L'investigatore privato non può controllare il lavoro del dipendente


Illecito servirsi di agenzie investigative per verificare lo svolgimento dell'attività lavorativa
L'investigatore privato non può controllare il lavoro del dipendente

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata più volte sui limiti all'impiego di investigatori privati da parte del datore di lavoro, escludendo che gli stessi possano essere utilizzati al fine di verificare la diligente esecuzione della prestazione lavorativa.

I giudici di legittimità hanno chiarito come le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, pur prevedendo espressamente il solo ricorso alle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale, non impediscano all'imprenditore di collaborare con soggetti diversi da queste ultime (quali le agenzie investigative) sempre per la tutela del patrimonio aziendale, ovvero di verificare l'adempimento delle prestazioni lavorative direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.

Ciò che deve invece ritenersi radicalmente precluso è la possibilità, tramite le predette guardie giurate o agenzie investigative, di esercitare un controllo avente come oggetto l'adempimento (o inadempimento) dell'obbligazione contrattuale del lavoratore.

Pertanto, gli investigatori privati, per operare lecitamente, "non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori". Di conseguenza "resta giustificato l'intervento in questione solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione".

D'altro canto, il predetto divieto di controllo occulto sull'attività lavorativa vige anche in caso di prestazioni rese al di fuori dei locali aziendali, salvo che il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, quali l'esercizio durante l'orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi.

Proprio per tali ragioni in una recente sentenza del 4 aprile 2018 n.8373, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità per un’azienda di “utilizzare investigatori privati per i pedinamenti dei dipendenti, ma solo in luoghi pubblici (non aziendali) e, naturalmente, in orario di svolgimento della prestazione”.

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha sostenuto che i controlli “in esterno” non erano diretti a verificare le modalità dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì “le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro” inteso come “mancato svolgimento dell’attività lavorativa da compiersi anche all’esterno”. Infatti, nei 10 giorni in cui era stato pedinato, l’ex assicuratore “non aveva svolto alcuna attività lavorativa, cosicchè il suo licenziamento è stato ritenuto legittimo.

Il caso più recente trattato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.15094/2018) è stato quello di un dipendente al quale era stata affidata la mansione di controllare lo stato di avanzamento dei lavori in alcuni cantieri e per il quale l’azienda, sospettando che non svolgesse adeguatamente le predette mansioni, aveva incaricato un investigatore privato per verificare lo svolgimento della sua attività lavorativa.

Le relazioni dell'investigatore si erano rivelate pesanti per il dipendente in questione il quale più volte aveva omesso di svolgere in modo adeguato il suo lavoro, cosicchè l’azienda aveva deciso di licenziarlo in quanto era venuto meno "ai doveri di diligenza" e "agli obblighi di fedeltà" colpendo il "rapporto fiduciario" sui cui si fonda qualsiasi rapporto di lavoro.

Orbene, la Corte di Cassazione ha accolto la tesi del lavoratore e ha annullato il licenziamento, statuendo che il datore di lavoro non può utilizzare investigatori privati per verificare e controllare lo svolgimento della prestazione lavorativa, poiché tale attività di vigilanza può essere svolta soltanto dallo stesso datore di lavoro direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.

In particolare, è stato spiegato che l'utilizzo dell'investigatore privato è ammesso solo in alcuni casi, nel senso che l'investigatore può controllare il dipendente:

- che tiene comportamenti "penalmente rilevanti";

- che svolge, ad esempio, un'attività retribuita in favore di terzi durante il suo orario di lavoro;

- che compie "mancanze specifiche" (come vendere un prodotto e rubare la somma incassata).

- che, ancora, svolge un'attività extralavorativa violando il divieto di concorrenza.

In tutti questi casi, l'investigatore può essere legittimamente utilizzato e le sue relazioni, le sue foto, i suoi filmati, le registrazioni audio possono costituire prova a carico del lavoratore.

Viceversa, l'investigatore "non può sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria", che "è riservata dall'articolo 3 del dello Statuto dei lavoratori direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori".

Avv. Sigmar Frattarelli

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di Avv. Sigmar Frattarelli

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