La Cassazione: si al pernotto dei figli anche in tenera età

La Suprema Corte con una recente ordinanza (n. 16125 del 28 luglio 2020) ha affermato che non può essere escluso il diritto del padre di tenere con sé il figlio anche di notte, solo per la tenera età del minore, dovendosi sempre allegare e comprovare l'esistenza di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti.
La vicenda trae origine dalla statuizione del Tribunale di Sassari con il quale, con decreto, escludeva radicalmente la possibilità del pernottamento del bambino presso il padre "esclusivamente in considerazione della tenera età", motivo per il quale il padre proponeva reclamo avverso il decreto del tribunale di Sassari.
La Corte d'appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, accogliendo in parte il reclamo proposto dal padre contro il decreto del Tribunale, disponeva invece che il padre potesse almeno una notte alla settimana tenere il figlio presso di sé, con varianti relative ai fine settimana e ai periodi feriali.
La madre del bambino proponeva ricorso in Cassazione sostenendo la violazione o falsa applicazione dell'art. 337-ter cod. civ. per avere la Corte d'Appello:
a) omesso di considerare l'interesse prioritario del minore, a quel momento di soli due anni;
b) per non aver tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva dedotto e documentato, anche in sede di mediazione familiare, episodi di disagio del minore ove distaccato dalla madre, con conseguente consigliabile pernottamento presso il padre solo dopo il compimento del terzo anno di età.
Per la Corte di Cassazione il ricorso era inammissibile.
In particolare gli ermellini sostenevano che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli minori potevano consentire restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore del minore. Nel perseguimento di tale interesse, peraltro, doveva essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole.
Inoltre, era mancata l'allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all'eventualità dei pernottamenti.
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