La convocazione dell'assemblea condominiale


In questo articolo conosciamo alcuni fattori relativi alla convocazione di un'assemblea di condominio, ovvero: validità, limiti e rischi
La convocazione dell'assemblea condominiale

Spesso i condomini  si lamentano delle spese postali necessari per convocare le assemblee di condominio, ritenendole inutili, gravanti sul bilancio e ritenendo che per la convocazione sia sufficiente un sms, oggi inviato su WhatsApp L’importanza di una esatta convocazione che, oltre a comportare l’invalidità della stessa, comporta una nuova convocazioni e una ripetizione dei costi.

La norma prevede che la convocazione deve pervenire, a ogni condomino, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione e che questa sia convocata con mezzi idonei a provare la ricezione da parte del destinatario, pertanto fax, posta raccomandata e/o pec.

La mancata prova della ricezione, paragonabile ad omessa comunicazione, comporta la nullità della delibera con la conseguenza che nulla di quanto si è discusso potrà essere utilizzato, oltre che, in caso di attuazione della delibera assembleare questa sarà suscettibile di impugnativa entro un anno dalla conoscenza.

Ecco allora che diventa necessario evitare di esporci a tali pericoli quando le soluzioni, anche economiche, sono semplici; nella specie, ove si voglia risparmiare sui costi della convocazione i condomini potrebbero decidere di munirsi di pec, i prezzi sono bassi e i vantaggi sono alti. Diversamente si potrà decidere a verbale la data della prossima assemblea, la firma del verbale, se indicato, potrà fungere da raccomandata a mano oppure si potrà consegnare la convocazione con un giretto in condominio e due chiacchiere con i condomini, ovviamente con un foglio firme che attesti la consegna. I modi sono vari resta che agli assenti sarà necessario inviare il verbale e la preventiva convocazione.

Particolare attenzione deve essere prestata all’ordine del giorno il quale, ai sensi dell’ Art. 66 delle Disp. di Att. del Cod. Civ. che al terzo comma, deve prevedere uno specifico ordine del giorno per cui nulla si può deliberare, nelle “varie ed eventuali”.

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di Anna Santoro

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