La crisi da sovraindebitamento: come uscirne e ricominciare


Procedura di esdebitazione per imprenditori, professionisti o persone fisiche che si trovano nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte
La crisi da sovraindebitamento: come uscirne e ricominciare

 

La “gestione e composizione della crisi da sovraindebitamento” è normata dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (c.d. Legge sul “sovra-indebitamento” o “salva suicidi”) allo scopo di affiancare l'imprenditore, i professionisti e i consumatori che si trovano nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte con i creditori.

Preliminarmente occorre precisare cosa intenda la normativa per “crisi da sovraindebitamento”; è definita tale “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

 

ACCESSO ALLA PROCEDURA

L'accesso alla procedura è consentito:
- agli imprenditori sotto soglia di fallibilità (ex art. 1 Legge Fallimentare),
- imprenditori cessati da oltre un anno
- enti collettivi non commerciali
- consumatori e debitori civili
- soci di società di persone
- professionisti.

Le procedure alle quali ricorrere sono tre e si differenziano a seconda della natura del debito:
•    accordo del debitore (debitori con partita Iva non soggetti a procedure fallimentari);
•    piano del consumatore (debiti estranei ad attività commerciali);
•    liquidazione del patrimonio del debitore (consentito sia ai debitori con partita Iva non soggetti a fallimento, che al consumatore).

Al fine di porre rimedio a tali situazioni è consentito al debitore (non soggetto alle procedure concorsuali) concludere un “accordo con i creditori”, così come al consumatore è permessa la presentazione di un piano definito, per l'appunto “Piano del consumatore”, da presentare al Giudice per l’omologazione.

 

VANTAGGI DELL'ACCESSO ALLA PROCEDURA

Passiamo ora ad analizzare quali sono i vantaggi dell'accesso a tale procedura:
1.    riduzione del debito;
2.    pagamento rateale e proporzionato alle effettive possibilità del debitore, tenuto conto del fabbisogno personale dell'indebitato e della propria famiglia;
3.    cancellazione del proprio nominativo delle segnalazioni nelle banche dati del sistema creditizio; in tale modo, allo stesso sarà nuovamente permesso il ricorso alla richiesta di nuovi finanziamenti.

La domanda di attivazione della procedura deve essere presentata presso il Tribunale (nel luogo in cui ha la residenza il debitore), il quale provvederà alla nomina di un professionista (avvocato, commercialista o notaio), iscritto in apposito Organismo di composizione della crisi (OCC); lo stesso avrà il compito di redigere la composizione della situazione di sovraindebitamento.

Passiamo ora ad analizzare come effettivamente si realizzi la “definizione della crisi”.


PROCEDURA DI ACCORDO

In tale fattispecie, l'azienda, l'imprenditore non soggetto a fallimento o il consumatore, propongono ai creditori un accordo prospettando una definizione dei debiti in funzione delle reali capacità di pagamento del debitore, tenendo anche in considerazione il fabbisogno della famiglia dello stesso.

A tal guisa si proporranno rateazioni, stralci e cancellazione degli interessi; tale proposta sarà presa in considerazione solo quando il consenso dei creditori rappresenti il 60% dei crediti in analisi.

La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere corredata di alcuni importanti documenti:
•    elenco dei debiti;
•    inventario dei beni del debitore;
•    elencazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
•    attestazione della fattibilità della proposta, che dovrà essere redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi;
•    dettaglio delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia del debitore;
•    stato di famiglia del debitore.

Il Giudice fisserà l'udienza di omologazione dell'accordo, previo accertamento della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, ordinando contestualmente la pubblicità della proposta e l’adesione alla stessa da parte dei creditori.

Esistono alcune tipologie di creditori che non hanno diritto di esprimersi sulla proposta; ci si riferisce a quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali è previsto l’integrale pagamento. Gli stessi, pertanto, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta.

Ai fini dell’omologazione, l’accordo si ritiene raggiunto, quando la proposta ottenga il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti ammessi ad esprimersi.

Il giudice, entro 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, dovrà provvedere in ordine all’omologazione.


QUALI EFFETTI HA L'OMOLOGAZIONE?

L'accordo omologato vincola i crediti sorti antecedentemente alla data di pubblicazione e i creditori con titolo posteriore alla stessa non possono procedere con esecuzioni sui beni rientranti nel piano/accordo.

E' compito dell'Organismo di composizione della crisi vigilare sul puntuale adempimento di quanto concordato.


VANTAGGI DELL'ESDEBITAMENTO

Al termine della procedura, il debitore che abbia ottemperato prontamente a quanto previsto nel piano/accordo, beneficia dell'esdebitazione, lasciandosi così alle spalle una situazione debitoria dannosa per la propria immagine ed attività, consentendogli, quindi, una normale e dignitosa ripresa della propria vita.

 

Articolo del:


di Maria Cristina Borella

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