La convocazione dell'assemblea condominiale


La convocazione dell'assemblea condominiale alla luce della riforma del 2012 deve avvenire in forma scritta.
La convocazione dell'assemblea condominiale
E l'art 66 disp. att. del codice civile che si occupa del contenuto obbligatorio dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale. Tale articolo testualmente stabilisce che "L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".Analizzando l'articolo sin dalla prima statuizione comprendiamo bene che l'ordine del giorno deve essere previsto e specificato per permettere la conoscenza preventiva del Condomino affinchè lo stesso arrivi preparato in assemblea e possa discutere con cognizione sull'argomento. Nella comunicazione si mette sempre la voce " varie ed eventuali" cioè tutte quelle comunicazioni dell'amministratore o dei condomini che sembra il caso mettere a conoscenza dell'assemblea. In tale voce rientrano anche le richieste di ordine del giorno per l'assemblea successiva. La data fissata per l'assemblea può essere una data qualsiasi mentre l'ora deve corrispondere ad un momento della giornata che tenga conto delle esigenze dei condomini al fine di rendere facile la loro partecipazione all'assemblea. Il luogo viene stabilito dall'amministratore e anche in tal caso dovrà essere facilmente raggiungibile dai condomini e non lontano dal condominio stesso.La comunicazione deve giungere all'avente diritto con un preavviso di 5 giorni per la prima convocazione e tale norma è inderogabile così come previsto dall'art 72 disp att. del codice civile. Infine alla luce della riforma della legge dell' 11 dicembre 2012 n. 220 entrata in vigore il 17 giugno 2013, la comunicazione deve avvenire in forma scritta o con posta raccomandata, a mezzo pec ( posta elettronica certificata), fax o tramite consegna a mano. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'amministratore se a convocare l'assemblea è lui o dai condomini se la convocazione viene fatta da loro ex art. 66 disp. att. del codice civile. Si rammenta che la comunicazione è un atto che si perfeziona nel momento in cui viene a conoscenza del suo destinatario- condomino perciò l'onere di provare che tutti i condomini hanno avuto conoscenza della convocazione per tempo è a carico del condominio. A tal proposito si specifica che la comunicazione viene fatta al condomino nel luogo della sua dimora, del domicilio o del luogo di lavoro o di altro luogo comunicato dallo stesso ritenuto utile per ricevere la convocazione. L'art. 1136 codice civile stabilisce in merito che l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati e in caso contrario cioè nel caso anche solo uno dei condomini non sia stato avvisato della convocazione dell'assemblea la delibere della stessa potrà essere annullata entro 30 giorni ai sensi dell'art. 1137 del codice civile.

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di avv. Lucia Ruggeri

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