La causa di servizio nell'ambiente militare
La causa di servizio nell`eccezione più ampia della malattia professionale e dell'infortunio. Il nesso eziologico e la compartecipazione nell'evento

La causa di servizio - Gli infortuni e le malattia professionali in ambito Militare
Il primo punto d’affrontare allorquando si introduce l’argomento "Causa di servizio" è la differenza tra la malattia professionale e infortunio.
In molti casi, l’individuazione appare facile ed immediata. Capita di ascoltare storie di missioni all'estero, di patologie come la leucemia riscontrate successivamente alla missione e vicende di militari che hanno avuto contatti con materiale reattivo che poi si è scoperto essere la causa di patologie cancerogene. In questi casi, facile è identificare la malattia professionale ed immediato risulta il percorso da intraprendere al fine della risarcibilità.
Ancora, se si ascolta il militare che racconta di essere scivolato allorquando camminava su un pavimento ghiacciato durante il servizio di pattugliamento accusando una grave commozione cerebrale, non resta che indicare la strada da seguire affinché l'infortunio venga risarcito.
La situazione si complica, però, quando chi racconta, espone di essere caduto mentre camminava su un pavimento ghiacciato, di aver subito, a seguito della caduta una grave commozione cerebrale, e di aver scoperto in un secondo momento di avere una malattia invalidante, contratta a causa del servizio, che ha provocato lo svenimento prima della caduta. Dunque in questo caso si deve trattare la malattia celata da un presunto infortunio.
Dunque la prima operazione che il legale deve compiere quando ascolta le questioni che gli vengono sottoposte è quella di individuare esattamente la malattia professionale e/o l’infortunio accorso e suggerire il percorso da seguire ai fini della risarcibilità.
Individuata la tipologia di causa di servizio occorre verificare se, nel caso concreto, esistono tutte le condizioni che la legge 461 del 2001 indica debbano obbligatoriamente esservi affinchè venga riconosciuto il risarcimento.
Appare pacifico che il riconoscimento della causa di servizio sia nel caso della malattia professionale che dell’infortunio, sia subordinato al verificarsi di elementi irrinunciabili. Tali condizioni, indicate genericamente nella legge, trovano nel dettato delle pronuncie giurisprudenziali, maggiori chiarimenti e delucidazioni.
Per ciò che attiene il nesso eziologico, illuminante appare la sentenza n. 475 del 28.11.2014 Tar Pescara. La sentenza citata ha disposto, uniformandosi ad altre recenti pronunce, un principio che sembra ormai consolidato: "Il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio è possibile solo se le prestazioni svolte nel corso del servizio non rientrano nel normale svolgimento del servizio stesso, cosicché un servizio gravoso e stressante non è di per sé causa di infermità, se coincide con l'originaria prestazione, essendo stata questa definita in tutti i suoi tempi ed articolazioni in modo da evitare che un soggetto in condizioni normali di salute ne abbia ricadute negative sulla sua efficienza fisica."
In soldoni, Il Tribunale Amministrativo di Pescara ha stabilito che il concetto di integrità psicofisica è suscettibile di diverse valutazioni. Nell’ambito dell’espletamento dell’ordinaria mansione, a parità di carico lavorativo e in eguali situazioni ambientali, le reazioni dell’organismo, di ciascun individuo, possono essere diverse a seconda della strutturazione psicofisica di quest’ultimo.
Un esempio chiarisce l’assunto. Se il militare sostiene che a causa delle numerose guardie notturne, rientranti nella normale attività lavorativa, ha contratto una particolare patologia, secondo la giurisprudenza prevalente, tale malattia derivata dal normale svolgimento di un servizio che rientra nelle comuni attività richieste per quel ruolo, potrebbe non essere riconosciuta in quanto, si ribadisce, trattasi di un'attività non eccezionalmente gravosa, il cui carico non risulta maggiorato rispetto all'ordinario. Dunque, la causa di servizio (sia estrinsecatasi nella malattia che nell’infortunio) è la conseguenza diretta e immediata di un incarico, particolarmente gravoso, che esula dalle mansioni assegnate al lavoratore per mezzo del servizio affidatogli. Tuttavia non possono essere trascurate altre vicende che incidono pesantemente sulla verificazione dell’evento come la carenza di idonei strumenti messi a disposizione del militare al fine di tutelare la sua integrità psicofisica. Cosicchè, pur avendo il lavoratore svolto l’ordinaria mansione scaturita dall’ordine di servizio in condizioni di non particolare gravosità, se da questa discende un danno alla sua persona in quanto non si sono predisposti gli strumenti idonei a garantire la sua integrità psicofisica, il danneggiato, potrà senza remore alcune, chiedere il risarcimento.
