L'installazione del GPS sull'auto aziendale


Secondo la circolare n. 2/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'installazione del GPS sull'auto aziendale dev'essere autorizzata
L'installazione del GPS sull'auto aziendale
Il Gps montato sull’automobile aziendale di un dipendente di norma non è uno strumento di lavoro e dev'essere autorizzato.
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 2/2016, ha fornito la sua interpretazione sull'applicazione del divieto di utilizzo di impianti per il controllo a distanza dell'operato dei dipendenti, previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), con riguardo all'installazione di dispositivi di localizzazione satellitare (GPS) sulle autovetture aziendali.
In particolare, la suddetta circolare corregge il parere espresso sul punto dalla direzione interregionale del Lavoro di Milano nel maggio 2016, secondo cui l’auto fornita in uso ai dipendenti per eseguire la prestazione lavorativa sarebbe strumento di lavoro, nella sua unicità, comprensiva anche del sistema GPS, pur se installato in un momento successivo alla consegna dell’autovettura.
Secondo quest'ultima interpretazione, il GPS non richiederebbe, per la sua installazione, l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa previsti dall'art. 4 dello Statuto che, nella formulazione oggi vigente, vieta, in assenza di tali forme di consenso, l'installazione degli strumenti di controllo a distanza del lavoratore, fatta eccezione per gli "stumenti di lavoro" e per gli strumenti di "rilevazione degli accessi e delle presenze".
Secondo l'Ispettorato, invece, «in linea di massima, e in termini generali» i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro, utilizzati non per l’esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere a ulteriori esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Come tali, data la loro indubbia potenzialità di controllo a distanza dei lavoratori, questi dispositivi possono in via generale essere installati solo previa autorizzazione sindacale o amministrativa. Tuttavia, secondo tale ente, ci possono essere «casi del tutto particolari» in cui i dispositivi Gps possono «trasformarsi» in veri e propri strumenti di lavoro.
I casi citati sono due: quando la prestazione lavorativa non può essere resa senza ricorrere al loro utilizzo ovvero quando la loro installazione sia richiesta da specifiche normative legali o regolamentari. L’esempio fornito per il secondo caso è quello dei sistemi Gps per il trasporto di valori superiori a 1,5 milioni di euro.
La posizione assunta dall’Ispettorato è, dunque, quella di considerare quali strumenti di lavoro quegli «apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione».

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di Avv. Gabriele Orlando

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