L'interpello fiscale, cos'è e come presentarlo


Il contribuente si rivolge all'Amministrazione finanziaria per avere chiarimenti dinanzi a una norma tributaria incerta
L'interpello fiscale, cos'è e come presentarlo

L’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (di seguito “Legge”) dispone che di fronte ad una norma tributaria incerta il contribuente possa rivolgersi all’Amministrazione finanziaria per ottenere chiarimenti circa la corretta interpretazione di tale norma. Detta norma viene novellata dal Titolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 rubricato “Revisione della disciplina degli interpelli” (di seguito “Decreto”). A tale modifica fanno seguito numerosi documenti di prassi allo scopo di meglio illustrare la normativa di cui qui si dice. Tra i diversi documenti di prassi appena menzionati giova citare:

•    Risoluzione 104/E del 15 dicembre 2015 avente oggetto Gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2015;
•    Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016, n. 27 rubricato “Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – Disposizioni di attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156”;
•    Circolare n. 9/E dell’1 aprile 2016 avente oggetto: Commento alle novità del D.Lgs. 24-9-2015, n. 256 ed emessa ai sensi dell’art. 8, comma 1, dello stesso D.Lgs.
In origine, il presente interpello riguardava soltanto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, mentre, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del decreto, anche gli Enti locali possono ricevere istanze d’interpello relative ai tributi dagli stessi amministrati.

 

Tipologie di interpello

In base alla fattispecie della richiesta formulata dal contribuente, il decreto prevede i seguenti tipi d’interpelli:

1.     interpello ordinario  (art. 11, comma 1, lett. a) della legge) – Attivabile quando ricorrono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni fiscali relative alla fattispecie cui è interessato l’istante e non sono attivabili altre procedure;

2.     interpello qualificatorio (art. 11, comma 1, lett. a) della legge) – Attivabile quando ricorrono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta qualificazione alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla fattispecie cui è interessato il contribuente istante e non sono attivabili altre procedure;

3.     interpello probatorio (art. 11, comma 1, lett. b) della legge) – Attivabile allo scopo di accertare se sussistono le condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;

4.     interpello antiabuso (art. 11, comma 1, lett. c) della legge) – Relativo all’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie;

5.     interpello disapplicativo (art. 11, comma 2 della legge) –  Il contribuente interpella l’Amministrazione tributaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettivi del soggetto passivo altrimenti ammessi dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Tale tipo d’interpello è obbligatorio, come previsto dal punto 5, 4° capoverso della menzionata circolare 9/E.

Inoltre, il contribuente può proporre interpello per conoscere se le operazioni (che si accinge a compiere) costituiscono fattispecie di abuso del diritto, come dispone il novellato comma 5 dell’art. 10-bis della legge.

Giova dire che il contribuente, nell’istanza d’interpello, può proporre un’ipotesi di soluzione della fattispecie oggetto di tale interpello; se l’ipotesi prospettata dal contribuente è quella corretta, l’Amministrazione interpellata non fornisce alcuna risposta allo stesso contribuente, entro il termine legale; in tale caso si forma un silenzio assenso. Negli altri casi l’amministrazione risponde alle istanze d’interpello nel seguente termine dalla data di ricezione delle stesse:

•    entro 90 giorni per le istanze di cui alle lettere a) e b);
•    entro 120 giorni per le istanze di cui alle altre lettere.

 

Come presentare un interpello

Ciascuna istanza (da presentare in carta libera) deve fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto d’interpello e deve contenere i seguenti elementi: a) i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale; b) l’indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del art. 1, commi 1 e 2 della legge; c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione; e) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; f) l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telefonici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta; g) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) sopra elencate, l’Amministrazione invita il contribuente istante alla loro regolarizzare entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta (di 60 giorni) iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.  

All’istanza va allegata copia dei documenti non in possesso dall’Amministrazione procedente o di altre Amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini della risposta. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all’istanza, l’Amministrazione chiede, una sola volta, all’istante, di integrare la documentazione presentata. In tale caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, da parte dell’Amministrazione, entro il termine di un anno comporta la rinuncia all’istanza di interpello (c.d. rinuncia implicita). Resta ferma la facoltà del contribuente di ripresentare una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti della legge. Va detto che il contribuente ha facoltà di rinunciare alla chiesta risposta in corso d’istruttoria dell’interpello (in tale caso si ha una rinuncia espressa).

Giova, infine, dire che l’Amministrazione provvede a pubblicare le risposte mediante circolari o altri documenti di prassi nei seguenti casi: a) la medesima questione o questioni analoghe sono presentate da un numero elevato di contribuenti; b) sia stata fornita l’interpretazione di norme di recente approvazione o di disposizioni per le quali manchino indicazioni ufficiali della stessa Amministrazione; c) sulla questione oggetto dell’istanza l’Amministrazione sia a conoscenza di comportamenti non uniformi da parte degli Uffici; d) più in generale, in ogni altro caso in cui l’Amministrazione ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

 

Chi può presentare un interpello

Sono legittimati a presentare istanze d’interpello i contribuenti anche non residenti (sia direttamente sia per il tramite di propri rappresentanti o incaricati, presso cui gli stessi eleggono domicilio), nonché coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari dei contribuenti e coloro che rivestono il ruolo di sostituti e responsabili d’impresa.

Le istanze e l’eventuale documentazione integrativa richiesta dall’Amministrazione sono presentate tramite: consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, inoltre attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle entrate con modalità d’accesso disciplinate dall’art. 64, comma 2 del D.lgs. 82/2005, non immediatamente disponibile, oltre modalità riservate a particolari categorie di contribuenti.


A chi inviare l’interpello

Le istanze in discorso vanno indirizzate alle Direzioni regionali come segue: per i tributi erariali (IRPeF, IVA, IReS, IRAP) presso la Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante, mentre per i tributi catastali (Imposta ipotecaria, tributi speciali catastali) presso la Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto dell’interpello.

 

Inammissibilità dell’interpello

Le istanze d’interpello sono inammissibili se: a)  sono privi degli elementi di uno più elementi sopra elencati; b) non sono preventivamente presentate rispetto alla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi con la fattispecie cui si riferisce l’istanza d’interpello; c) non ricorrono le obiettive condizioni d’incertezza, in quanto l’Amministrazione ha già compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente istante; d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente istante ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, l’interpello sui nuovi investimenti e qualsiasi tipologia d’interpello dei contribuenti che hanno avuto accesso al regime dell’adempimento collettivo; f) vertono su questioni per le quali siano state giù avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente interessato sia formalmente a conoscenza; g) il contribuente, invitato ad integrare i dati che si assumono carenti dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) rappresentate sopra a proposito degli elementi che deve contenere ciascuna istanza, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti (entro 30 giorni).

Circa gli effetti delle risposte fornite dall’Amministrazione, esse vincolano ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.

Infine, va detto che la presentazione di un’istanza d’interpello non sospende i termini per la presentazione di dichiarazioni o accertamento.

La materia dell’interpello è vasta; dato il carattere sintetico di questo lavoro essa viene rappresentata, si spera esaustivamente, ma trascurando i particolari.

 

Articolo del:


di Dott. Salvatore Freni

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse