La Cassazione sulla residenza fiscale


Per l’individuazione della residenza fiscale si deve dare rilievo agli interessi economici dell’individuo e non agli interessi familiari
La Cassazione sulla residenza fiscale
Con una recente pronuncia (N. 6501 del 31.03.2015), la Cassazione sembra eseguire un giro di rotta in merito ai criteri cui fare riferimento per stabilire la residenza fiscale di un soggetto che operi in un Paese estero.
A giudizio degli Ermellini, le relazioni affettive e familiari, su cui - in genere - si fondano gli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate per stabilire presuntivamente la residenza fiscale, non hanno rilevanza prioritaria ai fini probatori. Occorre, piuttosto, focalizzare l’attenzione su altri elementi concernenti il luogo in cui viene effettivamente prestato il lavoro.
Allorquando un soggetto, dal punto di vista fiscale (art. 2, del TUIR), sia considerato residente in Italia, mentre in funzione della normativa afferente altro Stato estero, risulti pure fiscalmente residente in detto ulteriore Paese, si determina una controversia che, di regola, trova soluzione ricorrendo alle previsioni degli specifici Trattati contro le Doppie Imposizioni, sottoscritti sullo schema tipo convenzionale rappresentato dal Modello OCSE.
Orbene, questo Modello, all’art. 4, paragrafo 2, definisce il "tie break rules", che consiste in una serie di criteri per determinare, nelle ipotesi di doppia residenza, quale dei due Stati contraenti dovrà prevalere riguardo alla residenza del contribuente in questione.
Ai fini della loro applicazione, tali criteri sono dettati secondo una scala gerarchica di importanza e non sono alternativi tra loro.
L’ordine è il seguente:
1) L’abitazione permanente;
2) Il centro degli interessi vitali;
3) Il soggiorno abituale;
4) La nazionalità.
Partendo, dunque, in ordine di rilevanza dal primo, nell’ipotesi in cui il soggetto possieda un’abitazione permanente in entrambi i Paesi, il Modello OCSE 2010 prevede che il contribuente:
"E’ considerato residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)" - criterio N. 2.
Il centro degli interessi vitali si fonda sull’esistenza congiunta di relazioni personali ed economiche.
Peraltro, i problemi si pongono ogni qualvolta - invero, assai di frequente - il soggetto abbia la sede delle proprie relazioni familiari in una Nazione, e quella degli interessi economici e patrimoniali in un’altra.
In proposito, la prassi dell’Amministrazione Finanziaria (avvallata da un maggioritario orientamento della Giurisprudenza), dava priorità al luogo in cui il soggetto manteneva le proprie relazioni di tipo familiare, piuttosto che a quello sede dei suoi interessi economici e patrimoniali.
In questo scenario, si inserisce l’esaminanda decisione (6501/2015) della Corte di Cassazione, la quale ritiene di doversi distaccare dall’orientamento prevalente e dare, viceversa, maggiore rilevanza al centro degli interessi economici e patrimoniali, affermando che sono questi a prevalere. Detta posizione della Giurisprudenza di Legittimità (che, personalmente, reputiamo assai più logica e corretta), stabilisce che:
"Le relazioni affettive e familiari - la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale - non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri - idoneamente presi in considerazione nel caso in esame - che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento".
In base al citato articolo del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano aventi residenza fiscale in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, risultino iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, ovvero abbiano la residenza, ovvero ancora il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.
Si considerano, peraltro, residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze.
Si tratta, dunque, di una presunzione relativa di residenza nel nostro Paese nei confronti dei cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. In tali casi, per vincere la presunzione di "residenza in Italia", il contribuente deve dimostrare di risiedere effettivamente in quei Paesi o territori. Ovverossia: il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione degli interessi principali viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi.
A parere dei Giudici di Piazza Cavour, il fatto di aver lasciato la famiglia e le relazioni affettive in Italia non è sintomatico di un’elusione a priori, e, di conseguenza, del fatto che la residenza fiscale sia rimasta nel nostro territorio. Tali elementi, infatti, potrebbero avere rilievo solamente insieme ad altri e più probanti criteri che attestino, in modo univoco, il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

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di Dr. Paolo Soro

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