La disabilità a scuola e gli strumenti di tutela

Già la Corte Costituzionale, nel lontano 1987, con la sentenza 215, aveva affermato che il diritto all'istruzione imponeva ai «competenti organi scolastici sia di non frapporre alla realizzazione di tale diritto impedimenti non consentiti, alla stregua dei richiamati (anche nel presente testo, ndr) precetti costituzionali sia di dare attuazione alle misure che possano già allo stato essere concretizzate o promosse, spettando ovviamente al legislatore dettare quanto prima una compiuta disciplina» e sanciva che era «doverosa l'adozione delle necessarie misure di integrazione e sostegno». Oggi, l'art 12, comma 5, della citata legge 104 del 1992, prevede «un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata». Inoltre l'art. 13, comma 3, della stessa legge prevede che «nelle scuole di ogni ordine e grado (...) sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati». Il diritto ad un'efficace integrazione scolastica è confermato dalla suprema Corte di Cassazione la Quale, a Sezioni Unite, ribadisce come «Il diritto all'istruzione dei disabili è dunque ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna [Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25/11/2014, n. 25011]».
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