L'IRAP PER PICCOLI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI


L'ESCLUSIONE DALL'IRAP PER I PICCOLI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI
L'IRAP PER PICCOLI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI
In una situazione economica di crisi, come quella attuale, la disponibilita' di liquidita' da parte di ogni singolo soggetto diventa essenziale.
Una delle vie per poter ottenere o aumentare la propria liquidita' e' quella di poter risparmiare sulle imposte.
Attualmente, grazie soprattutto ad una giurisprudenza ormai consolidata, per le figure dei piccoli imprenditori e dei piccoli professionisti, e' possibile raggiungere tale obiettivo relativamente ad una delle imposte tutt'oggi in essere ed oggetto di modifiche anche nell'ultima Legge di Stabilita' emanata dal governo per l'esercizio 2015.
Tale imposta e' l'I.R.A.P. istituita con Dlgs n.446 del 15 dicembre 1997.
Affinche' si possa rientrare tra i soggetti esclusi dal versamento occorrono, ai sensi dell'Art. 2 Dlgs. n. 446/1997, due requisiti : quello soggettivo e quello oggettivo.
Il primo, il soggettivo, e' quello di risultare soggetti che svolgono un'attivita' imprenditoriale e/o professionale.
Il secondo, requisito oggettivo, e' quello su cui si definisce lo spartiacque tra i soggetti che rientrano tra quelli obbligati o meno al versamento dell'imposta in questione, consistente nel svolgere l'esercizio abituale di una attivita` autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Ora, se l'elemento di abitualita' e' chiaramente insito nello svolgimento di qualsiasi attivita', sia essa imprenditoriale che professionale, meno, invece, lo e' l'elemento, fondamentale, dell'esistenza di un'autonoma organizzazione nello svolgimento dell'attivita' imprenditoriale e/o professionale del soggetto economico in questione.
Proprio su tale ultimo elemento costituente il requisito oggettivo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.156 del 21/05/2001, ha aperto la discussione in merito all'obbligo dell'esistenza, in capo ai soggetti economici in questione, di un'autonoma organizzazione affinche' gli stessi possano, senza ombra di dubbio, rientrare tra quelli obbligati al versamento dell'imposta.
L'assenza, invece, di tale autonoma organizzazione, porta i soggetti economici in questione, all'esclusione dall'essere assoggettati al versamento dell'imposta. Con un ulteriore vantaggio fiscale consistente nella possibilita', in tal caso, di poter chiedere il rimborso dell'imposta gia' versata sino a 48 mesi prima dell'ultimo versamento della stessa eseguito dal soggetto escluso.
Ma che cosa si intende per autonoma organizzazione ?
Qui 'e intervenuta, la Corte di Cassazione con il famoso Irap Day, 8 febbraio 2007, quando, scelti un numero di casi ben precisi di soggetti economici richiedenti l'esclusione dal versamento dell'imposta per mancanza del requisito oggettivo, la stessa ha tracciato i confini, ben definiti, affinche' sia gli imprenditori, sia i professionisti possano verificare la loro esclusione o meno dall'Irap.
Sinteticamente, ma direi allo stesso tempo esaustivamente, i fattori per i quali, secondo le sentenze della Corte di Cassazione chiamata a rispondere ai vari soggetti in contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, si rientra tra i soggetti economici esclusi, indipendentemente dalla tipologia del requisito soggettivo ( ossia sia che si svolga un'attivita' imprenditoriale, sia che si svolga un'attivita' professionale ), sono individuabili nel quantitativo di beni strumentali attraverso cui l'attivita' viene svolta.
In sostanza, l'utilizzo di un numero di beni strumentali minimi e, quindi, inevitabilmente necessari per lo svolgiemnto della propria attivita' economica, fa si che l'imprenditore e/o il professionista siano esclusi dal versamento dell'Irap e in diritto di richiedere l'intero ammontare dell'imposta versata sino ai 48 mesi antecedenti l'ultimo versamento eseguito per mancanza totale del requisito oggettivo, cosi' come sancito dall'Art.2 Dlgs 446/1997.
Esempi di tipologia di beni strumentali, oggetto di verifica per definire l'esclusione o meno dall'Irap, si possono considerare tutti queli beni tipici che il piccolo imprenditore e/o piccolo professionista deve necessariamente avere per lo svolgimento della propria attivita' e cioe' un'autovettura, un computer, un cellulare, i mobili d'arredo e l'attrezzatura minima sufficiente per poter lavorare.
E' importante, in tal caso, a completamento di quanto sin qui asserito, precisare che la presenza dei suddetti minimi beni strumentali unita alla presenza di un dipendente, anche part time, fa rientrare il soggetto economico tra quelli obbligati all'assoggettamento dell'imposta.
Non produce, invece, lo stesso effetto la presenza di collaboratori esterni al soggetto economico, ossia non vincolati da un contratto di lavoro dipendente, purche', preferibilmente, occasionali.
L'esclusione dall'assoggettamento e quindi dal versamento dell'Irap segue tutto un suo iter dettato dalle norme del contenzioso tributario.

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di Paolo Mascellani Dottore Commercialista

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