La disciplina del licenziamento


Brevi cenni sul licenziamento dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015
La disciplina del licenziamento
La disciplina del licenziamento ha subito importanti modifiche con l’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 e del D.Lgls. n. 23/2015.
Il D.lgs. n. 23/2015 ha mutato profondamente la disciplina giuridica del licenziamento per i lavoratori assunti dopo la data del 7 marzo 2015, indroducendo il cd. meccanismo delle tuteli crescenti.
E’ privilegiata la tutela indennitaria rispetto a quella reintegratoria in caso di illegittimo licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Per i lavoratori assunti prima di tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il nuovo regime di tutele per i nuovi assunti prevede una correlazione tra la misura dell’indennizzo economico e l’anzianità aziendale .
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo/soggettivo e giusta causa, qualora il Giudice dovesse accertarne l’illegittimità, è infatti previsto un indennizzo economico onnicomprensivo legato all’anzianità di servizio e non soggetto a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Per le piccole imprese, con meno di 15 dipendenti, gli importi dell’indennizzo in caso di illegittimità del recesso sono dimezzati e possono arrivare ad un massimo di 6 mensilità.
Vi è infine l’ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo o orale.
Riguarda le ipotesi in cui il datore di lavoro abbia licenziato un dipendente per ragioni discriminatorie ovvero se il licenziamento sia stato intimato in forma orale.
In tali casi è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura non inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito da altro lavoro.

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di Avv. Federico Chieppa

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