La bonifica di un sito contaminato: come fare?

Con il termine “sito contaminato” si fa riferimento a un’area nella quale, a seguito di attività e azioni dell’uomo, anche accidentali, si è verificata un’alterazione della qualità del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee, tale da rappresentare un rischio per la salute umana o per l’ambiente. Esempi di tali eventi possono essere lo sversamento di prodotti petroliferi nel terreno a causa di eventi imprevisti o l’accumulo di rifiuti abbandonati in aree non adibite al loro stoccaggio.
Lo scopo della bonifica è quello di tutelare la salute umana e l’ambiente e di ripristinare i luoghi impattati in modo tale da renderli nuovamente fruibili.
La normativa nazionale che disciplina tale argomento è il D.Lgs 152/2006 (cosiddetto “Testo Unico Ambientale”). Esso identifica e definisce i criteri per l’individuazione di un sito contaminato, la valutazione dei rischi connessi per la salute umana e le modalità di bonifica, cioè delle azioni necessarie per ricondurre tali rischi a valori considerati accettabili.
1. CHI INQUINA PAGA
Il D.Lgs. 152/2006 disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per eliminare le sorgenti dell'inquinamento e per ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti.
Una questione spesso spinosa, legata alla bonifica dei siti contaminati, è l’individuazione della figura di riferimento (il cosiddetto “Responsabile della contaminazione”) che deve farsi carico degli oneri di legge e dei costi delle attività (spesso elevati).
Il principio comunitario cui si fa riferimento per dirimere tale questione è quello del "chi inquina paga”, in altre parole, i costi da sostenere per risanare l’ambiente ed eliminare la contaminazione gravano interamente sul colui che ha generato l’inquinamento.
È importante notare che, se chi ha inquinato è una società, non è sufficiente cedere l’azienda o un ramo di essa per liberarsi dalle responsabilità o dagli obblighi di legge. Al contrario, il cedente, quale soggetto di diritto, permane anche dopo la cessione; specularmente, rimangono in capo al cedente le obbligazioni già gravanti sul medesimo prima della cessione.
Nel caso di contaminazioni “storiche”, risalenti a decenni fa, per le quali non si è riusciti a risalire al responsabile dell’inquinamento cui legittimamente chiedere gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, possono provvedere agli adempimenti di legge:
- i proprietari del sito, a proprie spese e a titolo volontario;
- il Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, la Regione.
2. UN PERCORSO PER FASI SUCCESSIVE
Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale sono eseguiti applicando un preciso e rigoroso procedimento che si articola su una serie di fasi, l’una successiva all’altra. Tali fasi presuppongono, in diversi momenti dell’iter procedurale, una interlocuzione con gli Enti di controllo deputati al rilascio delle necessarie autorizzazioni a procedere. La non osservanza del procedimento comporta pesanti ripercussioni di natura civile e penale.
All’interno di un procedimento ordinario si individuano le seguenti fasi:
- la notifica iniziale. Si tratta di una comunicazione da inviare tempestivamente agli Enti competenti (entro 24 ore), al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- l’esecuzione di una indagine preliminare volta a verificare se i livelli di contaminazione nelle varie matrici ambientali superano i limiti di soglia (cosiddette concentrazioni soglia di contaminazione o CSC). Nel caso in cui non vi siano superamenti delle CSC il procedimento può concludersi;
- la presentazione agli Enti del Piano di Caratterizzazione, qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC. Si tratta di un documento che raccoglie i dati storici disponibili, permette la ricostruzione di tutte le attività produttive che si sono succedute sul sito, luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e/o materie prime, vasche e serbatoi interrati e/o fuori terra, pozzi disperdenti, reti di sottoservizi, etc., e verifica l’eventuale presenza di centri di pericolo. Il documento propone inoltre un piano di indagine, dettagliando l’ubicazione e la tipologia delle indagini, il set analitico e le metodiche analitiche, in modo da acquisire dati rappresentativi delle condizioni del sito;
- lo svolgimento delle attività previste dal piano di indagine, che sono effettuate in contraddittorio con gli Enti di controllo;
- la presentazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica, quindi tarata sulle reali e peculiari caratteristiche del sito in esame. L’Analisi di Rischio definisce quali sono gli obiettivi dell’intervento di bonifica, andando a determinare le cosiddette concentrazioni soglia di rischio (CSR): nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle CSR il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude. Al contrario, nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultino superiori alle CSR il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica prosegue;
- la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica, che individua gli interventi, le tecnologie applicabili, i costi e i tempi previsti per la bonifica;
- il collaudo degli interventi di bonifica, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- la certificazione di avvenuta bonifica, effettuata da Città Metropolitana/Ente di Area Vasta, a seguito di risultati positivi del collaudo eseguito e delle validazioni degli Enti di controllo.
L’iter descritto, che appare particolarmente articolato, si riduce di molto in caso di siti contaminati di piccole dimensioni (con superficie non superiore a 1.000 metri quadri). Le procedure semplificate sono normate dall’art.249 del Testo Unico Ambientale e prevedono un minore confronto con gli Enti di controllo in termini di approvazione della parte documentale. Tale procedura è finalizzata a ridurre i tempi di avvio delle attività di bonifica, parametro che incide profondamente sulla diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.
3. GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA
L’articolazione per fasi del procedimento di bonifica rende evidente che possano passare anche anni tra il momento in cui avviene l’accertamento di un evento potenzialmente inquinante e l’istante in cui viene formalmente certificata la bonifica.
In questo periodo è obbligatorio assicurare, attraverso misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, la tutela della salute dei possibili fruitori del sito e delle aree circostanti. Inoltre, occorre adottare tutti quegli accorgimenti atti a contenere la diffusione delle sorgenti di contaminazione e a impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito. Gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, a titolo d’esempio, sono i seguenti:
- concentrazioni dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o tali da causare effetti nocivi acuti alla salute;
- presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
- contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
- pericolo di incendi ed esplosioni.
È importante sottolineare che il proprietario del sito non responsabile della contaminazione, pur non essendo obbligato all’esecuzione delle attività di bonifica o di messa in sicurezza, lo è invece per gli interventi di prevenzione e per la notifica iniziale agli Enti (art. 245 del D.Lgs 152/06), nel caso in cui il responsabile non sia rintracciabile.
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