La distrazione della p.o. non determina aggravante


In tema di furto la circostanza aggravante della destrezza non è configurabile quando l’agente approfitti della distrazione della persona offesa
La distrazione della p.o. non determina aggravante
Con la sentenza n. 34090/17 del 12 luglio 2017 la Suprema Corte a Sezioni Unite mette fine ad contrasto giurisprudenziale durato anni, ossia se l’aver il soggetto agente approfittato di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa possa o meno configurare la circostanza aggravante della destrezza.
Il caso è quello di un uomo accusato di essersi appropriato, all’interno di un esercizio commerciale, di un personal computer, approfittando di un momento di distrazione della titolare. Entrambi i Giudici di merito condannavano l’uomo per il reato di furto aggravato dalla destrezza e avverso l’ultima sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Torino, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di aver agito con destrezza, non avendo l’imputato compiuto alcuna azione per creare condizioni favorenti la sottrazione del bene, essendosi limitato ad approfittare della distrazione della titolare.
La Quarta Sezione Penale, rilevato che la doglianza sollecitava la soluzione di una questione sulla quale si era formato un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, con ordinanza del 21.12.2017, ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, formulando l seguente quesito: «se, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall’art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., sia configurabile quando l’agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa».
All’udienza del 27 aprile u.s., le Sezioni Unite hanno fornito soluzione negativa condividendo l’orientamento giurisprudenziale favorevole ad una nozione più restrittiva di destrezza.
Vi sarebbe infatti un primo risalente indirizzo che riconosce la circostanza aggravante in esame in ogni situazione in cui l’agente colga l’occasione favorente la realizzazione dell’impossessamento, inclusa la momentanea sospensione da parte della persona offesa del controllo sul bene, perché poco attenta, oppure per essere impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa, a svolgere le proprie attività di vita o di lavoro. Per contro, vi sarebbe un’altra linea interpretativa che esclude invece la destrezza nella condotta di chi si avvalga di un momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall’attività dell’autore del furto, perché l’azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell’elusione del controllo dell’avente diritto, ma al più l’audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi. Le Sezioni Unite decidono di aderire al secondo indirizzo giurisprudenziale.
Secondo la Corte, infatti, lo stato di disattenzione della vittima, autonomamente insorto, e l’approfittamento dello stesso quale condizione favorente l’aggressione al suo patrimonio sono stati già considerati elementi strutturali della fattispecie tipica di furto aggravato ai sensi del n. 6 del primo comma dell’art. 625 c.p. e non possono dar luogo, in differente contesto fattuale, all’autonoma e diversa circostanza aggravante dell’aver agito con destrezza. Alle medesime cocnlusioni si perviene se si esamina l’aggravante in riferimento al bene giuridico protetto ed alla sua offesa, che costituisce il fondamento giustificativo dell’incriminazione. Perché si realizzi la fattispecie circostanziale il fatto di reato deve presentare una modalità attuativa caratterizzata da un’incrementata capacità di ledere il bene protetto, che dia conto delle ragioni dell’aggravamento della punizione del suo autore.
Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione: «la circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa».

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di Avv. Massimo Titi

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