere in atto, nonché per il giusto pagamento della ricevuta stessa.

 

Non tutti sanno che…

redditi di lavoro autonomo occasionale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico. Questo vuol dire che, ad esempio, le spese di viaggio sostenute (biglietti del treno, aereo, tariffa taxi ecc…) per recarmi a un convegno e intervenire come relatore (sempre rispettando il principio della occasionalità di tale attività), sono spese specifiche e inerenti all’attività che dovrò svolgere e, quindi, detraibili dal compenso pattuito con l’azienda committente. Ma non solo le spese di viaggio sono deducibili, lo sono, per esempio, anche l’acquisto di un determinato bene o servizio, necessario a quella specifica attività, se non ovviamente fornito dal commitente.

Questa informazione è molto importante perché a differenza delle “credenze” di non poter dedurre nessuna spesa da questa tipologia di reddito, non possedendo una partita Iva, in realtà è tutt’altro, ed è proprio la normativa che lo prevede. Queste spese devono essere imputabili direttamente all’attività espletata e andranno documentate, verificate e conservate per poterle opportunamente esibire in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Anche i lavoratori subordinati/dipendenti, che svolgono il loro lavoro principale senza il rischio d’impresa, che vorrebbero svolgere un’attività lavorativa estranea alla loro (consigliabile che non ci sia concorrenza o contrasto con l’attività svolta per e dal proprio datore di lavoro), possono utilizzare questo strumento e cumulare le due tipologie di reddito.

Mi sembra giusto chiarire che quest’ultimi soggetti dovranno obbligatoriamente presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) per la liquidazione delle maggiori imposte; mentre chi possiede solo tale reddito (lavoro autonomo occasionale) non lo è ma, a parere di chi scrive, dovrebbe presentarla per poter recuperare la ritenuta d’acconto del venti per cento, sottratta sul compenso lordo.

 

In conclusione…

Sicuramente l’argomento meriterebbe un maggior approfondimento per analizzare le diverse casistiche e attività, anche in base alle esigenze del lavoratore. Per questo motivo, qualora interessati, vi consiglio di rivolgervi a un professionista del settore che vi potrà dare sicuramente maggiori informazioni e dettagli.

(1) Ci sono attività che non sono attuabili senza requisiti professionali, attestazioni, rispetto di norme igienico sanitarie, nonché particolari autorizzazioni da parte degli Enti Preposti, ecc.… e non si potranno quindi svolgere liberamente
 

Fonti:
Codice Civile
D.P.R. 917/1986 (T.u.i.r.)
Circolari e Risoluzioni Agenzia delle Entrate

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