L'utilizzo non autorizzato dell'immagine altrui
Quesito: si chiede se sia possibile utilizzare liberamente la fotografia raffigurante un personaggio famoso reperita su internet per scopi pubblicitari e/o commerciali e, nello specifico, se sia lecito il commercio di merci raffiguranti personaggi noti del mondo dello spettacolo senza il loro consenso.
Parere: circa la possibilità di pubblicare o diffondere immagini altrui (da intendere come tali quelle immagini create da terzi, noti o meno, qualunque ne sia il soggetto raffigurato o immortalato), occorre premettere come sia un errato luogo comune quello che considera tutto ciò che si trova in internet come patrimonio pubblico liberamente utilizzabile senza alcun vincolo o consenso.
E’, difatti, principio consolidato tra gli interpreti quello in base al quale il mezzo di diffusione sia da considerarsi neutro rispetto al contenuto veicolato, il quale – per l’appunto – ben può essere coperto da diritto d’autore. E se poi, come nel caso in esame, si tratta di immagini raffiguranti persone – famose o meno – prima ancora del diritto d’autore entra in gioco il diritto all’immagine della persona ritratta, il quale, nella scala di garanzia dei diritti, ha sicuramente rilievo maggiore rispetto al primo.
Ogniqualvolta si parla di immagini fotografiche riproducenti persone, gli aspetti da considerare sono pertanto due: il primo riguarda il diritto dell’autore, vale a dire di colui che rivendica la paternità dello scatto, il secondo il diritto di immagine del soggetto immortalato. In entrambi i casi il consenso del titolare è indispensabile per l’utilizzo della fotografia.
Ma andiamo con ordine. Nell’ordinamento italiano la materia trova la sua principale – seppur non unica – disciplina agli artt. 87 e ss. della Legge 22/04/1941, n. 633 (meglio nota come Legge sul Diritto d’Autore o L.D.A.). Ai sensi dell’art. 90 della citata legge gli esemplari fotografici pubblicati devono recare determinate indicazioni affinché possa ritenersi esplicitamente negato il loro libero utilizzo: 1) il nominativo di chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica, vale a dire l’autore dello scatto o di colui che l’ha commissionato; 2) l’anno di produzione della fotografia e, se la foto riproduce un’opera d’arte, 3) il nome dell’autore della stessa.
A prescindere dall’ultimo degli appena citati elementi, nella giurisprudenza dei tribunali italiani è ormai prevalsa l’interpretazione dell’applicabilità dell’art. 90 L.D.A. a tutte le fotografie, riproducano esse opere d’arte oppure paesaggi, oggetti o persone. Generalmente l’autore che decide di pubblicare le proprie immagini su internet specifica i dati di cui all’art. 90 L.D.A., posto che, in assenza di tali informazioni e di specifica indicazione del carattere protetto delle immagini, si può presumere che l’autore ne abbia voluto rendere libero l’uso. Ovviamente ciò non esclude che nella vastità di immagini reperibili in rete se ne possano trovare di prive di dette indicazioni, pur non essendovi assenso da parte dell’autore alla loro libera utilizzazione.
V’è da chiarire che, in un ipotetico giudizio per violazione del diritto d’autore, quella dell’assenza delle indicazioni di cui all’art. 90 L.D.A. costituisce sì una valida strategia difensiva sempre tuttavia superabile dall’autore, il quale potrà dimostrare la mala fede dell’utilizzatore e, conseguentemente, la sua consapevolezza in merito alla provenienza delle fotografie nonostante la mancanza delle predette indicazioni (si veda in tal senso Tribunale di Milano, 18 maggio 2017, n. 5595).
E’, dunque, da ritenere che l’esimente dell’assenza delle indicazioni di cui all’art. 90 L.D.A. valga solo ove si abbia la certezza da parte dell’utilizzatore che sia stato proprio l’autore o chi detiene in ogni caso i diritti su quell’immagine a omettere di inserirle, acconsentendo così volontariamente al suo libero utilizzo.
Se, invece, l’immagine che si intende utilizzare viene reperita su una fonte di scarsa attendibilità, sarà prudente ed oltremodo sconsigliabile fare affidamento sulla mera assenza delle necessarie indicazioni. V’è poi un’altra ipotesi in cui la fotografia possa dirsi liberamente utilizzabile. Ai sensi dell’art. 92 L.D.A. il diritto esclusivo cessa, infatti, decorsi vent’anni dalla produzione della fotografia.
Diverso discorso deve, invece, essere compiuto per i ritratti, vale a dire per tutte quelle immagini che riproducono persone, siano esse famose o meno. Per i ritratti fotografici, a prescindere da chi ne sia l’autore, l’art. 96 L.D.A. impone, a chiunque intenda esporli, riprodurli o metterli in commercio, di ottenere preventivamente il consenso del soggetto immortalato o, in caso questi sia defunto, degli eredi (sino al quarto grado di parentela). L’art. 97 L.D.A. enuncia poi un’eccezione alla obbligatorietà del consenso, allorquando la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà, dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltosi in pubblico, con il solo limite del rispetto del decoro e della reputazione della persona ritratta (tra le molte, sull’applicazione di detti principi si è espressa: Cassazione, Sezione I Civile, 29 Settembre 2006, sentenza n. 21172).
Si presti particolare attenzione a come la notorietà del soggetto ritratto o il pubblico interesse nei suoi riguardi non escluda sic et simpliciter l’obbligatorietà del previo consenso all’utilizzazione dell’immagine. Il limite connaturato al pubblico interesse di soddisfare l’esigenza di informazione nei suoi vari aspetti consente pur sempre di invocare la tutela del diritto all’immagine quando questa sia utilizzata al fine se non esclusivo comunque prominente di lucro, in quanto né il diritto alla libera manifestazione del pensiero, né il principio di libertà di iniziativa economica possono giustificare l’utilizzazione dell’immagine altrui per scopi prettamente commerciali e economici (si veda in tal senso Cassazione, 27 maggio 1975, n. 2129). In conclusione, per rispondere al quesito posto, al fine di procedere all’utilizzo di una fotografia riproducente un soggetto terzo tanto per fini pubblicitari quanto commerciali e, in ogni caso, per finalità preordinate al lucro, è indispensabile, onde evitare di incorrere in responsabilità risarcitorie, l’ottenimento del previo consenso da parte del titolare dell’immagine stessa, da intendersi non solo quale autore dello scatto o comunque colui che ne vanta i diritti di utilizzazione economica, ma finanche quale persona ritratta e, in quanto tale, titolare del diritto d’immagine.
Torino, lì 15 Gennaio 2019
Avv.ti Antonio Lavorato e Stefania Ibba
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere meramente indicativo e non esaustivo, intendendo gli autori illustrare il loro punto di vista e parere sul tema trattato onde fornire al lettore un punto di partenza nello studio dello stesso.
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