La duplicazione e triplicazione delle sanzioni del Codice della strada


In alcuni casi, per infrazioni al Codice della Strada commesse dal conducente, le sanzioni possono essere applicate anche al vettore e al committente. