La clausola penale


In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la parte inadempiente è tenuto ad una determinata prestazione preventivamente stabilita dalle parti
La clausola penale
La clausola penale è una pattuizione accessoria, appunto una clausola apposta ad un contratto, è disciplinata dall'articolo 1382 c.c. nel quale si afferma che con la clausola penale si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento della prestazione stabilita nel contratto, uno dei contraenti ovvero la parte inadempiente è tenuto ad una determinata prestazione già preventivamente stabilita dalle parti. Con la clausola penale si ha il chiaro effetto di limitare il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della prestazione stabilita oggetto di contratto, nel caso in cui non sia stata convenuta la risarcibilità di un danno ulteriore. La clausola penale ha una caratteristica rilevante ed essenziale, ovvero l'inadempimento della prestazione contrattuale comporta l'obbligo di adempiere alla clausola penale stabilita indipendentemente dalla prova del danno. Gli effetti della clausola penale sono tipicamente obbligatori poichè entrambe le parti si impegnano e dunque si obbligano a dare loro stesse un quid e cioè una soluzione in caso di inadempimento contrattuale. Con la clausola penale si ha a che fare con un patto accessorio che ha la funzione di favorire l'adempimento e di predeterminare l'ammontare del danno, tale patto accessorio avrebbe in realtà anche una funzione meramente sanzionatoria, poichè le parti stesse stabiliscono e concordano la sanzione derivante dall'inadempimento. La clausola penale assorbe e contiene in sè la procedura della liquidazione del danno perchè proprio la determinazione del danno è compiuta pattiziamente ed in via preventiva tra le parti. A tal proposito, proprio in applicazione al citato articolo 1382 codice civile, al creditore non compete l'onere di provare il danno, e oltretutto non rileva se il danno stesso sia maggiore o minore della somma dovuta con la clausola penale poichè sono le stesse parti ad averla definita. Unica eccezione alla accennata regola è quella dettata dall'articolo 1384 codice civile, ovvero l'unico caso in cui su istanza di una delle parti il giudice competente può ridurre con equità l'ammontare della clausola stessa, ma solo nel caso in cui tale ammontare sia manifestamente eccessivo, e sebbene la funzione della pattuizione sia proprio quella di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, il legislatore consente che le parti si accordino per la risarcibilità dei danni.

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di Studio legale Tomassi

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