La depenalizzazione
Breve excursus sulla proposta di decreto delegato approvata a novembre 2015
La depenalizzazione.
Con il termine depenalizzazione si intende quello strumento legislativo utilizzato per trasformare alcuni illeciti penali in illeciti amministrativi.
Con l'art. 2 della Legge 28/04/2014 nr 67 il Parlamento, a seguito di una avvertita e da più parti sottolineata necessità di alleggerimento del carico giudiziario e di "svecchiamento" del Codice Penale al fine di adeguare le fattispecie penali al contesto attuale socio culturale, ha conferito delega al Governo al fine di riformare la disciplina sanzionatoria di alcuni reati.
La natura di "extrema ratio" della sanzione penale trova fondamento nella Carta dei diritti dell'uomo e nella Carta costituzionale, al punto da indurre la stessa Corte costituzionale ad affermare la necessità che il diritto penale costituisca davvero extrema ratio di tutela della società ed a tal fine sia costituito da norme non numerose nè eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di rilievo costituzionale e tali da essere percepite anche in funzione di norme extrapenali di civiltà effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le medesime norme penali sono destinate ad operare (sentenza n. 364 del 1988).
Il proliferare di norme penali che sanzionano comportamenti anche non percepiti come violazioni intrinseche del vivere civile da parte di cittadini, inoltre, comporta uno svilimento della serietà del sistema penale nel suo complesso e un disorientamento generato dalla oggettiva impossibilità da parte del singolo individuo di conoscere le norme penali aumentando così il pericolo di incorrere nella commissione di un ireato "quasi per caso".
Si è giunti così finalmente nello scorso novembre alla proposta (ora in attesa del solo passaggio all'Esecutivo) di decreto delegato con specificazione delle norme depenalizzate e le modalità stesse di depenalizzazione.
Il decreto delegato dovrà specificatamente individuare le norme penali non inserite nel Codice Penale che verranno depenalizzate in quanto attualmente connotate dalla sola sanzione pecuniaria, il decreto delegato, a mezzo di una precisa allegazione delle norme depenalizzate, deve indicare con precisione quali saranno le norme escluse dalla depenalizzazione.
La clausola generale di depenalizzazione prevede che vengano fissati tre gruppi di reati puniti con la multa o con l'ammenda non superiore nel massimo a € 5000,00 il primo, a € 20.000,00 il secondo e superiore a tale limite il terzo. Ad essi corrisponde la sanzione pecuniaria amministrativa compresa rispettivamente tra € 5.000 e 10.000, tra € 5.000 e 30.000 ovvero tra € 5.000 ed € 50.000.
Per quanto riguarda al depenalizzazione degli specifici reati del Codice Penale indicati nella norma le nuove pene prevederanno i seguenti limiti (salvo diversa previsione in sede di conversione): sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi; sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a un anno; sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro per i delitti e le contravvenzioni puniti con una pena detentiva superiore a un anno.
Per alcuni reati (ad esempio quello di cui all'art. 527 c.p. - atti osceni) le regole sopra indicate non sono state seguite dalla proposta di decreto delegato, perchè eccessive rispetto al sentire comune relativo alla condotta ivi contemplata.
Per quanto riguarda le sanzioni accessorie (si tratta di sanzioni, quali la confisca, il decreto delegato dovrebbe limitarle alle ipotesi di reiterazione del reato (ovvero quei casi in cui il soggetto commette nuovamente lo stesso fatto reato), in tale caso le sanzioni accessorie divengono obbligatorie.
Nulla è stato attualmente stabilito in merito alla depenalizzazione di alcune fattispecie, relative ad esempio alla normativa sulle sostanze stupefacenti, ciò in considerazione della delicatezza dell'argomento che dovrà essere gioco forza affrontato nelle competenti sedi legislative.
Cosa succederà ai soggetti che hanno commesso i reati oggetto di depenalizzazione prima dell'entrata in vigore del decreto delegato? Si deve ritenere che la depenalizzazione di reati "degradati" a illeciti amministrativi dia luogo ad· una vicenda sostanzialmente di successione di leggi, nella quale deve, dunque, trovare attuazione il principio di retroattività in mitius, pienamente realizzato dall'applicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative in luogo di quelle originarie penali, sempre che sia garantito che la nuova sanzione sia irrogata in un ammontare non superiore al massimo di quella originaria.
