L’onere di mediazione del creditore opposto nell'opposizione a decreto ingiuntivo
Ogniqualvolta si instauri un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo occorre necessariamente soddisfare la così detta condizione di procedibilità di cui all’art. 1 bis del d.lgs. 28/2010, cioè la mediazione obbligatoria.
Il problema che si è posto nel nostro ordinamento giuridico nel caso specifico dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riguarda la necessità di comprendere quale delle due parti del giudizio debba avviare la mediazione obbligatoria, se il debitore opponente o il creditore opposto.
La risoluzione di tale problema non è di poco rilievo poiché a seconda di chi la intraprenda e, in particolare, per le conseguenze che derivano dalla mancata attivazione della mediazione obbligatoria derivano situazioni differenti.
Occorre, prima di arrivare alla soluzione del quesito, fare una premessa necessaria e, cioè, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente pur essendo colui che dà avvio alla causa e, quindi, attore in senso formale, in realtà non è attore in senso sostanziale; vale a dire che l’attore e, cioè, colui che ha il compito di fornire la prova del diritto di credito vantato con l’emissione del decreto ingiuntivo è la sua controparte, cioè il creditore opposto.
Pertanto, nella pratica accadeva che in taluni casi la mediazione la avviava il debitore opponente e in altri il creditore opposto non essendoci nella legge uno specifico riferimento sul punto e in particolare neppure in giurisprudenza vi era un orientamento univoco.
In particolare, la questione è stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite le quali nel giungere alla risoluzione del conflitto hanno tenuto conto del fatto che se si pone l’onere della mediazione in capo all’opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito la irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se, invece, l’onere è a carico del creditore opposto, la sua inerzia comporterà sì l’improcedibilità del giudizio; ma, anche la revoca del decreto ingiuntivo, il quale ben potrà essere riproposto, senza l’effetto preclusivo che deriva dalla irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
In definitiva, con la recente sentenza n. 19596/2020 le Sezioni Unite Civili hanno così – testualmente - statuito: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. N. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
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