La A.S.L. risponde se il medico di base sbaglia


Se il medico di base incorre in responsabilità per colpa medica il danneggiato potrà agire per il risarcimento nei confronti del medico e della A.S.L
La A.S.L. risponde se il medico di base sbaglia
La responsabilità per colpa medica è un tema di grande attualità e sempre più avvertito dall’opinione pubblica che, consapevole dei propri diritti, esige dalla classe medica diagnosi e prestazioni di elevato livello. Inoltre, è un settore in costante aggiornamento in virtù delle continue scoperte scientifiche, attraverso le quali si trovano nuove cure, ed anche della innovazione tecnologica mediante la quale, nel settore della strumentistica diagnostica, si realizzano macchinari sempre più sofisticati ed efficienti. Il primo presidio medico territoriale che il S.S.N. rende disponibile ai cittadini è il medico di base convenzionato con la A.S.L. di zona. Il medico di base ha assunto, con le recenti riforme del settore sanitario, sempre più importanza, poiché molte prestazioni sanitarie non vengono più fornite gratuitamente dai Presidi di Pronto Soccorso presenti presso le strutture Ospedaliere e, quindi, per il cittadino, spesso, non rimane che presentarsi al proprio medico di base al fine di ottenere una visita medica.
Nel caso in cui il medico di base incorra in condotta negligente, imprudente o imperita nei confronti del proprio paziente, cagionandogli così un danno (ad esempio per errata od omessa diagnosi di una malattia), il danneggiato potrà agire per il risarcimento non solo nei confronti del medico stesso ma anche nei confronti della A.S.L. territorialmente competente. Questo principio è stato recentemente sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. III^ civile, con la sentenza n. 6243/2015 con la quale viene stabilito che la A.S.L. è responsabile ex art. 1228 c.c. del fatto illecito commesso dal medico generico con essa convenzionato, nell’esecuzione di prestazioni curative che sono comprese tra quelle assicurate e garantite dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti dalla legge.
Con questa sentenza la Suprema Corte ha certamente perseguito l’obiettivo della maggior tutela possibile del danneggiato, al fine di proteggere i diritti fondamentali della persona. Infatti, nel caso in cui un paziente subisca un danno per colpa del medico di base sarà ampiamente garantito e protetto potendo citare in giudizio per il risarcimento dei danni la A.S.L. convenzionata e non solo il medico di base (il cui patrimonio potrebbe non essere sufficiente per coprire integralmente il danno patito). Tale soluzione giurisprudenziale garantisce alla vittima (ovvero in caso di decesso agli eredi superstiti) in presenza di esito positivo del giudizio, l’effettivo incasso della somma liquidata a titolo di risarcimento, poiché la A.S.L. competente sarà chiamata a rispondere col proprio relativo patrimonio.

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di Avv. Filippo Castellani

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