La difesa legale nella volontaria giurisdizione


Il silenzio circa l'assistenza tecnica nei procedimenti di volontaria giurisdizione è colmato da una lettura delle norme conforme a Costituzione.
La difesa legale nella volontaria giurisdizione
Nei procedimenti di volontaria giurisdizione (VG) relativi all'amministrazione di sostegno (a.d.s.), all'interdizione e all'inabilitazione non è espressamente prevista la difesa legale del soggetto sottoposto al procedimento, nonostante il provvedimento finale incida su diritti fondamentali dell'individuo.

La possibilità di farsi assistere da un difensore, a parere di chi scrive, deve essere garantita per concretizzare il diritto alla difesa ex art. 24 Cost. e il diritto al giusto processo "nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale" ex art. 111 co. 2 Cost..

In estrema sintesi, l'art. 407 c.c., per il procedimento di a.d.s., e gli artt. 417 ss. c.c., per i procedimento di interdizione/inabilitazione hanno caratteristiche comuni: l'istanza di a.d.s. o di interdizione/inabilitazione può essere presentata al Giudice Tutelare (GT) da soggetti diversi dall'interessato, il GT sente la persona sottoposta alla procedura e può disporre gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, all'esito dei quali provvede con decreto in ordine alla misura limitativa da applicare.

La sola audizione personale da parte del GT sembra del tutto insufficiente. Infatti, l'interessato potrebbe voler opporsi all'applicazione stessa di tali misure o a determinate scelte dell'amministratore di sostegno o del tutore oppure potrebbe voler opporsi o disquisire in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 413 co. 4 c.c. (revoca dell'a.d.s. e avvio del procedimento di interdizione/inabilitazione).

In tutte queste circostanze, stante anche la debolezza e la fragilità del soggetto interessato, l'assistenza di un avvocato appare quantomai opportuna per contestare con atti di valenza processuale le risultanze di causa o le conclusioni di c.t.u., così realizzando un contraddittorio ad armi pari tra l'istante (il PM o un parente spesso rappresentato da un legale) o l'amministratore di sostegno o il tutore (spesso essi stessi avvocati) e l'interessato.

Tale esigenza è stata avvertita dalla giurisprudenza in due occasioni. Dapprima, la Cassazione ha affermato che "il procedimento per la nomina dell'a.d.s. ... non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi ... in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi a individuare specificamente i singoli atti ... in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore di sostegno; mentre invece esso necessita della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere ... incida su diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti dalle disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e giusto processo" (Cass. Civ., sez. I, 25366/06). L'anno successivo, la Consulta ha richiamato la citata pronuncia della Suprema Corte per sostenere la possibilità di una lettura delle norme inerenti l'a.d.s. (ma più in generale i procedimento di VG) conforme a costituzione (C. Cost., ord. 128/07).

La soluzione raggiunta dalla giurisprudenza non è del tutto appagante perché rimette la valutazione circa la necessità della difesa tecnica ad un'impossibile prognosi sul contenuto del decreto del GT in relazione al quale la stessa difesa tecnica è finalizzata ad incidere.

Tuttavia, lo spirito della sentenza sopra citata, ripresa anche dalla Corte Costituzionale, può essere fonte di spunti interpretativi: affinché i diritti costituzionali alla difesa e al giusto processo siano concretamente attuati, l'assistenza tecnica è necessaria ogni qualvolta vi sia un procedimento volto ad incidere sui diritti fondamentali della persona.

Si può dunque concludere che l'amministrando, l'inabilitando o l'interdicendo hanno il diritto di farsi assistere da un avvocato, che si costituirà mediante memoria libera nella forma, sia nel procedimento volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura sia in caso di contrasto con l'amministratore o il tutore nominati sia qualora venga incardinato un procedimento di revoca dell'a.d.s. con possibile avvio di una procedura di interdizione o inabilitazione, ben più limitativa (art. 413 co. 4 c.c.).

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di Avv. Paolo Pollini

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