La celebrazione del processo penale da remoto


A distanza di 1 anno, lo scenario pandemico dovuto dal divulgarsi del virus ha toccato e stravolto anche il mondo della Giustizia e il modus operandi procedurale
La celebrazione del processo penale da remoto

Purtroppo a distanza di 1 anno esatto, lo scenario pandemico dovuto dal divulgarsi del virus, il cui nome è entrato a far parte in maniera prepotente e vulcanica nella lista delle parole maggiormente utilizzate nel quotidiano e più cliccata sui motori di ricerca web, non desiste nell’allentare la morsa e ci trattiene, ancora tutti, in uno scenario sospeso, ove il principio del distanziamento la fa da padrone.

Il contesto che ha stravolto le abitudini quotidiane di un intero globo terrestre, non ha risparmiato, ovviamente, neanche il mondo della Giustizia, il quale si è trovato costretto, suo malgrado, ad apportare mutamenti nel modus operandi al fine di adeguarsi il più possibile alle nuove vicissitudini imposte dal Covid-19.

Il ritorno dell’emergenza sanitaria ha, per ora, visto un duplice intervento del Governo sulla giustizia penale, in occasione dei due decreti legge cosiddetti Ristori e Ristori Bis.

Le misure adottate resteranno in vigore fino allo scadere dello stato di emergenza che, precedentemente dichiarato sino al 31 gennaio 2021, è attualmente prorogato al 27 marzo 2021.

Il Decreto Ristori (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020) ha introdotto disposizioni in materia di:

• svolgimento delle indagini preliminari e delle udienze da remoto;

• celebrazione dei procedimenti presso la Corte di cassazione;

• deposito di atti per via telematica o via PEC;

• concessione di licenze e permessi premio ai detenuti, esecuzione della pena detentiva presso il domicilio.

Il Decreto Ristori Bis (d.l. 9 novembre 2020, n. 149, in vigore dal 9 novembre 2020) ha, invece, introdotto norme con riguardo a:

(i.) la celebrazione dei giudizi di appello;

(ii.) le ipotesi di sospensione del procedimento per effetto di obblighi di quaranta o isolamento fiduciario;

(iii.) le conseguenti ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare.

Spicca, rispetto alla normativa prevista per la cd. prima ondata, l’assenza, allo stato, di una ipotesi di temporanea sospensione generale delle attività di udienza. Sicché, nel rispetto delle più specifiche norme stabilite dai due citati decreti, la giustizia penale prosegue, seppur in balia di un contesto altamente labile tanto quanto lacunoso.

Un punto di autentica “rottura” di una certa eterogeneità dei giudizi – con una evidente convergenza di criticità espressa da una parte importante della Magistratura e dall’intera Avvocatura – si è realizzata con la previsione, introdotta dall’art. 83 comma 12 bis, del processo penale da remoto. Soprattutto con il determinarsi della smaterializzazione dell’Aula e delle parti (soprattutto del difensore).

Nei fatti il legislatore – ancora prima della conversione in legge alla Camera dei Deputati – si è trovato costretto a promettere, in tempi successivi alla conversione in legge, la modifica della previsione con “il primo provvedimento utile”.

A seguito dell’avvenuta approvazione in Senato non era possibile intervenire sul testo anche in ragione della “fiducia” posta sull’intero emendamento e, quindi, con il D.L n 28 del 30 aprile 2020 – pur mantenendosi la previsione del processo da remoto – si è stabilito che tale “nuovo rito” possa avere accesso solo a fronte dell’esplicito consenso dell’avvocato.

La previsione dell’udienza penale da remoto (e quindi non del solo dibattimento) è ad oggi integralmente vigente nel testo risultante dalla legge di conversione del decreto cura Italia con la precisazione (introdotta dal D.L. n 28 del 30 aprile 2020) di una sorta di “condizione risolutiva alla sua celebrazione”: il consenso del difensore.

Alla luce dell’ultimo comma del comma 12 bis – come introdotto dal D.L. 30 aprile 2020 n 28 – il consenso deve essere prestato anche dall’imputato, in ragione dell’inciso “salvo che le parti vi acconsentano”.

L’esclusione del c.d. processo da remoto, in caso di mancata adesione, opera però solo per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

Rimangono, quindi, nell’alveo di questo particolare rito le c.d. “udienze filtro”. Non possono invece ritenersi sottratte al consenso delle parti le udienze di convalida, le udienze di riesame di misure cautelari, le udienze preliminari ed i giudizi abbreviati, le udienze fissate per l’applicazione della pena su richiesta delle parti, le udienze di incidente probatorio, le udienze di opposizione alla richiesta di archiviazione.

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di Avv. Viviana Marocco

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