La contabilizzazione del calore UNI 10200


Ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria nei condomini con impianto centralizzato secondo le direttive UNI 10200
La contabilizzazione del calore UNI 10200
Con l’entrata in vigore del d.Lgs. n° 102 del 2014, a partire dal 1 gennaio 2017 tutti i Condomìni provvisti di un impianto di riscaldamento centralizzato sono tenuti a suddividere le spese relative al riscaldamento, e all’acqua calda sanitaria centralizzata, ove presente, secondo le indicazioni della norma UNI 10200:2015.

Le spese sostenute per il riscaldamento dovranno essere suddivise in due macro quote:
a) una c.d. quota volontaria, che riguarda lo specifico consumo di ciascun appartamento, rilevato per ogni unità immobiliare tramite un sistema di contabilizzazione (indiretto, nella maggior parte dei casi);
b) una quota involontaria che tiene conto delle spese di manutenzione dell’impianto, del servizio di lettura dei contatori e delle perdite di calore dovute alla distribuzione, che deve essere ripartita secondo i millesimi di fabbisogno termico utile per ciascun appartamento.

La quota volontaria viene letta tramite i ripartitori posti su ogni singolo corpo scaldante; i ripartitori sono dei contatori che e memorizzano degli "scatti" ogni qual volta che rilevano l’aumento di temperatura del termosifone, sono installati e tarati su ogni radiatore per consentire la conversione degli scatti in energia (espressa in kWh) a seconda della resa termica di ognuno.
Per determinare la quota involontaria è necessario affidarsi a un proprio tecnico di fiducia che determini il fabbisogno termico utile di ciascun appartamento, ovvero la quantità di energia necessaria all’unità immobiliare per mantenere la temperatura prefissata di progetto (20 °C) durante il funzionamento dell’impianto. Il fabbisogno termico utile è dipendete dal grado di isolamento dell’edificio, dall’esposizione, dal piano...
E’ indispensabile che il Condomìnio approvi tramite delibera assembleare il metodo di ripartizione conforme alla UNI 10200, così come i millesimi di fabbisogno termico utile in base ai quali suddividere la quota involontaria; la normativa dice infatti che è da considerarsi nulla ogni decisione differente da quanto previsto dalla legge.

Dal 1 gennaio 2017 inoltre sono previste sanzioni (da 500 a 2.500€) per i Condomìni che non hanno provveduto all’adeguamento dell’impianto e, quindi, alla ripartizione delle spese secondo normativa.

Articolo del:


di Marco Fosso

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse