La convenzione di negoziazione nella separazione


A tre mesi dall'entrata in vigore della negoziazione assistita, le prime riflessioni sull'utilità della firma della convenzione e sul suo valore
La convenzione di negoziazione nella separazione
Per quanto riguarda il diritto di famiglia e la negoziazione assistita, a tre mesi dall'entrata in vigore della norma, ci si trova a discutere se, anche nella materia di seprazione e divorzio sia necessaria la firma della convenzione per accedere alla procedura di negoziazione assitita e se la stessa sia un requisito di validità per l'accordo.
Qualche autorevole commentatore ha sostenuto la tesi che essendo la negoziazione asistita in tema di separazione e divorzio una procedura facoltativa e non obbligatoria, non necessiti dei formalismi propri della negozazione assitita obbligatoria, cioè dell'invito formale e della firma della convenzione di negoziazione, essendo sufficiente solo un accordo scritto e sottoscritto dalla parti e dai legali. La legge infatti in sede di separazione non parla nè di invito nè di convenzione.

Tuttavia chi scrive pensa che siano ugualmente necessari i formalismi che il legislatore ha previsto per le materie in cui la negoziazione è obbligatoria, prima di tutto perchè cosi come nella materie obbligatorie, nelle materie facoltative l'accordo ha la stessa efficacia di una sentenza e, pertanto, se il legislatore ha previsto che condizione necessaria affinchè un siffato accordo abbia l'efficacia di una sentenza è, che sia preceduto dai formalismi quali l'invito e la convenzione, questi debbono necessariamente esserci anche nella negoziazione in materia familiare nonostante il silenzio del legislatore in questo senso.

Ma c'è anche un'altro motivo per cui a parere di chi scrive la firma sulla convenzione è essenziale; la negoziazione assitita infatti trae la sua origine prima ancora che dal diritto francese dal diritto anglosassone dove la stragrande maggioranza delle controversie familiari vengono risolte attraverso la pratica collaborativa che è una procedura molto simile alla negoziazione assitita, basata anche essa sulla buona fede, correttezza, lealta e coperta dalla riservatezza.

La firma della convenzione è molto importante perchè le parti che si accingono ad affrontare questo tipo di procedura devono essere edotte su cosa stando andando a fare, la negozazione assitita non è la solita trattativa stragiudiziale con la quale si arriva poi alle separazione consensuale, ma una trattativa ben più complessa, che ha come obiettivo quello di mettere al centro le parti e non gli avvocati, l'obiettivo della negoziazione assitita, dovrebbe essere quello del raggiungimento di un accordo condiviso fatto da e nell'interesse della parti, senza che niente sia demandato ad altre persone, avvocati o giudice che siano.
Nella convenzione di negoziazione deve essere ben specificato quindi cosa si sta andando a fare: durante la negoziazione le parti saranno appunto parti non avversari, la negoziazione deve essere condotta seguendo l'interesse di entrambi, e non con l'intento di fare "vincere" una parte sull'altra ma di condividere una soluzione che possa essere di beneficio per entrambi e sopratutto per i minori.

Perchè questo avvenga non bisogna nascondere niente sul tavolo della negoziazione si devono mettere in partica le nozioni di buona fede, lealtà, correttezza e soprattutto di riservatezza del procedimento.
Tutti questi concetti devono essere ben evidenziati nella convenzione, perchè altrimenti la parti non sanno che cosa stanno andando a fare e soprattutto qualora questi concetti non fossero sufficientemente specificati nella convenzione le stesse, penserebbero di andare a fare una qualsiasi separazione consensuale che invece è una cosa completamente diversa.
Un accordo stipualto senza la precedente firma della convenzione di negoziazione, non è che sarà invalido ma necessiterà come è sempre stato fino ad oggi dell'omologa del giudice perchè assumi efficacia ta le parti.

La lettura attenta e la conseguente firma della convenzione devono essere oggetto di un profondo convicimento della parte e l'avvocato che indirizza la parte verso questo tipo di procedura, dovrebbe dedicare un intero incontro a fare comprendere alla parte stessa tutti il concetto di lealtà buona fede e correttezza proprie di questo procedimento.
Nella trattativa riguardanti una comune separazione consensuale le parti in teoria non sono tenute a comportarsi in buona fede; esse il più delle volte si comportano come se fossero davanti al giudice, cercando comunque di ottenere qualcosa a discapito dell'altra, arrivando il più delle volte non ad un accordo ma ad un compromesso, la separazione consenusale è una trattativa posta in essere dagli avvocati, la negozazione assitita dovrebbe essere invece condaotta dalle parti assistite dagli avvocati.

Articolo del:


di Avv. Francesco Samà

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse