La crisi dell`impresa: rimedi


Rimedi giurisdizionali e stragiudiziali. Rischio di fallimento
La crisi dell`impresa: rimedi
La crisi che attanaglia l’economia ed il lavoro, aggravata dai lentissimi tempi giurisdizionali, ha colpito e sta sempre più colpendo la spina dorsale del Paese, già afflitta e in procinto di spezzarsi.
Salve le eccellenze, le piccole nicchie di settore e coloro che per tempo hanno dislocato all’estero, in paesi dalla legislazione fiscale, burocratica, legislativa e contributiva più conveniente, purtroppo buona parte delle imprese italiane o è sull’orlo del baratro o vi è già precipitata.

I rimedi posti alla base del salvataggio o al fallimento delle imprese sono regolamentati dalla legge 267/1942 (Legge Fallimentare), più volte novellata.
Attualmente, tralasciando l’"extrema ratio" del fallimento, sono previsti gli accordi di ristrutturazione, il concordato fallimentare anche ai sensi dell’art. 124 l.f. ed il concordato preventivo.
Il primo ed il terzo di questi rimedi sono ferramente e giustamente regolamentati e, soprattutto, le domande relative devono essere corredate a pena di inammissibilità da una relazione economico finanziaria di un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili attestante la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano di ristrutturazione o di esecuzione del concordato.
Ove i dati contabili siano veritieri, sul punto "nulla quaestio", ma ben pochi professionisti, anche se malaccorti o leggermente spregiudicati, si presterà , in mancanza di dati certi (contratti periodici od appalti d’importanza e certificati, accordi sindacali e quant’altro) a redigere una relazione che li coinvolge non solo professionalmente, ma anche giuridicamente e finanziariamente in via solidale.
In mancanza dei presupposti richiesti per legge, non resta agli imprenditori che dare atto delle perdite ed intervenire obbligatoriamente sul capitale, che ove venisse azzerato comporterebbe l’immediata messa in liquidazione della società e domandare in proprio, ove ne ricorrano i presupposti, il fallimento in proprio.

La speranza però è sempre l’ultima a morire, pertanto, fermi i dettami delle leggi, è possibile esperire un tentativo di negoziazione con i creditori, iniziando con i privilegiati per poi scendere sino ai chirografi, a mezzo di rateazioni (soprattutto con il fisco), pagamenti rateati ai dipendenti, accordi di buonauscita, pagamenti a saldo e stralcio e quant’altro necessario al fine del salvataggio e di continuità d’impresa, nel rispetto della "par condicio creditorum".

L’incarico da assolvere è arduo e comporta un gran dispendio di energie e tempo, ma il creditore, a fronte di una previsione fallimentare del debitore, ben sapendo che in tal caso, nel migliore dei casi, a compimento della procedura e quindi dopo anni d’attesa, percepirà il nulla, ovvero moneta svalutata, ove ne avanzi dopo il pagamento delle spese di procedura e di quelle in prededuzione, è tentato quantomeno a negoziare sino allo stremo delle forze.
Il concordato ai sensi dell’art. 124 l.f. è stato nel precedente triennio un giusto modo di chiudere procedure pendenti da anni, con vantaggio sia dei creditori che degli assuntori che degli organi della procedura che, a parte la maturazione dei compensi, vedevano finalmente concludersi vicende pluridecennali.
Condizione essenziale perché tale procedura, di stretta natura privatistica, sino alla richiesta di omologazione del concordato avesse luogo, era ed è che esista reciproca convenienza, ovverosia che l’assuntore potesse trarre vantaggio dall’operazione e che l’assunzione del concordato fosse di soddisfazione per i creditori.
Purtroppo, dopo la riforma delle revocatorie bancarie ed il crollo dei valori immobiliari ben pochi fallimenti suscitano interesse per gli assuntori.

Inoltre purtroppo, da oltre un anno e mezzo i fallimenti risultano fisiologicamente incapienti, cioè totalmente privi di attivo. La norma pertanto ha pressoché esaurito il suo corso.
Resta, prima del fallimento la possibilità del tentativo di concordato stragiudiziale, sperando comunque e sempre in una buona attività del Governo e ad una ripresa economica che consenta consumi e produttività.

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di Avv.Aldo Enrico Spinosa

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