La Corte Europea sul concetto di stabilimento


La normativa di uno Stato membro sui dati personali può essere applicata a una Società straniera che svolge,in tale Stato, un’attività stabile
La Corte Europea sul concetto di stabilimento
Con la sentenza nella causa C-230/14 la Corte di Giustizia Europea (emessa il 1° ottobre 2015) ribadisce che la normativa di uno Stato membro sulla tutela dei dati personali può essere applicata a una Società straniera che svolge, in tale Stato, tramite un’organizzazione stabile, un’attività reale ed effettiva.
Il caso.
La Weltimmo, una società registrata in Slovacchia, gestisce un sito Internet di annunci immobiliari riguardanti beni situati in Ungheria, trattando i dati personali degli inserzionisti. Tuttavia tra questi e la Società sorgono dei problemi tanto che la Weltimmo decide di agire. Dal canto loro gli utenti ritenendo che la Società non abbia proceduto alla cancellazione dei propri dati personali decidono di presentare reclamo al Garante ungherese per la tutela dei dati. L’Autorità, dando ragione agli insezionisti, impone alla Weltimmo un’ammenda di dieci milioni di fiorini ungheresi (circa 32 000 euro) per aver violato la legge ungherese di attuazione della direttiva.
La Società ricorre alla giurisdizione ungherese e la Cassazione ungherese rimette la decisone alla Corte di Giustizia in quanto deve sapere se, nel caso di specie, la direttiva consenta al Garante ungherese di applicare la legge nazionale adottata sulla base della direttiva e di imporre l’ammenda prevista, pur se il responsabile del trattamento è una Società estera.
La sentenza.
La Corte ribadisce che ciascuno Stato membro applica le norme adottate in forza della direttiva sui dati personali al trattamento di dati effettuato nel contesto delle attività svolte sul proprio territorio da un soggetto responsabile del trattamento o da uno «stabilimento» di quest’ultimo. Si ritiene sussistano i presupposti dello «stabilimento» se il rappresentante del data controller opera con un grado di continuità sufficiente a fornire i servizi dell’impresa in quel certo Stato. Inoltre, la nozione di «stabilimento» si estende a qualsiasi attività reale ed effettiva, anche minima, esercitata tramite un’organizzazione a carattere permanente.
La CGE abbia rimesso al giudice del rinvio ungherese la decisione finale, tuttavia nella sentenza si legge chiaramente che la Weltimmo svolge indubbiamente un’attività reale ed effettiva in Ungheria in quanto ha lì un rappresentante che figura nel registro slovacco delle società, che lo stesso ha un indirizzo situato in Ungheria e che ha cercato di negoziare con gli inserzionisti il pagamento dei crediti insoluti. Tale rappresentante è stata la persona di contatto tra la Weltimmo e gli inserzionisti e ha rappresentato la società nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario. A ciò deve aggiungersi che la Weltimmo ha aperto, inoltre, in Ungheria un conto bancario destinato al recupero dei crediti e si serve di una casella postale nel territorio ungherese per la gestione dei suoi affari correnti.
Le conclusioni.
La Corte ribadisce che le Autorità Garanti degli Stati membri hanno il compito di sorvegliare l’osservanza, nel territorio di tale Stato, delle disposizioni di attuazione della direttiva, adottate da tutti gli Stati membri. Di conseguenza, a ciascuna Autorità può essere presentata da chiunque una domanda relativa alla tutela dei propri diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali, anche se il diritto applicabile a tale trattamento è quello di un altro Stato membro, anche se evidentemente un’autorità nazionale non può imporre sanzioni al di fuori del territorio del suo Stato.
Da tali considerazioni ne consegue che se il giudice (nel caso deciso, quello ungherese del rinvio) accerta che il responsabile del trattamento (la Weltimmo nel nostro caso) non dispone di uno «stabilimento», ai sensi della direttiva, il diritto applicabile al trattamento sarà quello di un altro Stato membro. In questo caso non spetterebbe all’autorità di controllo esercitare i poteri sanzionatori attribuitile dal diritto del proprio Stato nazionale. In virtù dell’obbligo di collaborazione previsto dalla direttiva, infatti, tale autorità dovrebbe chiedere all’autorità di controllo dell’altro Stato membro interessato di accertare un’eventuale violazione del diritto di tale Stato e di imporre le eventuali sanzioni da esso previste.

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di Avv. Emiliano Vitelli

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