La cassa integrazione durante maternità, permessi, ferie e congedi


Le compatibilità delle misure sulla gestione degli ammortizzatori sociali adottate dal Governo in presenza di più eventi tipici del rapporto di lavoro
La cassa integrazione durante maternità, permessi, ferie e congedi

Le misure adottate dal Governo per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria, impongono alle aziende un approccio molto più complesso relativamente alla gestione degli ammortizzatori sociali e alle diverse declinazioni di questi, se utilizzati durante il verificarsi di altri eventi tipici del rapporto di lavoro, quali malattia, permessi, congedi.

Cerchiamo di capirne le compatibilità.


Maternità

Dall’inizio del periodo di gravidanza fino alla fine del congedo di maternità e fino a quando il bambino compie 1 anno, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro e messa in cassa integrazione, a meno che non sia interrotta l’attività dell’azienda, quindi il congedo di maternità prevale sempre sull'integrazione salariale.


Congedo parentale

Dopo il periodo di maternità, il lavoratore può decidere se riprendere il lavoro o ricorrere all’assenza facoltativa per congedo parentale. Se il lavoratore decidesse di optare per l'astensione facoltativa per congedo o permessi per i figli, avrebbe diritto solo alla relativa indennità, senza possibilità di cumulo con il trattamento della cassa integrazione.

In questo caso la decisione se riprendere il lavoro o ricorrere all’assenza facoltativa per congedo parentale, dovrà scontare una valutazione di tipo economico, sempreché il lavoratore vorrà farla verso quella di maggiore convenienza considerato che, al massimo, utilizzando il congedo parentale straordinario, previsto per prendersi cura dei figli, l’indennità è pari al 50% della retribuzione, mentre il trattamento di cassa integrazione è pari, in generale, all’80% della retribuzione, nei limiti degli importi massimali mensili. Pertanto, la rinuncia al congedo, porterebbe a valutare l'utilizzo di strumenti alternativi quali “Voucher baby-sitting” che sono invece cumulabili con gli ammortizzatori della cassa integrazione.


Ferie

Con riferimento alle ferie le regole da seguire, sebbene non tassativamente riportate nel Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), dovrebbero essere quelle ordinarie: vale a dire, se siamo in presenza di sospensione dell'attività lavorativa, come evidenziato dall’INPS nella circolare 139/2016, il datore di lavoro può fruire immediatamente della CIG ordinaria e posticipare per ciascun lavoratore coinvolto lo smaltimento delle ferie residue già maturate.

Tale convincimento è anche confermato recentemente dalla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, che ha precisato: "...come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario".

Mentre nel caso di cassa integrazione in deroga lo smaltimento dei giorni di ferie maturati dal dipendente è necessario, quale propedeuticità al suo utilizzo. Altro convincimento che si rafforza considerate le indicazioni contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020, con il quale ai datori di lavoro veniva raccomandato di promuovere la fruizione di ferie e periodi di congedo ordinario da parte dei dipendenti.


Festività

Se il sistema retributivo prevede la paga oraria, le festività infrasettimanali non sono mai cumulabili quando ricadono all'interno del periodo di godimento dell'integrazione salariale; esse, pertanto, restano a carico per intero del datore di lavoro, mentre sono cumulabili con la cassa integrazione, quando il sistema retributivo prevede la paga mensilizzata.


Malattia

L'art. 3 comma 7 del D.lgs. n. 148/2015 stabilisce che:
Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista".

Se la malattia è sorta prima della cassa integrazione, il periodo viene coperto dall'indennità di malattia e dall'integrazione di malattia del datore di lavoro prevista dal contratto, fino alla sospensione dell'attività lavorativa. Dal giorno successivo, l'indennità viene sostituita dall'erogazione della cassa integrazione da parte dell'Inps. La circolare n. 197/2015 ha ribadito, infatti, quanto già chiarito adesso e cioè “...se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali".

 

 

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

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