Dunuque rilevata la gravosità o meno della mansione assegnata e/o la dotazione dei mezzi necessari a tutela della integrità psicofisica, ultimo esame da effettuare, attiene alla eventuale compartecipazione all’evento dannoso e/o pericoloso. Al riguardo significativa è una recente sentenza del Tar Lecce, la n. 2156 del 25.06.2015, che in più occasioni ha ribadito: "In materia di causa di servizio il nesso di causalità tra l'attività lavorativa in senso ampio e l'evento dannoso si interrompe ogni qualvolta quest'ultimo sia determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia adito con dolo o colpa grave."
Dunque consolidato è il principio secondo il quale, nella verificazione dell’evento nel caso in cui il dipendente si mette spontaneamente nella condizione di affrontare un pericolo e a ciò ne consegue una malattia o una lesione o infortunio, nonostante vi sia il nesso tra attività e malattia/infortunio, la risarcibilità verrà assolutamente esclusa. Tipico è l'esempio dell'agente che va allo Stadio, spontaneamente non si dota dei mezzi di sicurezza fornitegli, affronta, non adempiendo ad un ordine di servizio, dei tifosi scalmanati e dalla colluttazione ne consegue una lesione. Tale lesione con molta probabilità non verrà risarcita.
Alla luce di quanto sind’ora detto sulla causa di servizio, si può tranquillamente asserire risarcibile quel danno verificatosi durante l’attività lavorativa gravosa e priva delle dotazioni in materia di sicurezza e non generato da iniziative colpose o dolose del militare.
Il primo punto d’affrontare allorquando si introduce l’argomento "Causa di servizio" è la differenza tra la malattia professionale e infortunio.
In molti casi, l’individuazione appare facile ed immediata. Capita di ascoltare storie di missioni all'estero, di patologie come la leucemia riscontrate successivamente alla missione e vicende di militari che hanno avuto contatti con materiale reattivo che poi si è scoperto essere la causa di patologie cancerogene. In questi casi, facile è identificare la malattia professionale ed immediato risulta il percorso da intraprendere al fine della risarcibilità.
Ancora, se si ascolta il militare che racconta di essere scivolato allorquando camminava su un pavimento ghiacciato durante il servizio di pattugliamento accusando una grave commozione cerebrale, non resta che indicare la strada da seguire affinché l'infortunio venga risarcito.
La situazione si complica, però, quando chi racconta, espone di essere caduto mentre camminava su un pavimento ghiacciato, di aver subito, a seguito della caduta una grave commozione cerebrale, e di aver scoperto in un secondo momento di avere una malattia invalidante, contratta a causa del servizio, che ha provocato lo svenimento prima della caduta. Dunque in questo caso si deve trattare la malattia celata da un presunto infortunio.
Dunque la prima operazione che il legale deve compiere quando ascolta le questioni che gli vengono sottoposte è quella di individuare esattamente la malattia professionale e/o l’infortunio accorso e suggerire il percorso da seguire ai fini della risarcibilità.
Individuata la tipologia di causa di servizio occorre verificare se, nel caso concreto, esistono tutte le condizioni che la legge 461 del 2001 indica debbano obbligatoriamente esservi affinchè venga riconosciuto il risarcimento.
Appare pacifico che il riconoscimento della causa di servizio sia nel caso della malattia professionale che dell’infortunio, sia subordinato al verificarsi di elementi irrinunciabili. Tali condizioni, indicate genericamente nella legge, trovano nel dettato delle pronuncie giurisprudenziali, maggiori chiarimenti e delucidazioni.
