La comunione fra i coniugi e mantenimento
La comunione materiale e spirituale fra i coniugi necessita per il riconoscimento del diritto al mantenimento. Orientamento della Cassazione

L'ordinanza della VI Sezione della Corte Suprema, depositata il 10.01.2018, conferma l'orientamento già espresso dalla medesima Sezione con l'ordinanza del 26.03.2015. Non ogni separazione, anche quando vi siano sproporzioni nei redditi o comunque carenza dell'autosufficienza economica di uno dei coniugi, consente di poter richiedere l'assegno di mantenimento.
L'assenza di una reale e significativa comunione materiale e morale, durata per un apprezzabile lasso di tempo e quindi costitutiva dell'affectio coniugalis, impedisce di poter riconoscere l'obbligo del mantenimento del coniuge più debole. Nel caso esaminato con l'ordinanza del 2015 la convivenza fra i coniugi era durata solo 10 giorni, dopo i quali i coniugi avevano deciso di separarsi, procedendo poi a richiedere la separazione dopo 100 giorni dal matrimonio; nel caso esaminato più recentemente addirittura pare che i coniugi non abbiano mai convissuto insieme e che la decisione di procedere alla separazione sia giunta dopo 28 giorni.
In tali vicende, che tuttavia la Corte Suprema definisce "casi eccezionali in cui non si è costituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi", a causa del lasso temporale brevissimo intercorso tra il matrimonio e la separazione (nell'ultimo caso pare che non vi sia stata anche alcuna convivenza), la giurisprudenza è orientata a negare ogni e qualsiasi diritto al mantenimento, pur nella presenza delle condizioni che normalmente consentono di riconoscerlo.
www.alfredoguarinoavvocato.com
L'assenza di una reale e significativa comunione materiale e morale, durata per un apprezzabile lasso di tempo e quindi costitutiva dell'affectio coniugalis, impedisce di poter riconoscere l'obbligo del mantenimento del coniuge più debole. Nel caso esaminato con l'ordinanza del 2015 la convivenza fra i coniugi era durata solo 10 giorni, dopo i quali i coniugi avevano deciso di separarsi, procedendo poi a richiedere la separazione dopo 100 giorni dal matrimonio; nel caso esaminato più recentemente addirittura pare che i coniugi non abbiano mai convissuto insieme e che la decisione di procedere alla separazione sia giunta dopo 28 giorni.
In tali vicende, che tuttavia la Corte Suprema definisce "casi eccezionali in cui non si è costituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi", a causa del lasso temporale brevissimo intercorso tra il matrimonio e la separazione (nell'ultimo caso pare che non vi sia stata anche alcuna convivenza), la giurisprudenza è orientata a negare ogni e qualsiasi diritto al mantenimento, pur nella presenza delle condizioni che normalmente consentono di riconoscerlo.
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