L'irretroattività delle riclassificazioni INAIL


La nuova tariffa non retroagisce se le denunce datoriali di variazione sono tempestive ma l'Istituto vi dà corso dopo un irragionevole lasso di tempo
L'irretroattività delle riclassificazioni INAIL
In occasione di un accesso ispettivo, l’INAIL esaminava il trattamento riservato ai dipendenti e effettuava la "valutazione del rischio" partendo da un dato di fatto: la Cooperativa Tizia svolgeva attività prevalente di Assistenza Domiciliare agli anziani, ai disabili e ai minori svantaggiati e attività di Asilo Nido, entrambe esercitate attraverso l'aggiudicazione di gare indette o attraverso gli accreditamenti presso gli Enti Locali competenti secondo le norme vigenti.
In entrambi i casi, la Cooperativa prestava anche il servizio accessorio di preparazione dei pasti (somministrati al domicilio degli anziani o nell'ambito del servizio mensa fornito dagli asili nido), che l’Istituto riteneva "complementare" rispetto all’attività "principale" di Assistenza Anziani e Asilo Nido.
Quindi, l’Istituto riteneva che gli operatori addetti a tale mansione dovessero essere inquadrati alla voce tariffaria 0312 del Settore Terziario, mentre la Cooperativa Tizia aveva versato il "premio" dovuto per la voce 0211.
Orbene, secondo il Tariffario dei Premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella classificazione 0211 del "GRANDE GRUPPO O-TERZIARIO-VARIE" - dichiarata dalla Cooperativa interessata - rientra l’attività di "alberghi, pensioni, residence e motel...mense e servizi di fornitura di pasti preparati" e ad essa si applica il tasso del 22 per mille.
Nella classificazione 0312 dello stesso "Grande Gruppo" rientra l’attività resa nelle "strutture assistenziali: ospizi, pensionati, orfanotrofi..." e ad essa si applica il tasso del 24 per mille.
La normativa vigente (art. 6 delle Modalità per l’Applicazione delle Tariffe e per il Pagamento dei Premi Assicurativi - rif. Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/12/2000) prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro eserciti un’attività complessa, articolata in più lavorazioni tra le quali non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte, la classificazione è effettuata valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso principale dell’attività esercitata.
Sulla scorta della propria interpretazione, l’Istituto esitava l’accertamento con un Verbale Unico in cui la Cooperativa di fatto veniva equiparata ad un "evasore totale", come se non avesse mai effettuato alcuna forma di regolare denuncia delle incidenze lavorative alle proprie dipendenze, con la conseguenza che veniva disposto un provvedimento sanzionatorio severo, completo di interessi e di ogni accessorio di legge, con retroattività quinquennale (entro i termini di prescrizione).
Indi, l’Istituto emetteva un provvedimento di rettifica della classificazione.
Ricorreva in via amministrativa la Cooperativa Tizia al Presidente dell’Istituto, per il tramite della Direzione Regionale, che disponeva la chiesta audizione dell’Impresa nella persona dei propri delegati (il consulente del lavoro ed il difensore di fiducia), in occasione della quale si riconosceva che - nell’ambito di attività "complesse" come quella che ci occupa - "sono fatte salve le eventuali rettifiche [nella classificazione] disposte dall’INAIL con provvedimento motivato e comunicato al datore di lavoro", rimanendo - in ogni caso - inderogabile la regola della irretroattività di tali rettifiche, che vigeva anche nel caso che ci occupa, ai sensi dell’art. 6.d.2 della Circolare INAIL 9 dell’11/02/2002.
Peraltro, una attenta lettura dell’art. 3.c della Circolare da ultimo citata conferma come anche il caso che ci occupa avrebbe potuto farsi rientrare tra le attività complesse suscettibili di "rettifica" in senso stretto da parte dell'I.N.A.I.L., in base a diverse valutazioni che l’Istituto aveva il potere di effettuare sulle incidenze dichiarate dal datore di lavoro nel corso degli anni, sempre tempestive ed effettive nel caso in esame.
Con la conseguenza che il datore di lavoro non poteva essere "punito" per avere in precedenza praticato una classificazione del personale in una voce tariffaria diversa rispetto a quella ritenuta oggi applicabile dall’INAIL, poiché l’Istituto nel corso degli anni interessati dall’accertamento aveva sempre avuto a disposizione i dati effettivi, sempre tempestivamente denunciati dal datore di lavoro, il quale aveva puntualmente versato il premio per la tariffazione ritenuta dovuta.
Emergeva, pertanto, un mero errore di forma, non avendo l’Istituto mai provveduto (se non in occasione dell’ispezione) a qualsivoglia rettifica sulla scorta dei dati che la Cooperativa periodicamente aveva fornito nei modi di rito.
A stretto rigore, peraltro, anche la Corte di Cassazione ha di recente confermato che solo dalla data del provvedimento riclassificatorio si possono far decorrere, in base al principio di irretroattività, gli effetti della variazione su cui l’Istituto fonda la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato (cfr. Ordinanza della Corte di Cassazione Num. 19979 del 10/09/2017). Secondo la Suprema Corte, è il principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 delle Preleggi, a corroborare la tesi secondo cui il provvedimento di esatta classificazione dei lavoratori di un’Impresa in base al D.M. del 2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione, ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione.
In tal senso, soccorre il combinato disposto degli artt. 14 ("Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie") e 16 ("Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni") del citato D.M. del 12/12/2000.
Infatti, in entrambe le disposizioni, al secondo comma, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.
E, nel caso che ci occupa, dopo un’attenta disamina del caso, anche l'Istituto ha infine egregiamente condiviso tale conclusione, annullando ogni sanzione irrogata in precedenza e ritenendo efficace la rettifica della classificazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la rettifica è divenuta definitiva (vale a dire dal mese successivo al verbale di audizione), senza alcuna efficacia retroattiva.

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di Avv. Elisabetta Fragapane

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