La difesa d'ufficio
La figura del difensore d' ufficio: diritti ed obblighi

Gli aspetti essenziali della disciplina dell’istituto in esame sono stati modificati con l’introduzione del nuovo codice di procedura penale e con le successive riforme in materia apportate dalla Legge 60/2001.
Innanzitutto per la prima volta con l’art. 31 disp.att.cp.p. è introdotta la seguente formula "L’attività del difensore d’ufficio è in ogni caso retribuita", prevedendo anche un apposito iter per il recupero delle spese e degli oneri professionali in caso di inadempienza dell’assistito, ex. art. 32 disp. Att. C.p.p.
Nel nuovo codice processuale penale, ed a seguito della riforma normativa attuata attraverso la L.60/2001, la norma principale che disciplina la figura del difensore d’ufficio è l’art.97 c.p.p.
In tale norma si sostanziano principi ed obblighi del difensore d’ufficio:
- Diritto alla difesa (il primo comma dispone infatti che l’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è privo è assistito da un difensore di ufficio)
- Diritto alla effettività della difesa d’ufficio (il comma 2): "I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità."
- L’obbligo di prestare il patrocinio (comma 5, prima parte)" Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio.."
- Principio della eccezionalità della sostituzione (comma5, seconda parte) "e può essere sostituito solo per giustificato motivo."
E’ evidente che nonostante tali nobili principi, posti alla base della disciplina della difesa di ufficio, di fatto gli stessi non sono rispettati. In particolare in relazione all’eccezionalità della sostituzione.
E’ ormai prassi, infatti, che in assenza del difensore d’ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., il giudice nomini sempre un sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., determinando così l’intervento nel processo di tanti difensori, che tra l’altro ignorano il processo, andando conseguentemente a ledere un altro principio fondamentale, ovvero il diritto di difesa.
Questo accade in special modo perché, nonostante la legge preveda che l’autorità giudiziaria debba segnalare agli Ordini i casi di abbandono della difesa o di altre violazioni, nella realtà dei Tribunali questo non accade quasi mai.
Se il Giudice non si attiverà per segnalare l’infrazione, il Consiglio dell’Ordine non ne verrà mai a conoscenza e si determinerà una compressione gravissima del diritto di difesa dell’indagato o imputato, che non sarà mai adeguatamente e costantemente assistito da un unico difensore d’ufficio.
La conseguenza di questa estrema tolleranza da parte dei giudici è la diretta causazione di un danno alla categoria professionale del difensore d’ufficio che, sino a quando si consentiranno tali comportamenti, apparirà sempre come una figura instabile del processo, un soggetto sostituibile e quindi non essenziale ed affidabile.
Dovrebbe essere, dunque, interesse, in primis, degli stessi difensori di ufficio che siano rispettati gli obblighi ed i doveri imposti, onde evitare che i comportamenti scorretti di alcuni screditino l’intera categoria, a discapito, quindi, di coloro che eseguono seriamente il proprio mandato.
Il ruolo del difensore di ufficio deve essere, infatti, quello di creare un collegamento effettivo ed efficace, tra chi necessita di assistenza giudiziaria, perché non conosce alcun legale a cui riferirsi e la stessa amministrazione della giustizia che necessita invece di un strumento per far valere i diritti dell’imputato ma non arrestare il giudizio.
Solamente visti in quest’ottica hanno un senso gli obblighi e le raccomandazioni imposte dal codice di rito e deontologico al difensore nominato d’ufficio, tra le quali raccomandazioni vi sono le comunicazioni all’imputato ed al precedente e successivo difensore.
In sostanza il difensore di ufficio va visto come un indispensabile strumento dell’amministrazione della giustizia per garantire i diritti inviolabili ad ogni imputato.
Dovrebbe essere cura di ogni consiglio dell’ordine quindi l’attenta selezione, mediante opportuni corsi formativi, nonché un’adeguata vigilanza sull’operato dei difensori di ufficio.
Tale attività selettiva e disciplinare non solo consentirebbe di ripristinare l’originale significato e valore della difesa di ufficio, ma anche restituire all’intera classe forense un immagine più coerente con i principi deontologici.
Se è vero infatti che al difensore d’ufficio è richiesta una preparazione ed un impegno uguale a quello del difensore di fiducia, è altrettanto vero che le situazioni "difficili" in cui viene a trovarsi un difensore d’ufficio sono certamente maggiori.
Basti pensare ai casi in cui il rapporto tra cliente e difensore nominato d’ufficio può praticamente inesistente, per cui quest’ultimo dovrà operare in assenza di quelle preziose informazioni che solo il cliente può fornirgli, determinando una strategia difensiva meramente "documentale".
L’idea, dunque, che il difensore di ufficio sia un difensore meno preparato, o addirittura di "seconda categoria", è un’idea errata anche se, purtroppo, largamente diffusa.
La considerazione non propriamente felice di cui oggi gode il difensore d’ufficio, altro non è che il riflesso di un eccessivo lassismo dell’Autorità Giudiziaria procedente, nonché in alcuni casi anche dello stesso Consiglio dell’Ordine, dinanzi a negligenze, inadempimenti e comportamenti deontologicamente scorretti di alcuni degli appartenenti alla categoria professionale in esame.
