La compagna del padre può postare le foto del figlio minore del partner?

Il Tribunale di Rieti (ordinanza 7/3/2019) ha affrontato – da un particolare punto di vista – la questione relativa alla pubblicazione di fotografie di minori sui social network: nel caso esaminato, a pubblicare le immagini era stata la nuova compagna del padre, peraltro senza previa acquisizione del consenso di entrambi i genitori del minore.
Il Tribunale di Rieti, richiamata la normativa in materia di privacy e la convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, ha sottolineato la necessità che il consenso sia espresso dai minori di età superiore ai 14 anni e dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale nel caso in cui i minori non abbiano ancora raggiunto la predetta età.
Il fatto certo è che la compagna del padre non avrebbe potuto pubblicare fotografie del di lui figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori.
Il Tribunale ha ancora ribadito che l’inserimento di fotografie sui social network è già attività di per sé pregiudizievole, atteso che le immagini attraverso la rete sono messe a disposizione di un numero indeterminato di persone e potrebbero essere utilizzate da chiunque, anche per creare, con fotomontaggi, materiale pedopornografico.
La necessità del consenso di entrambi i genitori è una logica conseguenza dell’applicazione dell’art. 316 c.c., il quale attribuisce la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori e prevede che la stessa sia da loro esercitata di comune accordo.
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