La donazione indiretta


Quando è riscontrabile nel caso dei conti correnti cointestati
La donazione indiretta
L'istituto della donazione indiretta trova fondamento nell'art. 809 c.c. che disciplina le liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., vale a dire il vero e proprio contratto tipico di donazione.
Per la verità l'art. 809 c.c. non dà nè una specifica definizione nè tantomeno una tipizzazione e/o elencazione delle fattispecie ad essa riconducibili, limitandosi a disporre che tali liberalità sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
E' stato quindi compito della dottrina e della giurisprudenza tratteggiare i confini dell'istituto.
In primo luogo si può affermare che attraverso la donazione indiretta si raggiunge lo scopo di liberalità utilizzando un negozio-mezzo e che è sottratta alla forma solenne prevista per le donazioni, atto pubblico alla presenza di testimoni, ma è soggetta unicamente alle forme eventualmente previste per il negozio-mezzo.
Gli elementi che però non devono mai mancare sono quello oggettivo, vale a dire impoverimento di una parte e correlativo arricchimento dell'altra, il tutto in assenza di corrispettivo, e quello soggettivo, costituito dall'animus donandi vale a dire la consapevolezza e la volontà di procurare l'arricchimento altrui a mezzo della liberalità.
A titolo esemplificativo si è ritenuto che realizzassero ipotesi di donazione indiretta la remissione di un debito, la rinuncia ad una quota di proprietà ovvero di una quota ereditaria, il c.d. negotium mixtum con donazione, cioè l'acquisto di un bene a prezzo vile, l'acquisto di un bene con denaro altrui (forse l'ipotesi più frequente nella pratica) e la cointestazione di un conto corrente e/o di un dossier titoli.
Soffermandoci sulle ultime due ipotesi occorre precisare che la giurisprudenza ha stabilito che, allorquando il donante elargisca al beneficiario il denaro con il preciso fine di utilizzarlo per l'acquisto del bene, si ha donazione indiretta dell'immobile e non donazione del denaro utilizzato per l'acquisto (per cui l'unico requisito formale richiesto sarà quello previsto per l'acquisto di un bene immobile), viceversa se non si concretizza questo specifico meccanismo, si avrà donazione di denaro sottoposta ai requisiti di forma previsti dalla donazione.
L'ipotesi delle cointestazione non riguarda il caso di mero trasferimento di denaro da un conto corrente ad un altro, poichè in questo caso si sarà indubbiamente in presenza di una donazione vera e propria, soggetta ai relativi requisiti di forma a meno che non si tratti di donazione di modico valore.
Può invece costituire donazione indiretta, secondo quanto affermato dalla Cassazione: "la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari".
Attenzione però, perchè questo è unicamente il requisito oggettivo.
Come precisato in diverse pronunce di merito e di legittimità, affinchè possa effettivamente realizzarsi il negozio di donazione (indiretta) non si può assolutamente prescindere dall'animus donandi, per cui occorre accertare (e, in caso di contestazione, l'onere della prova graverà sul beneficiario) che il donante, all'atto della cointestazione, non avesse altro scopo se non quello di realizzare la liberalità.
L'elemento soggettivo può essere in concreto escluso allorchè emerga che la cointestazione risponda in realtà ad esigenze pratiche (ad esempio maggiore comodità operativa presso l'istituto di credito), ovvero che la fattispecie configuri negozi di diverso genere, quale ad esempio il negozio fiduciario, in cui la titolarità è provvisoria e strumentale ad un successivo ritrasferimento.
In tutte le ipotesi in cui debba escludersi la presenza di una donazione indiretta sarà possibile, ove si riesca a dimostrare l'effettiva titolarità delle somme in capo ad uno solo dei cointestatari, vincere la presunzione di cui art. 1854 c.c. che prevede la comproprietà tra i contitolari del conto corrente.
Un'ultima precisazione. Nell'ipotesi di cointestazione di un conto corrente si deve ritenere che l'eventuale donazione indiretta riguardi unicamente le somme ivi già presenti poichè, relativamente ad eventuali successivi versamenti, ci si scontrerebbe con il divieto di donazione di beni futuri di cui all'art. 871 c.c.

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di Avv. Giorgio Caresana

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