L`usura bancaria


Breve storia del reato - tassi soglia - modalità di calcolo
L`usura bancaria
La stretta attualità rivela una forte sofferenza della società civile e imprenditoriale verso il sistema finanziario: gli operatori economici e le famiglie avvertono da un lato un razionamento eccessivo del credito, dall’altro una crescita del costo del credito stesso che molti reputano ingiustificata. Secondo una parte consistente dell’opinione pubblica - educata in tal senso dal giornalismo d’inchiesta e dalle associazioni a tutela dei consumatori - i fenomeni vessatori legati all’usura, che nell’immaginario collettivo in passato appartenevano prevalentemente al dominio criminale organizzato o improvvisato, sono stati in un certo senso "istituzionalizzati" giacché viene ravvisata una condotta capestro da parte degli operatori finanziari legittimi. Gli Istituti Finanziari hanno certamente grandi e oggettive responsabilità, cavalcando il limite della legittimità e a volte disinvoltamente superandolo. Per tale motivo e' giusto e opportuno che l'utenza bancaria si attezzi per organizzare una reazione, sia di natura giudiziaria che extragiudiziaria, che possa riequilibrare il rapporto. Il legislatore ha cominciato a recepire le istanze di equità finanziaria, sollevate dall’opinione pubblica e dalla giurisprudenza, solo a partire dagli anni Novanta, con l’introduzione del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia del 1993 e con successive leggi, sentenze e pronunce di illegittimità, che finalmente hanno reso più chiaro il quadro normativo: l’usura è ormai una fattispecie ben delineata, e anche altri fenomeni come l’anatocismo si sono portati con prepotenza all’attenzione giuridica, benché il trattamento giudiziario stenti ancora a essere uniforme, in particolare per quest'ultimo comportamento. Nella stragrande maggioranza dei casi la vessazione è possibile per un motivo elementare: tutti i contratti finanziari sono permeati di clausole, tecnicismi e riferimenti che al cospetto del cittadino comune appaiono astrusi e misteriosi; di conseguenza, in mancanza di chiarezza, essi vengono sottoscritti in buona fede salvo poi ritrovarsi a fare i conti con obblighi ed oneri imprevisti. L’introduzione del reato di usura nell’ordinamento italiano risale al codice penale del 1930 (c.d. Codice Rocco), che all’articolo 644 puniva chi, "approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa dare o promettere vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile". Il citato art. 644 c.p., appare agli occhi moderni del tutto insufficiente a contrastare il fenomeno, almeno per due ordini di ragioni: la sua formulazione si basava su un presupposto soggettivo, vale a dire lo "stato di bisogno" di una persona, ed era perciò privo di qualsiasi parametro deterministico. Era il giudice di merito che, di volta in volta, accertava l’esistenza dello stato di bisogno con l’effetto potenziale che identiche pattuizioni potevano risultare usurarie per un giudice e non per un altro, o lo erano nei confronti di un soggetto ma non nei confronti di un altro. Così la rilevanza penale dell’usura dipendeva non dal superamento di precise soglie quantitative ma dalle condizioni personali e psicologiche delle parti, e da come esse venivano percepite dal giudice; È facile concludere che l’applicazione di una norma così congegnata sortiva effetti difficilmente omogenei, per cui una profonda revisione si rese necessaria. Nel 1996, i tempi furono maturi per incidere più miratamente sull’applicabilità, eliminando il presupposto soggettivo e oggettivando la fattispecie. Ciò avvenne con la L. 108/1996 che novava l’art. 644 c.p. rimuovendo il presupposto dello "stato di bisogno" o di condizione equivalente e introducendo il seguente fondamentale principio: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari". Fissando per legge i limiti numerici oltre i quali si configura il reato di usura, la nuova formulazione assume quindi carattere di oggettività, discriminando con precisione i comportamenti legittimi da quelli usurari con dei criteri aritmetici, mentre lo stato di difficoltà del vessato è retrocesso da presupposto applicativo a circostanza aggravante. La determinazione periodica delle grandezze oggettive su cui basare i parametri di discriminazione