La centrale dei rischi: cos'è e come funziona


La Centrale dei rischi in parole semplici per capire cos'è, come funziona, quali sono i diritti del cliente e come tutelarli
La centrale dei rischi: cos'è e come funziona

La Centrale dei rischi (CR) presso la Banca d’Italia è una banca dati, ossia un archivio di informazioni, che dà una fotografia d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. È gestita dalla Banca d’Italia.


Che cosa si registra nella CR?

Sono registrati i finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito ecc.) e le garanzie (sia crediti di firma, ossia le garanzie concesse dalle banche, sia le fideiussioni) quando l’importo che il cliente deve restituire supera i 30.000 euro (c.d. soglia di censimento).

Se il credito è in sofferenza (ossia il cliente ha gravi difficoltà nel pagare il proprio debito) la soglia si abbassa ad 250 euro.

In sostanza, gli intermediari segnalano ogni mese alla CR le informazioni sui finanziamenti e le garanzie che superano le soglie di censimento secondo uno schema stabilito dalla Banca d’Italia. Le informazioni riguardano la categoria di censimento cui appartiene il finanziamento, la durata e la tipologia (mutuo, leasing, apertura di credito in conto corrente, ecc.).


Chi registra i dati nella CR?

Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie sono tenuti per legge a inviare le informazioni alla CR.

I dati registrati nella CR sono messi a conoscenza sia degli intermediari sia dei clienti che, in ogni momento, possono sapere se sono segnalati e chiedere eventualmente le correzioni delle informazioni errate.


In caso di pagamento regolare i dati sono segnalati alla CR?

Si, quando riceviamo un finanziamento, lo garantiamo o riceviamo una garanzia in nostro favore, la segnalazione del nostro debito, se rientra nelle soglie di censimento, è obbligatoria.


Dopo aver restituito l’intero finanziamento rimaniamo registrati in CR?

Si, la CR mantiene traccia dei finanziamenti e delle garanzie segnalati anche dopo la chiusura. Gli intermediari possono però consultare solo i dati degli ultimi 3 anni.

Quando, poi, il finanziamento si chiude l’intermediario non lo segnala più a partire dal mese successivo. Lo stesso avviene se la somma ancora da restituire scende sotto la soglia di censimento.


A chi serve la CR?

Serve ai clienti che hanno una buona “storia creditizia” per ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori.

Serve alle banche e alle società finanziarie per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi. In sostanza, la CR fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito creditizio, cioè la capacità dei clienti di restituire l’importo del finanziamento.


Ci sono altre banche dati oltre alla centrale dei rischi?

Si, la CR è un archivio gestito dalla Banca d’Italia per finalità di interesse pubblico ma, in Italia, esistono ulteriori archivi sul credito gestiti da soggetti privati ai quali gli intermediari (banche e finanziarie) partecipano su base volontaria. Sono i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ad es. Crif Eurisc, Experian, CTC, Assilea. Tali archivi “privati” sono disciplinati da appositi codici di "deontologia”.

È possibile, in quanto è diritto dei clienti, conoscere anche i dati inseriti nei SIC.


Come si accede alla CR?

I dati della CR sono riservati per cui non possono essere pubblicati o divulgati.

Possono accedere alle informazioni registrate nella CR i soggetti titolari dei rapporti segnalati, gli intermediari (banche, finanziarie ecc.), le Autorità di vigilanza (Consob, Ivass ecc.) e le Autorità giudiziarie.

L’accesso è gratuito e può avvenire anche tramite internet oppure inviando una richiesta di accesso.

In conclusione, possono accedere ai dati della CR:

•    le persone fisiche alle quali i dati si riferiscono e, al loro posto, le figure previste dalla legge, per esempio il proprio legale, il tutore, l’amministratore di sostegno, l’erede;

•    in caso di dati riferiti a persone giuridiche, ad es. ente o società, possono accedere alla CR il legale rappresentante o altre figure previste dalla legge, ad es. il liquidatore, i soci illimitatamente responsabili (ad es. i soci della s.n.c.) o di s.r.l., i membri del collegio sindacale.


Come tutelarsi in caso di segnalazioni non corrette?

Il cliente ha diritto alla correttezza dei dati per cui gli intermediari sono responsabili dell’esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. Se i dati sono errati, si deve chiedere a loro di correggerli.

Per ogni informazione e chiarimento sulle segnalazioni alla CR il cliente può rivolgersi agli intermediari con cui ha il finanziamento.

In caso di contestazione, il cliente può presentare un reclamo all’intermediario che è tenuto a rispondere entro 30 giorni.

In caso di mancato riscontro al reclamo o di risposta non soddisfacente il cliente può presentare ricorso all’arbitrato Bancario Finanziario (ABF) o, in alternativa, agire in giudizio nei confronti dell’intermediario anche per ottenere un risarcimento del danno derivante dall’inesatta segnalazione.

Infine, il cliente può segnalare un comportamento scorretto o irregolare da parte di una banca o società finanziaria presentando un esposto alla Banca d’Italia.

Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Avv. Vincenzo Scaglione

 

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di Avv. Vincenzo Scaglione

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