L'usucapione e i confini


Quando scatta l'usucapione e cosa determina
L'usucapione e i confini
Immaginiamo che l’atto di proprietà indichi una linea di confine diversa rispetto al posizionamento del muro che divide due proprietà. In tali casi, chi voglia conservare lo stato attuale dei luoghi, ha la possibilità di aggrapparsi all’usucapione. Infatti, se la linea di confine tra i terreni è rimasta inalterata da più di 20 anni, anche nell’ipotesi in cui le metrature effettive differiscano da quelle indicate nell’atto di acquisto, la pretesa del vicino di riconfinamento può essere contrastata facendo rilevare, a un giudice, l’usucapione.

L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà basato sul perdurare, per un determinato periodo di tempo, del possesso sul bene. I requisiti essenziali per usucapire un bene immobile senza che sia mai intervenuto un atto di trasferimento sono:
- il decorso di 20 anni;
- il possesso continuato, non interrotto nel tempo;
- il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito tramite minaccia o violenza, ed esercitato in modo palese, "alla luce del sole";
- il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all’esercizio del diritto di proprietà; in modo, cioè, da evidenziare una chiara volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione su di esso.

In altre parole, bisogna manifestare a tutti - e in particolar modo al titolare formale dell’immobile - l’intenzione di comportarsi come proprietario del bene. Non rileva la buona o la mala fede del possessore: quel che rileva non è infatti la convinzione di esercitare un proprio diritto o l’ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio.

Nel caso delle due proprietà confinanti, bisognerà chiedere al giudice di dichiarare l’acquisto della porzione eccedente di terreno per intervenuta usucapione, dimostrando l’esistenza di tutti i requisiti essenziali.
Solo dopo il riconoscimento giudiziale dell’acquisito diritto si dovrà provvedere a modificare quanto indicato al catasto. La sentenza volta ad accertare la maturazione dell’acquisto per usucapione accerta uno stato di fatto già verificatosi a prescindere dalla pronuncia giudiziale; infatti, essa non è costitutiva del diritto, bensì lo dichiara soltanto come già esistente.

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di Geom. Santoriello

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