La disabilità a scuola e gli strumenti di tutela


Nel passaggio dall'uso del termine «handicap» a quello «disabile» un percorso normativo di garanzie sempre maggiori e di uguali opportunità per tutti
La disabilità a scuola e gli strumenti di tutela
L'uguaglianza tra i cittadini è garanzia, per ciascuno di essi, di eguali possibilità, a prescindere dalle diverse condizioni di partenza. Per tali motivi il nostro ordinamento garantisce, già a livello costituzionale, agli articoli 34 (La scuola è aperta a tutti) e 38 (Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale) e, operativamente, a livello di legge ordinaria, la disponibilità di specifici strumenti di integrazione scolastica. Si registra il progressivo abbandono del termine handicap inizialmente utilizzato dalla legge 05/02/1992, n. 104 [Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate], oggi sostituito dal termine disabile nella più recente tra le leggi in materia ossia la L. 01/03/2006, n. 67 [Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni], secondo un indirizzo di rimozione di ostacoli che possano frapporsi ad un sereno e pieno sviluppo di qualunque soggetto. Proprio la legge del 67/2006 «nel promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità [Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25/11/2014, n. 25011]» afferma, all'art. 2, che «1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti».

Già la Corte Costituzionale, nel lontano 1987, con la sentenza 215, aveva affermato che il diritto all'istruzione imponeva ai «competenti organi scolastici sia di non frapporre alla realizzazione di tale diritto impedimenti non consentiti, alla stregua dei richiamati (anche nel presente testo, ndr) precetti costituzionali sia di dare attuazione alle misure che possano già allo stato essere concretizzate o promosse, spettando ovviamente al legislatore dettare quanto prima una compiuta disciplina» e sanciva che era «doverosa l'adozione delle necessarie misure di integrazione e sostegno». Oggi, l'art 12, comma 5, della citata legge 104 del 1992, prevede «un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata». Inoltre l'art. 13, comma 3, della stessa legge prevede che «nelle scuole di ogni ordine e grado (...) sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati». Il diritto ad un'efficace integrazione scolastica è confermato dalla suprema Corte di Cassazione la Quale, a Sezioni Unite, ribadisce come «Il diritto all'istruzione dei disabili è dunque ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna [Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25/11/2014, n. 25011]».

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di Avv. Giuseppe Mazzotta del Foro di Pisa

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