Perchè è meglio evitare l'uso del contante in condominio?
Le responsabilità a carico dell’amministratore nel far circolare troppo denaro in contante sono molteplici, sia per quanto riguarda l’incasso delle quote condominiali sia per quanto riguarda il pagamento dei fornitori.
Per quanto riguarda l’incasso delle quote condominiali vige il limite dei pagamenti in contanti ad Euro 2.000,00, limite che il 01 gennaio 2022 scenderà ad Euro 1.000.00.
È l’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (meglio conosciuto come “Antiriciclaggio”) a limitare l’uso del denaro contante, fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è (attualmente e) complessivamente pari o superiore a 2.000,00.
L'autore dell'illecito amministrativo può essere "chiunque", quindi anche un condomino o un amministratore di condominio.
Inoltre, l'articolo 12 del richiamato Decreto dispone, in merito agli obblighi per i professionisti, che "Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati…".
Pertanto, la disposizione normativa su richiamata sembrerebbe voler attribuire gli adempimenti in materia di antiriciclaggio in generale a tutti i professionisti che si occupano di contabilità.
Già questo dovrebbe far desistere gli amministratori dall’accettare il pagamento delle quote condominiali in contanti.
Alla già complessa legge sull’antiriciclaggio dobbiamo aggiungere l’art. 1129 del Codice Civile, al comma 7, che dispone: "L'amministratore di condominio è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio…".
Ovviamente non si dispone esplicitamente il divieto per l'amministratore di continuare ad incassare le quote condominiali in contanti, ma l'obbligo contabile di far passare tutti i pagamenti dal conto corrente condominiale, imposto dal legislatore all'amministratore di condominio, rende, di fatto, impossibile l'uso del contante.
Ottimi mezzi di pagamento sono gli assegni e i bonifici: sono mezzi di pagamenti in quanto permettono la tracciabilità del pagamento del singolo proprietario verso il condominio e del condominio verso i fornitori, poiché permettono di ricostruire la contabilità condominiale anche dopo anni. L’uso degli assegni oggi, in piena emergenza pandemica viene sconsigliato sia per evitare il contatto delle mani con la carta che può essere, quindi, il veicolo del Coronavirus, sia per evitare che l’amministratore entri in contatto con una moltitudine di condomini abituati a pagare con l’assegno e che, quindi, si creino fenomeni di aggregazione nelle salette condominiali o negli studi di amministrazione.
Qualora l’amministratore non scoraggi l’uso del contante nell’incasso delle quote vi sono dei grossi rischi sia per il condomino che per il condominio.
L’amministratore avendo, infatti, l’obbligo di versare le quote sul conto corrente condominiale, farebbe perdere la tracciabilità di quei versamenti, poiché l’operazione sarebbe a nome dell’amministratore e non dei singoli condomini.
Inoltre, qualora l’amministratore decidesse di non versare tutte le quote o se eventuali ditte di manutenzione si dovessero presentare in studio potrebbe pagare in contanti i fornitori, prassi oramai vietata da qualche anno.
Infatti, In base a quanto previsto dall’art. 25-ter, c. 2-ter, del D.p.r. n. 600/73, il pagamento da parte del condominio di corrispettivi per prestazioni di appalto di opere o servizi rese dall’appaltatore nell’esercizio d’impresa non può essere eseguito in contanti ma deve essere perfezionato tramite l’utilizzo di conti correnti bancari o postali intestati al condominio stesso, indipendentemente dall’importo dovuto.
L’obbligo di pagamento tramite conto corrente bancario o postale intestato al condominio è stato introdotto dall’art. 1, c. 36, della L. n. 232/2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2017 ed è di tipo assoluto.
In particolare, il pagamento di tali prestazioni dovrà avvenire utilizzando uno dei seguenti strumenti:
- bonifico bancario o postale;
- assegno bancario o postale;
- assegno circolare o vaglia postale;
- carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Ai fini di una revisione privilegiamo sempre il bonifico bancario o postale in quanto poi avremo tutte le operazioni contabilizzate sull’estratto conto condominiale senza dover conservare matrici o peggio doverle chiedere ad un ipotetico amministratore uscente.
Il mancato rispetto di tale regola espone il condominio ad una sanzione amministrativa oltrechè alla disciplina ed alle sanzioni previste dalla legge sull’antiriciclaggio.
Infatti, avendo l’amministratore l’obbligo di far transitare il denaro del condominio solo tramite il conto corrente quest’obbligatorietà vi è sia per gli incassi condominiali sia per quanto riguarda la gestione del condomino e, quindi, le uscite per il pagamento dei fornitori.
Per completezza di informazione specifichiamo che sono soggetti alla normativa tutti i fornitori che prestano opere o servizi nell’ambito dell’esercizio di impresa.
Sono esclusi dalla normativa:
- I fornitori legati alle utenze e le polizze assicurative;
- I professionisti che prestano lavoro autonomo (avvocati, consulenti).
Detto questo mi auguro cambi la mentalità del condomino che a sua tutela DEVE pagare tramite bonifico sul conto corrente condominiale e che l’amministratore sia più consapevole dei rischi ai quali espone il condominio in caso non conosca fino in fondo determinate normative.
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