Con il termine depenalizzazione si intende quello strumento legislativo utilizzato per trasformare alcuni illeciti penali in illeciti amministrativi.
Con l'art. 2 della Legge 28/04/2014 nr 67 il Parlamento, a seguito di una avvertita e da più parti sottolineata necessità di alleggerimento del carico giudiziario e di "svecchiamento" del Codice Penale al fine di adeguare le fattispecie penali al contesto attuale socio culturale, ha conferito delega al Governo al fine di riformare la disciplina sanzionatoria di alcuni reati.
La natura di "extrema ratio" della sanzione penale trova fondamento nella Carta dei diritti dell'uomo e nella Carta costituzionale, al punto da indurre la stessa Corte costituzionale ad affermare la necessità che il diritto penale costituisca davvero extrema ratio di tutela della società ed a tal fine sia costituito da norme non numerose nè eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di rilievo costituzionale e tali da essere percepite anche in funzione di norme extrapenali di civiltà effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le medesime norme penali sono destinate ad operare (sentenza n. 364 del 1988).
Il proliferare di norme penali che sanzionano comportamenti anche non percepiti come violazioni intrinseche del vivere civile da parte di cittadini, inoltre, comporta uno svilimento della serietà del sistema penale nel suo complesso e un disorientamento generato dalla oggettiva impossibilità da parte del singolo individuo di conoscere le norme penali aumentando così il pericolo di incorrere nella commissione di un ireato "quasi per caso".
Si è giunti così finalmente nello scorso novembre alla proposta (ora in attesa del solo passaggio all'Esecutivo) di decreto delegato con specificazione delle norme depenalizzate e le modalità stesse di depenalizzazione.
Il decreto delegato dovrà specificatamente individuare le norme penali non inserite nel Codice Penale che verranno depenalizzate in quanto attualmente connotate dalla sola sanzione pecuniaria, il decreto delegato, a mezzo di una precisa allegazione delle norme depenalizzate, deve indicare con precisione quali saranno le norme escluse dalla depenalizzazione.
La clausola generale di depenalizzazione prevede che vengano fissati tre gruppi di reati puniti con la multa o con l'ammenda non superiore nel massimo a € 5000,00 il primo, a € 20.000,00 il secondo e superiore a tale limite il terzo. Ad essi corrisponde la sanzione pecuniaria amministrativa compresa rispettivamente tra € 5.000 e 10.000, tra € 5.000 e 30.000 ovvero tra € 5.000 ed € 50.000.
Per quanto riguarda al depenalizzazione degli specifici reati del Codice Penale indicati nella norma le nuove pene prevederanno i seguenti limiti (salvo diversa previsione in sede di conversione): sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi; sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a un anno; sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro per i delitti e le contravvenzioni puniti con una pena detentiva superiore a un anno.
Per alcuni reati (ad esempio quello di cui all'art. 527 c.p. - atti osceni) le regole sopra indicate non sono state seguite dalla proposta di decreto delegato, perchè eccessive rispetto al sentire comune relativo alla condotta ivi contemplata.
Per quanto riguarda le sanzioni accessorie (si tratta di sanzioni, quali la confisca, il decreto delegato dovrebbe limitarle alle ipotesi di reiterazione del reato (ovvero quei casi in cui il soggetto commette nuovamente lo stesso fatto reato), in tale caso le sanzioni accessorie divengono obbligatorie.
Nulla è stato attualmente stabilito in merito alla depenalizzazione di alcune fattispecie, relative ad esempio alla normativa sulle sostanze stupefacenti, ciò in considerazione della delicatezza dell'argomento che dovrà essere gioco forza affrontato nelle competenti sedi legislative.
Cosa succederà ai soggetti che hanno commesso i reati oggetto di depenalizzazione prima dell'entrata in vigore del decreto delegato? Si deve ritenere che la depenalizzazione di reati "degradati" a illeciti amministrativi dia luogo ad· una vicenda sostanzialmente di successione di leggi, nella quale deve, dunque, trovare attuazione il principio di retroattività in mitius, pienamente realizzato dall'applicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative in luogo di quelle originarie penali, sempre che sia garantito che la nuova sanzione sia irrogata in un ammontare non superiore al massimo di quella originaria.
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