La cessione di rottami


Cessione di rottami: applicazione del reverse charge
La cessione di rottami
La disciplina Iva riguardante la cessione di rottami è contenuta all’articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72. Secondo tale disposizione alla cessione di rottami deve essere applicato il meccanismo del "reverse charge". La possibilità di utilizzo del "reverse charge", secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43/E del 12 maggio 2008, deve essere applicata ai rottami, e a tutti i materiali qualificabili come tali, ossia come beni non più utilizzabili secondo la destinazione d’uso originaria.

Cessione di rottami a cui è applicabile il "reverse Charge" - L’Agenzia delle Entrate definisce come rottame un bene in assoluto non suscettibile di reimpiego, se non attraverso operazioni di lavorazione e trasformazione (tali operazioni devono, cioè, essere necessarie per il reimpiego). Più precisamente, il "reverse charge" deve essere applicato alle cessioni di rottami non ferrosi e semilavorati di metalli non ferrosi (articolo 74, comma 8, DPR n. 633/72), nonché a quelle di rottami ferrosi, semilavorati e altri materiali (comma 7) e, cioè, alle cessioni dei seguenti beni:
· rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, e dei relativi lavori;
· carta da macero e stracci;
· scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica;
· beni indicati ai punti precedenti ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura;
· semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
· ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie;
· ferro-leghe;
· prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili;
· graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio;
rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori;
semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
· rame raffinato e leghe di rame, greggio;
· nichel greggio, anche in lega;
· alluminio greggio, anche in lega;
· piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega;
· zinco greggio, anche in lega;
· stagno greggio, anche in lega;
· filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella);
· filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella).

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di Studio Molinaro

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