La cartolarizzazione dei crediti e i bonus fiscali
Nella giornata del 03.08.2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, l’annuncio relativo alla prima operazione di cartolarizzazione alla quale hanno aderito diverse imprese che si avvalgono della consulenza dello Studio Legale Noli Penna Rapuzzi.
Lo Studio Noli Penna Rapuzzi, in collaborazione con lo Studio Beltrone s.r.l. (studio di consulenza aziendale e tributarista), a seguito di una valutazione attenta dell’istituto giuridico e di un’indagine sui diversi players sul mercato, ha suggerito ai propri assistiti, afflitti dal problema dei crediti fiscali incagliati e della conseguente crisi di liquidità, di usufruire della cartolarizzazione.
Dopo mesi, di studi, valutazioni e ponderazione degli eventuali rischi connessi all’operazione, si è giunti, pertanto, alla prima pubblicazione di una prima cartolarizzazione alla quale ne seguiranno altre.
Le imprese, in questo modo, hanno acquisito uno strumento che consentirà loro di liberare liquidità per nuovi investimenti.
La cartolarizzazione è un istituto di origine anglosassone (c.d. securization), utilizzato, sin dagli anni ’70, in particolare, negli USA (ma anche nel Regno Unito) nell’ambito dei mutui.
In Italia, la materia è stata regolata per la prima volta dalla L. 130/1999, "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”.
La disciplina è stata, poi, integrata e riordinata a seguito del Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione fondato sui principi di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata.
Semplificando, al massimo, la cartolarizzazione è un’operazione finanziaria con la quale i cedenti (società titolari dei crediti da cartolarizzazione) cedono, a titolo oneroso, crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti ad una società veicolo (SPV) avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione a fronte del pagamento di un corrispettivo economico ottenuto attraverso l'emissione e il collocamento di titoli obbligazionari ovvero strumenti finanziari assimilabili, presso investitori.
Il provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 disciplina gli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica delle società di cartolarizzazione, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) N.1075/2013 della BCE. A tal fine, il testo normativo prevede la costituzione di un apposito elenco di società veicolo, disciplinandone le modalità di iscrizione e cancellazione.
Le società veicolo neo costituite, al momento dell’acquisizione del portafoglio di crediti dal cedente, devono iscriversi all'Elenco tenuto presso la Banca d’Italia la quale, dopo il primo accreditamento, fornisce il numero di operazione, alla cartolarizzazione stessa.
Come si diceva sopra la cartolarizzazione è un’operazione finanziaria che, anche in Italia e in Europa, ha avuto applicazione, sino ad oggi, in ambito bancario (è utilizzata, soprattutto, nel caso di NPL) ma, per la sua natura e per le disposizioni che la regolano, può essere applicata a qualsiasi tipo di credito cedibile in blocco.
L’operazione, difatti, ha sicuramente dei vantaggi per il soggetto interessato a monetizzare che consentono di garantire il buon esito dell’operazione.
Oltre ai controlli ed agli obblighi ai quali soggiace sia la società veicolo (SPV) e le singole operazioni di cartolarizzazione, appaiono, particolarmente, interessanti i benefici previsti dall’art. 3 L. 130/1999 secondo cui i crediti relativi a ciascuna operazione (per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse, pertanto, azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi e dai soggetti cedenti di crediti futuri non ancora liquidati.
La cartolarizzazione dei crediti di imposta derivanti da opere edilizie sta diventando, pertanto, uno strumento sempre più concreto che può aiutare gli imprenditori ed i condomini, rimasti bloccati a cagione delle note scelte politiche. E’ chiaro che l’operazione non è di facilissima fruibilità da parte di tutti e che è necessario affidarsi a consulenti che conoscano la materia ed i players operanti sul mercato.
Permane, infine, l’incognita dei tempi. Si tratta di un’operazione che è soggetta al vaglio di Banca d’Italia e ai passaggi burocratici a ciò legati (oltre che ai controlli di sicurezza che garantiscono sia il mercato sia il cedente stesso). Si consideri, poi, che l’applicazione dell’istituto ai crediti d’imposta è molto recente.
I tempi della conclusione dell’operazione sono, pertanto, incerti: l’operazione si può concludere in due mesi come in quattro. Dal punto di vista pratica, però, si può osservare che, con la pratica, anche il problema dei tempi appare in via di risoluzione dal momento che sia le società veicolo da una parte sia Banca d’Italia stanno affinando le procedure, pertanto, si può legittimamente ritenere che i tempi, presto, potranno essere notevolmente ridotti, soprattutto, in fase istruttoria.
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