L’usucapione dell’automobile
L’usucapione è il modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che si produce per effetto del possesso protratto per un certo periodo di tempo su di un bene mobile od immobile.
Come regola generale, servono 20 anni per usucapire gli immobili e le universalità di beni mobili; 10 anni sono invece necessari per i beni mobili qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede oppure 20 anni qualora il possesso sia di malafede.
L’automobile, essendo un bene mobile registrato, è assoggettabile alla particolare disciplina dell’usucapione abbreviata prevista ex articolo 1162 c.c., secondo cui colui che acquista un bene mobile iscritto in pubblici registri da un soggetto che non ne è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, può diventarne proprietario per usucapione a seguito del possesso continuo ed ininterrotto esercitato per tre anni dalla data della trascrizione. Diversamente, in assenza di tali condizioni, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Appare, dunque, evidente che la presenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà di un determinato bene non risulti di per sé sufficiente al suo effettivo trasferimento qualora l’acquisto del bene in questione sia fatto a non domino: l’acquirente potrà divenire effettivamente proprietario solo a seguito dell’usucapione abbreviato, e quindi dell’esercizio del possesso continuato appunto per tre o dieci anni.
Questo accade di sovente per le automobili: l’esempio tipico è quello in cui si acquisti un’autovettura di seconda mano da un intermediario, il quale, tuttavia, non ha effettuato le pratiche del passaggio di proprietà dal precedente proprietario. Quest’ultimo dunque, pur esercitando il possesso sul mezzo, non risulterà essere registrato presso il Pubblico Registro Automobilistico come l’effettivo proprietario.
In tali casi il nuovo proprietario potrà ricorrere al giudice di pace (se il valore della vettura è inferiore a 5mila euro), oppure al tribunale (nel caso in cui la vettura abbia un valore superiore), per ottenere una sentenza che accerti l’intervenuta usucapione.
A questo punto il giudice, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (http://www.prontoprofessionista.it/articoli/9340/lusucapione/) dichiarerà l’avvenuto acquisto della proprietà dell’autovettura per usucapione. Tale sentenza costituisce quindi titolo idoneo per la trascrizione: se il veicolo non è ancora iscritto al PRA occorrerà procedere alla sua reimmatricolazione come veicolo usato; diversamente, qualora il veicolo risultasse già iscritto al PRA (e quindi ha la targa) la procedura di trascrizione sarà uguale a quella del passaggio di proprietà.
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