La notifica per irreperibilità assoluta va accertata in loco
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9292/2021, decidendo per la cassazione della Sentenza n. 220/01/19 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Potenza – Sezione 1 – in data 15.04.2019 e depositata in segreteria il 30.04.2019, afferma un rilevante principio di diritto in tema di notificazione per irreperibilità assoluta.
La controversia muove le proprie fila dall’assunto dei giudici di merito che statuivano la legittimità della notificazione per irreperibilità assoluta anche qualora l’Agente notificatore avesse sostenuto l’attestazione dell’assenza di domicilio o residenza sulla scorta di elementi acquisiti aliunde e non sostenuti da ricerche effettuate in loco.
Difatti, i giudici territoriali assumevano che la notificazione per irreperibilità assoluta possa essere disposta senza l’effettuazione di effettive ricerche del contribuente, ritraendo il convincimento dell’assenza di residenza o domicilio del contribuente nel Comune da elementi estranei e precedenti al procedimento di notifica (nel caso di specie, dall’esito di precedente tentativo di notifica).
Tale principio di diritto è stato gravato in sede di legittimità, rilevando la violazione del principio di diritto che subordina l’accesso alla procedura di irreperibilità assoluta all’effettivo espletamento delle ricerche della residenza o dell’abitazione del contribuente nel Comune di residenza e della descrizione delle stesse ricerche nella relazione di notifica.
Per gli avvisi di accertamento, l'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, «quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello della affissione».
Anche grazie a quanto a suo tempo chiarito dalla Corte costituzionale, con l'ormai lontana sentenza 14 giugno 1974, n. 189, è da tutti riconosciuto, in dottrina e in giurisprudenza, che questa disposizione si riferisce specificamente alla sola ipotesi, per l'appunto, che nel Comune nel quale deve eseguirsi la notifica «non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente».
Tale fattispecie, sostanzialmente, corrisponde all'ipotesi contemplata dall'art. 143 c.p.c. (di cui, non a caso, lo stesso art. 60, primo comma, lett. f, del D.P.R. n. 600/1973 sancisce l'inapplicabilità) e si differenzia notevolmente da quella prevista invece dall'art. 140 c.p.c., in cui vi è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda nel Comune dove deve eseguirsi la notificazione, ma non è stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare ad una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle medesime.
In questi casi, che vengono ricompresi nella formula della «irreperibilità relativa» per contrapporla a quella, residuale, della «irreperibilità assoluta», le notifiche degli avvisi di accertamento debbono dunque avere luogo rispettando tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., perfezionandosi quindi, per il destinatario, dopo quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 3 del 2010, al momento del ricevimento da parte del destinatario stesso della cd. raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
L’accesso alle modalità di notificazione sopra descritte è rigidamente e tassativamente ammesso secondo una rigida valutazione alternativa e subordinata.
Pertanto, qualora non sia possibile la consegna a mani del destinatario né vi siano soggetti autorizzati e capaci per il ritiro dell’atto presso la residenza o il domicilio del contribuente, la notificazione alla persona fisica deve proseguire con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. mediante il compimento di tutte le formalità imposte dalla norma, a pena d’inesistenza del procedimento di notificazione.
Unicamente nell’ipotesi residuale della inesistenza nel Comune di domicilio fiscale di alcuna residenza o domicilio del contribuente, la notificazione può proseguire nelle forme disciplinate dall’art. 60, comma 1, let. e) del D.p.r. 600/1973 che dispone l’affissione del plico presso la Casa Comunale non seguito da alcun avviso raccomandato nei confronti del contribuente.
La differenza tra le discipline dell’irreperibilità assoluta e relativa è assolutamente marcata ed emerge in riferimento ai presupposti ed alle garanzie del contribuente.
L’accesso alla modalità di notifica di cui all’art. 60, comma 1, let. e) del D.p.r. 600/1973 presuppone l’effettuazione delle ricerche anagrafiche del contribuente e delle successive ricerche di fatto presso la residenza conosciuta che attestino l’inesistenza di fatto di alcuna residenza o domicilio.