avviene attraverso una attività di rilevazione periodica affidata dalla legge alla Banca d’Italia. Con la L.24/2001 e' stata risolta anche la questione relativa al momento di commissione del reato aderendo alla tesi del reato istantaneo, secondo la quale: "ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. [...] si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" . Poiché, accertata l’esistenza dell’usura, non sono dovuti affatto interessi, alla vittima spetta, quindi, la restituzione integrale di tutte le somme versate a titolo di interesse (e non solo di quella parte di interesse eccedente la soglia di usura) nonché l’affrancamento di tutti gli interessi eventualmente ancora da corrispondere sulla base della pattuizione originaria; le somme indebitamente riscosse che l’usuraio deve ripetere devono naturalmente essere capitalizzate al saggio di interesse legale. È dovuto inoltre anche il risarcimento del danno procurato, eventualmente anche esistenziale, quantificato dal magistrato. Alla luce delle indicazioni che precedono, appare assolutamente utile e necessario monitorare il rapporto con la banca ovvero effettuare un riscontro anche postumo dello stesso per richiedere le maggiori cifre versate, entro i limiti temporali di prescrizione. In definitiva come si calcola il tasso soglia alla luce della normativa attuale? Il superamento del tasso soglia e' oggi scaturente da un calcolo piuttosto complesso che parte dal T.E.G. (tasso effettivo globale) medio rilevato dalla Banca D'Italia che procede al calcolo della media aritmetica dei valori pervenuti annualmente dagli intermediari istituzionali al fine di determinare i T.E.G. medi nazionali distinti per ogni categoria e classe di importo, per poi trasmetterli al Ministero dell’economia e delle finanze per la pubblicazione; successivamente si procede alla formulazione delle soglie di usura, che si ottengono attraverso il procedimento descritto nel decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 (c.d. Decreto Sviluppo). IS TASSE Il T.E.G. medio va moltiplicato per 1,25 e al risultato va aggiunto il 4%, ma il valore finale che si ottiene non deve superare di otto punti il valore iniziale. Nella seguente tabella sono raccolte le soglie di usura connesse ai T.E.G. medi compresi fra l’1% e il 20%; TEG tasso soglia TEG tasso soglia MEDIO SOGLIA TEG MEDIO SOGLIA 1% 5,25% 11% 17,75% 2% 6,50% 12% 19,00% 3% 7,75% 13% 20,25% 4% 9,00% 14% 21,50% 5% 10,25% 15% 22,75% 6% 11,50% 16% 24,00% 7% 12,75% 17% 25,00% 8% 14,00% 18% 26,00% 9% 15,25% 19% 27,00% 10% 16,50% 20% 28,00% 24.
Prima della modifica procedurale il calcolo delle soglie era molto più semplice, in quanto prevedeva che il limite usuraio si ottenesse aumentando della metà il T.E.G. medio. La nuova formulazione innalza sensibilmente le soglie di usura, rendendo più difficile il suo manifestarsi; si noti il confronto fra le vecchie e nuove soglie di usura in corrispondenza di diversi T.E.G. medi. Confronto fra soglie vigenti prima e dopo il d.l. 70/2011 teg medio tasso soglia fino al 13.5.11 tasso soglia dal 14.5.11 teg medio t. s fino al 13.5.11 t. s. dal 14.5.11 1% 1,50% 5,25% 11% 16,50% 17,75% 2% 3,00% 6,50% 12% 18,00% 19,00% 3% 4,50% 7,75% 13% 19,50% 20,25% 4% 6,00% 9,00% 14% 21,00% 21,50% 5% 7,50% 10,25% 15% 22,50% 22,75% 6% 9,00% 11,50% 16% 24,00% 24,00% 7% 10,50% 12,75% 17% 25,50% 25,00% 8% 12,00% 14,00% 18% 27,00% 26,00% 9% 13,50% 15,25% 19% 28,50% 27,00% 10% 15,00% 16,50% 20% 30,00% 28,00%OGLIA fino al 011 TEG MEDIO Il difficile periodo storico rende, purtroppo tristemente, di grande attualità il problema dell'usura e dell'anatocismo bancario. La complessità dei calcoli comporta l'intervento di un tecnico per la verifica puntuale delle singole fattispecie; verifica che viene fortemente raccomandata a tutti gli utenti bancari, imprenditori e privati, che spesso non si avvedono che il sistema creditizio, peraltro molto chiuso e restio alla concessione di crediti, sfora ampiamente le soglie previste dalla legge ed esige sacrifici che potrebbero essere tranquillamente evitati se soltanto l'utenza bancaria provvedesse a tutelare meglio i propri interessi.
Gaetano Cerino

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di GAETANO CERINO

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