L'obbligo del preventivo scritto per l'avvocato
Il DDL concorrenza ha introdotto l'obbligo per l'avvocato di redigere sempre un preventivo di spesa scritto, anche se non richiesto dal cliente

Il DDL concorrenza del 02.08.2017 ha introdotto una grande novità per il professionista avvocato consistente nell’obbligo di presentare al cliente un preventivo scritto delle spese legali che andrà ad affrontare.
Prima dell’approvazione di tale norma, l’onere del preventivo scritto gravava sul professionista solo se richiesto dal cliente.
Adesso, già al primo incontro, l’avvocato dovrà redigere al proprio cliente un preventivo con le varie voci di spesa in relazione all’attività professionale che andrà a svolgere.
Il ddl concorrenza cancella dalla legge forense 247/2012 le parole «a richiesta».
L’art 13 della legge adeso stabilisce infatti che: «Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».
Pertanto l’avvocato dovrà comunicare sempre e in forma scritta, cartacea o digitale, il preventivo di spesa al proprio cliente.
In mancanza di tale preventivo scritto le conseguenze negative per il professionista sarebbero sicuramente quelle di una contestazione in ordine ai costi professionali da parte del cliente. E, non meno importante, il professionista potrebbe vedersi applicata una sanzione disciplinare.
Prima dell’approvazione di tale norma, l’onere del preventivo scritto gravava sul professionista solo se richiesto dal cliente.
Adesso, già al primo incontro, l’avvocato dovrà redigere al proprio cliente un preventivo con le varie voci di spesa in relazione all’attività professionale che andrà a svolgere.
Il ddl concorrenza cancella dalla legge forense 247/2012 le parole «a richiesta».
L’art 13 della legge adeso stabilisce infatti che: «Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».
Pertanto l’avvocato dovrà comunicare sempre e in forma scritta, cartacea o digitale, il preventivo di spesa al proprio cliente.
In mancanza di tale preventivo scritto le conseguenze negative per il professionista sarebbero sicuramente quelle di una contestazione in ordine ai costi professionali da parte del cliente. E, non meno importante, il professionista potrebbe vedersi applicata una sanzione disciplinare.
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