L'Iva per cassa


Il cash accounting introdotto con il Decreto Sviluppo 2012 (Dl 83-2012) e regolamentato dall’art. 32-bis ha abrogato la legge 2/2009
L'Iva per cassa
Il cosiddetto cash accounting introdotto con il Decreto Sviluppo 2012 (Dl 83-2012) e regolamentato dall’articolo 32-bis ha abrogato la vecchia disciplina (articolo 7 del dl 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), modificando limite di fatturato annuo, esigibilità dell’imposta, differimento della detrazione e adempimenti.
L’IVA per cassa - non applicabile a ogni singola operazione - è oggi riservata solamente ai soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni (anche enti no profit per attività commerciali) e consente di differire l’esigibilità IVA al momento del pagamento e detraibilità entro il secondo anno successivo.

Possono applicare l’IVA per cassa imprese, artigiani o professionisti che fatturino, o prevedano di fatturare, fino a 2 milioni di euro (dai precedenti 200mila euro): nel calcolo vanno considerate tutte le operazioni attive, comprese quelle non assoggettate a IVA; se si supera il tetto il regime cessa automaticamente dal mese o trimestre successivo. Nella liquidazione dell’ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l’IVA per cassa, è computato a debito l’ammontare dell’imposta non ancora versata in applicazione del regime IVA per cassa non più spettante. A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati.

Una precisazione: l’adozione dell’IVA per cassa da parte del cedente/prestatore non ha effetti sul cessionario/committente, il quale può esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui l’operazione deve ritenersi effettuata ai sensi dello stesso articolo 6 del DPR n. 633 del 1972. Se però il cessionario o committente ha, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione sorgerà secondo le regole di tale regime. In sostanza, spiega l’Agenzia delle Entrate, la nuova IVA per cassa «deroga al criterio ordinario in base al quale il diritto alla detrazione del cessionario/committente è correlato al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente prestatore. Tale deroga opera sia per il soggetto che adotta il cash accounting, il quale può detrarre l’imposta addebitatagli dal proprio fornitore non quando l’imposta diventa per quest’ultimo esigibile ma solo dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo, sia per il cessionario/committente che effettua acquisti presso un cedente/prestatore in regime di cash accounting». In quest’ultimo caso, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli senza attendere che l’imposta diventi esigibile per il proprio cedente/prestatore.

Il termine di un anno dopo il quale l’IVA diventa sempre esigibile decorre dal «momento di effettuazione dell’operazione», da determinare secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nelle ipotesi di fatturazione differita (ad esempio per beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto), rileva il momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione.
Il diritto alla detrazione relativa agli acquisti sorge al momento del pagamento dei corrispettivi ed è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati e comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile, alle condizioni esistenti in tale momento. Significa che il diritto a deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l’imposta diviene esigibile, anche se l’esercizio del diritto è differito al momento del pagamento o al decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione di acquisto. In questo modo si evita che la percentuale di detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del momento in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla determinazione del cessionario/committente in regime IVA per cassa. La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (pagamento o decorso un anno dall’acquisto.

L’IVA per cassa è adottata in base a opzione che si desume dal comportamento concludente. Va comunicata nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione, quindi quella relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione mediante comportamento concludente. Coloro che intendono avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.
Chi sceglie l’IVA per cassa è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate. Non solo: l’opzione vincola il contribuente all’applicazione almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia di fatturato. Dopo i tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell’opzione. Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal primo dicembre 2015, l’anno 2015 è considerato primo anno di applicazione del regime. Allo stesso modo l’anno di inizio dell’attività è computato per intero.

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di Dott. Andrea Vedovello

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