La divisione ereditaria


La divisione testamentaria giudiziale e amichevole
La divisione ereditaria
La divisione ereditaria è l'atto mediante il quale i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria; essa può essere testamentaria, giudiziale o amichevole.
La prima ricorre allorquando il testatore effettua la divisione tra i suoi successori (art. 734 c.c.), la seconda e la terza, invece, sono promosse dagli eredi successivamente alla morte del de cuius e la scelta di una o dell’altra dipende dall’esistenza o meno di un’intesa in ordine alla modalità di attribuzione del compendio ereditario.
Nello specifico, la divisione è giudiziale quando più soggetti sono chiamati a succedere in un'eredità e non trovano un accordo per la ripartizione dei beni e né il defunto ha stabilito quali beni devono essere destinati ad ognuno di loro: in tal caso, sarà il Giudice, su domanda di uno dei coeredi, a provvedere alla ripartizione del patrimonio ereditario e allo scioglimento della comunione.
Il procedimento innanzi al Tribunale deve essere preceduto da un tentativo obbligatorio di mediazione, che deve essere esperito in un Organismo di Mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con la necessaria assistenza di un Avvocato. Qualora la mediazione non riesca, la richiesta di divisione giudiziale può essere fatta in qualunque momento, anche a distanza di molto tempo dall’apertura della successione, ma il giudizio in Tribunale deve essere promosso nei confronti di tutti i coeredi che non abbiano rinunciato all’eredità.
Il Tribunale competente è quello del luogo in cui si è aperta la successione, che coincide con l’ultimo domicilio del defunto e la domanda di divisione deve rivestire la forma di un atto di citazione. Il giudizio si divide in due fasi: la prima ha per oggetto la verifica del diritto di ciascun coerede a conseguire la propria quota ereditaria, mentre la seconda è volta alla formazione delle porzioni di beni corrispondenti a ciascuna quota e alla loro attribuzione a ciascun coerede. In quest’ultima fase, il Giudice predispone un "progetto di divisione", che viene depositato in Cancelleria, in modo che tutti i coeredi (c.d. comunisti condividenti) possano prenderne visione e, poi, fissa un’udienza per la discussione del progetto, cui sono invitati a partecipare tutti i coeredi. Se all’udienza non sorgono contestazioni, il Giudice approva il progetto di divisione dichiarandolo esecutivo e stabilisce le modalità con cui i lotti verranno attribuiti a ciascun coerede; se, invece, ci sono delle obiezioni da parte dei condividenti (come, ad es., sulla stima di un bene), viene instaurato un vero e proprio giudizio al termine del quale il Giudice modifica il progetto divisionale e decide sulle contestazioni con un’apposita sentenza. In questo secondo caso, solo al termine del procedimento e dopo che tutte le contestazioni sono state appianate, il progetto divisionale viene dichiarato esecutivo e le singole porzioni possono essere attribuite a ciascun coerede.
Diversamente, la divisione è amichevole quando non sussiste alcuna controversia sul diritto alla divisione, né sulle quote dei condividenti/comunisti, né su altre questioni pregiudiziali. In sostanza non c’è alcuna questione pratica o giuridica da risolvere, quindi la procedura è più snella e veloce di quella prevista per la divisione giudiziale e, nel concreto, si risolve nella semplice formazione dei vari lotti da assegnare in proprietà esclusiva a ciascun coerede.
In tal caso le parti possono stipulare un contratto innanzi al Notaio oppure possono avvalersi di un Avvocato che li seguirà nella c.d. "divisione a domanda congiunta". L’istituto è entrato nel nostro ordinamento per effetto della conversione con modifiche in legge del cd. "Decreto del fare" n. 69/2013, che aveva introdotto l’art. 791 bis c.p.c.
Questo tipo di procedura inizia con un ricorso sottoscritto congiuntamente da tutti i partecipanti alla comunione ed è compito dell’Avvocato predisporre il "progetto di divisione" con le varie quote e le rispettive assegnazioni. Alle parti è comunque concesso un termine di 30 giorni perché possano ricorrere al Tribunale competente per opporsi al progetto di divisione o alla vendita dei beni oggetto di divisione. Se entro il detto termine (30 giorni) non vengono sollevate contestazioni, il Giudice con decreto dichiara immediatamente esecutivo il progetto.

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di Avv. Silvia Salomé

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