Per ciò che attiene il nesso eziologico, illuminante appare la sentenza n. 475 del 28.11.2014 Tar Pescara. La sentenza citata ha disposto, uniformandosi ad altre recenti pronunce, un principio che sembra ormai consolidato: "Il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio è possibile solo se le prestazioni svolte nel corso del servizio non rientrano nel normale svolgimento del servizio stesso, cosicché un servizio gravoso e stressante non è di per sé causa di infermità, se coincide con l'originaria prestazione, essendo stata questa definita in tutti i suoi tempi ed articolazioni in modo da evitare che un soggetto in condizioni normali di salute ne abbia ricadute negative sulla sua efficienza fisica."
In soldoni, Il Tribunale Amministrativo di Pescara ha stabilito che il concetto di integrità psicofisica è suscettibile di diverse valutazioni. Nell’ambito dell’espletamento dell’ordinaria mansione, a parità di carico lavorativo e in eguali situazioni ambientali, le reazioni dell’organismo, di ciascun individuo, possono essere diverse a seconda della strutturazione psicofisica di quest’ultimo.
Un esempio chiarisce l’assunto. Se il militare sostiene che a causa delle numerose guardie notturne, rientranti nella normale attività lavorativa, ha contratto una particolare patologia, secondo la giurisprudenza prevalente, tale malattia derivata dal normale svolgimento di un servizio che rientra nelle comuni attività richieste per quel ruolo, potrebbe non essere riconosciuta in quanto, si ribadisce, trattasi di un'attività non eccezionalmente gravosa, il cui carico non risulta maggiorato rispetto all'ordinario. Dunque, la causa di servizio (sia estrinsecatasi nella malattia che nell’infortunio) è la conseguenza diretta e immediata di un incarico, particolarmente gravoso, che esula dalle mansioni assegnate al lavoratore per mezzo del servizio affidatogli. Tuttavia non possono essere trascurate altre vicende che incidono pesantemente sulla verificazione dell’evento come la carenza di idonei strumenti messi a disposizione del militare al fine di tutelare la sua integrità psicofisica. Cosicchè, pur avendo il lavoratore svolto l’ordinaria mansione scaturita dall’ordine di servizio in condizioni di non particolare gravosità, se da questa discende un danno alla sua persona in quanto non si sono predisposti gli strumenti idonei a garantire la sua integrità psicofisica, il danneggiato, potrà senza remore alcune, chiedere il risarcimento.
Dunuque rilevata la gravosità o meno della mansione assegnata e/o la dotazione dei mezzi necessari a tutela della integrità psicofisica, ultimo esame da effettuare, attiene alla eventuale compartecipazione all’evento dannoso e/o pericoloso. Al riguardo significativa è una recente sentenza del Tar Lecce, la n. 2156 del 25.06.2015, che in più occasioni ha ribadito: "In materia di causa di servizio il nesso di causalità tra l'attività lavorativa in senso ampio e l'evento dannoso si interrompe ogni qualvolta quest'ultimo sia determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia adito con dolo o colpa grave."
Dunque consolidato è il principio secondo il quale, nella verificazione dell’evento nel caso in cui il dipendente si mette spontaneamente nella condizione di affrontare un pericolo e a ciò ne consegue una malattia o una lesione o infortunio, nonostante vi sia il nesso tra attività e malattia/infortunio, la risarcibilità verrà assolutamente esclusa. Tipico è l'esempio dell'agente che va allo Stadio, spontaneamente non si dota dei mezzi di sicurezza fornitegli, affronta, non adempiendo ad un ordine di servizio, dei tifosi scalmanati e dalla colluttazione ne consegue una lesione. Tale lesione con molta probabilità non verrà risarcita.
Alla luce di quanto sind’ora detto sulla causa di servizio, si può tranquillamente asserire risarcibile quel danno verificatosi durante l’attività lavorativa gravosa e priva delle dotazioni in materia di sicurezza e non generato da iniziative colpose o dolose del militare.
Articolo del: