La c.d. denuncia ispettiva presso ITL (ex DTL)


Lo denuncia ispettiva: soluzione rapida e a basso costo per il lavoratore. Ma i vantaggi sono tangibili anche per il datore di lavoro che concilia
La c.d. denuncia ispettiva presso ITL (ex DTL)
Le controversie concernenti la corretta qualificazione del rapporto contrattuale e il conseguente trattamento economico e previdenziale, costituiscono le ipotesi più ricorrenti di contenzioso tra il lavoratori subordinati e autonomi e i loro datori di lavoro. I tempi e i costi della giustizia del resto sono noti e spesso disincetivano il ricorso al giudice del lavoro.

Tuttavia il D.Lgs. n. 124/2004 all'art. 11 ha introdotto uno strumento molto utile ed efficace, in termini di celerità e speditezza, per accogliere alcune delle più frequenti richieste di carattere economico del lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro: la conciliazione monocratica presso la Direzione Provinciale del Lavoro (poi Direzione Territoriale del Lavoro, oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro).

La procedura si svolge davanti al funzionario dell'Ispettorato competente per territorio in seguito al deposito di una denuncia (ispettiva) predisposta dal lavoratore. Lo scopo di questa conciliazione è quello di giungere a un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro sui principali aspetti economici del rapporto di lavoro intercorso.

Sottoscritto con esito positivo il verbale di conciliazione, la procedura si arresta e l'Ispettorato non da seguito all'attività di accertamento sollecitata nella denuncia. Viceversa, in caso di esito negativo della conciliazione, l'Ispettorato può avviare una vera e propria ispezione presso il luogo di lavoro.
Tale accertamento non è limitato al contenuto e agli argomenti che il lavoratore ha esposto ed evidenziato nella denuncia, potendosi estendere a un controllo ben più incisivo su tutti i rapporti di lavoro in essere presso il datore di lavoro, sulle condizioni di lavoro e, in genere, sul rispetto delle prescrizioni di legge.

E' evidente come l'ispezione rappresenti uno strumento molto invasivo per il datore di lavoro che dovrà attentamente valutare, proprio in sede conciliativa, se possa essere opportuno ignorare le pretese del lavoratore, soprattutto e quando le stesse non siano del tutto sprovviste di fondamento.

A seconda del carico di lavoro gravante sui singoli ITL, la convocazione dinanzi al funzionario è di solito abbastanza celere (in genere due tre mesi dalla presentazione della denuncia).
All'incontro le parti si presentano personalmente, senza necessaria assistenza legale o sindacale, fatto salvo il caso di conferimento a terzi (avvocato, rappresentante sindacale) di rappresentanza e/o procura a trasigere.
Contenuto essenziale dell'accordo è il riconoscimento di un periodo lavorativo intercorso tra datore di lavoro e lavoratore, sulla base del quale verificare il corretto inquadramento e le eventuali spettanze retributive e previdenziali. In sede conciliativa il datore di lavoro non si potrà limitare a riconsocere al lavoratore una somma di denaro a mero scopo transattivo; l'importo da corrispondere deve imprenscindibilmente essere commisurato al periodo di lavoro effettivamente riconosciuto.
Solo quando tutte le somme e le differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro, così come riconosciuto o riqualificato dalla le parti, saranno state corrisposte e saranno stati assolti tutti gli oneri previdenziali e contributivi, la procedura potrà estinguersi.
I termini per il pagamento decorrono dalla sottoscrizione del verbale ad opera delle parti, con possibilità per il datore di lavoro di rateizzare l'eventuale debito previdenziale.

Il lavoratore ha a disposizione quindi uno strumento che può attivare anche in totale autonomia e senza spese a suo carico. Inolte il contenuto della denuncia rimane segreto e il datore di lavoro non potrà conoscere quali sono i fatti, gli argomenti o le prove sui si fonda la denuncia se non al momento in cui si trova già dinanzi al funzionario conciliatore. Infine il verbale di conciliazione potrà essere dichiarato esecutivo dall'autorità giudiziaria.

Tuttavia anche per il datore di lavoro la procedura offre alcuni vantaggi non indifferenti. Oltre all'estinzione della procedura - e della sua possibile prosecuzione in forma ispettiva - nel caso di pagamento delle somme dovute, il datore potrà accordarsi con il lavoratore per riconoscergli le spettanze/differenze retributive anche secondo minimi inferiori a quelli contrattuali.
Inoltre il datore di lavoro non dovrà pagare alcuna sanzione amministrativa per il mancato adempimento degli oneri contributivi, fatte salve le sole sanzioni civili se sussistenti, e non gli sarà neppure comminata la maxi sanzione per il lavoro nero nel caso dovesse esserne ravvisata la sussistenza tra le parti.

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di Emanuele Melilli

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