La sopra individuata alternatività e subordinazione delle modalità di notificazione è ribadita, con orientamento costante, dalla giurisprudenza della Suprema Corte tra cui si richiama la Sentenza n. 10177 del 4 maggio 2009 (ud. del 17 aprile 2009) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Ciala, Rel. Bernardi che statuisce:
“Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la notificazione dell’avviso di accertamento Tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito; mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), - sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 cod. proc. civ. - quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (v. tra le altre Cass. nn. 10189/2003, 7268/2002, 10799/1999, 4587/1997). Poiché il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 non esclude l’applicabilità dell’art. 140 c.p.c., e non prevede neppure implicitamente una diversa disciplina per le ipotesi contemplate nella suddetta disposizione del codice, deve invero ritenersi, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall’art. 137 e ss. c.p.c., che nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall’art. 143 c.p.c. - poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili - occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, citato art. 60, lett. e)”.
A conferma dei principi sopra enunciati, sia permesso richiamare ulteriormente il contenuto di Cassazione Civile Sent. n. 5994 del 17-06-1999:
“Sembra chiaro che la disciplina della notificazione e delle norme relative del codice di procedura civile di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. deve estendersi anche in materia fiscale, anche se di certo sono inapplicabili gli articoli dello stesso codice indicati nella lett. f dell'art. 60; l'art. 140 c.p.c. risulta però espressamente modificato con la lettera e dell'art. 60, per il caso che nel medesimo comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, caso nel quale il messo notificatore può omettere di inviare la raccomandata prevista dal codice di procedura civile e affiggere l'avviso nell'albo del comune, previo accertamento in base alle risultanze anagrafiche dell'inesistenza dei luoghi di riferimento del destinatario sopra richiamati esistenti nello stesso comune dove deve avvenire la notificazione (Cass. 9 giugno 1997 n. 5100, Cass. 13 dicembre 1996 n. 11152 e Cass. 25 settembre 1996 n. 8446)”.
Conseguentemente alla disamina del presupposto normativo e del consolidato orientamento giurisprudenziale manifestatosi sul punto, la disciplina delle notificazioni per irreperibilità assoluta è ammessibile e legittima, in via subordinata ed alternativa alla disciplina di cui all’art. 140 c.p.c., unicamente qualora siano espletati i seguenti adempimenti:
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Ricerche anagrafiche;
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Ricerche di fatto presso i luoghi risultanti dall’anagrafe dello stato civile da parte dell’agente notificatore;
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Ricerche di fatto del mancato trasferimento della residenza o del domicilio all’interno del Comune.
Qualora siano carenti i menzionati presupposti ovvero l’agente notificatore non abbia provveduto alle ricerche di fatto presso i luoghi risultanti dall’anagrafe dello stato civile, l’accesso alla modalità di notificazione di cui all’art. 60, comma 1, let. e) del D.p.r. 600/1973 risulta insanabilmente illegittimo.
Facendo applicazione dei summenzionati principi di diritto in riferimento alla fattispecie concreta esaminata, la Suprema Corte ha affermato che il procedimento di notificazione adottato dal messo comunale risulta illegittimo perché il messo comunale:
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Non si è recato presso l’indirizzo di residenza risultante dall’anagrafe Comunale (Violazione dell’art. 60, comma 1, let. e) del D.p.r. 600/1973);
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Non ha appurato né attestato che presso l’indirizzo di residenza risultante dall’anagrafe Comunale non vi fosse alcuna reale residenza o domicilio del contribuente (Violazione dell’art. 60, comma 1, let. e) del D.p.r. 600/1973);
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Non ha appurato né attestato che nel Comune non vi fosse alcuna reale residenza o domicilio del contribuente in esito a procedura di trasferimento (Violazione dell’art. 60, comma 1, let. e) del D.p.r. 600/1973);
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Ha effettuato la notifica per irreperibilità assoluta non verbalizzando le ricerche effettuate per individuare la residenza ma attestando l’assenza di residenza in base ad un precedente tentativo di notifica infruttuoso (Violazione dell’art. 60, comma 4 del D.p.r. 600/1973).
Tale ultimo passaggio rende la pronuncia in esame di particolare interesse ove, rimarcando la centralità delle ricerche in loco per l’accertamento della irreperibilità assoluta all’interno del Comune, la Suprema Corte ribadisce l’infungibilità delle dette attività di ricerca da parte di elementi acquisiti aliunde e precedentemente alla data di effettuazione della notifica.
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