Innanzitutto per la prima volta con l’art. 31 disp.att.cp.p. è introdotta la seguente formula "L’attività del difensore d’ufficio è in ogni caso retribuita", prevedendo anche un apposito iter per il recupero delle spese e degli oneri professionali in caso di inadempienza dell’assistito, ex. art. 32 disp. Att. C.p.p.
Nel nuovo codice processuale penale, ed a seguito della riforma normativa attuata attraverso la L.60/2001, la norma principale che disciplina la figura del difensore d’ufficio è l’art.97 c.p.p.
In tale norma si sostanziano principi ed obblighi del difensore d’ufficio:
- Diritto alla difesa (il primo comma dispone infatti che l’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è privo è assistito da un difensore di ufficio)
- Diritto alla effettività della difesa d’ufficio (il comma 2): "I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità."
- L’obbligo di prestare il patrocinio (comma 5, prima parte)" Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio.."
- Principio della eccezionalità della sostituzione (comma5, seconda parte) "e può essere sostituito solo per giustificato motivo."
E’ evidente che nonostante tali nobili principi, posti alla base della disciplina della difesa di ufficio, di fatto gli stessi non sono rispettati. In particolare in relazione all’eccezionalità della sostituzione.
E’ ormai prassi, infatti, che in assenza del difensore d’ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., il giudice nomini sempre un sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., determinando così l’intervento nel processo di tanti difensori, che tra l’altro ignorano il processo, andando conseguentemente a ledere un altro principio fondamentale, ovvero il diritto di difesa.
Questo accade in special modo perché, nonostante la legge preveda che l’autorità giudiziaria debba segnalare agli Ordini i casi di abbandono della difesa o di altre violazioni, nella realtà dei Tribunali questo non accade quasi mai.
Se il Giudice non si attiverà per segnalare l’infrazione, il Consiglio dell’Ordine non ne verrà mai a conoscenza e si determinerà una compressione gravissima del diritto di difesa dell’indagato o imputato, che non sarà mai adeguatamente e costantemente assistito da un unico difensore d’ufficio.
La conseguenza di questa estrema tolleranza da parte dei giudici è la diretta causazione di un danno alla categoria professionale del difensore d’ufficio che, sino a quando si consentiranno tali comportamenti, apparirà sempre come una figura instabile del processo, un soggetto sostituibile e quindi non essenziale ed affidabile.
Dovrebbe essere, dunque, interesse, in primis, degli stessi difensori di ufficio che siano rispettati gli obblighi ed i doveri imposti, onde evitare che i comportamenti scorretti di alcuni screditino l’intera categoria, a discapito, quindi, di coloro che eseguono seriamente il proprio mandato.
Il ruolo del difensore di ufficio deve essere, infatti, quello di creare un collegamento effettivo ed efficace, tra chi necessita di assistenza giudiziaria, perché non conosce alcun legale a cui riferirsi e la stessa amministrazione della giustizia che necessita invece di un strumento per far valere i diritti dell’imputato ma non arrestare il giudizio.
Solamente visti in quest’ottica hanno un senso gli obblighi e le raccomandazioni imposte dal codice di rito e deontologico al difensore nominato d’ufficio, tra le quali raccomandazioni vi sono le comunicazioni all’imputato ed al precedente e successivo difensore.
In sostanza il difensore di ufficio va visto come un indispensabile strumento dell’amministrazione della giustizia per garantire i diritti inviolabili ad ogni imputato.
Dovrebbe essere cura di ogni consiglio dell’ordine quindi l’attenta selezione, mediante opportuni corsi formativi, nonché un’adeguata vigilanza sull’operato dei difensori di ufficio.
Tale attività selettiva e disciplinare non solo consentirebbe di ripristinare l’originale significato e valore della difesa di ufficio, ma anche restituire all’intera classe forense un immagine più coerente con i principi deontologici.
Se è vero infatti che al difensore d’ufficio è richiesta una preparazione ed un impegno uguale a quello del difensore di fiducia, è altrettanto vero che le situazioni "difficili" in cui viene a trovarsi un difensore d’ufficio sono certamente maggiori.
Basti pensare ai casi in cui il rapporto tra cliente e difensore nominato d’ufficio può praticamente inesistente, per cui quest’ultimo dovrà operare in assenza di quelle preziose informazioni che solo il cliente può fornirgli, determinando una strategia difensiva meramente "documentale".
L’idea, dunque, che il difensore di ufficio sia un difensore meno preparato, o addirittura di "seconda categoria", è un’idea errata anche se, purtroppo, largamente diffusa.
La considerazione non propriamente felice di cui oggi gode il difensore d’ufficio, altro non è che il riflesso di un eccessivo lassismo dell’Autorità Giudiziaria procedente, nonché in alcuni casi anche dello stesso Consiglio dell’Ordine, dinanzi a negligenze, inadempimenti e comportamenti deontologicamente scorretti di alcuni degli appartenenti alla categoria professionale in esame.
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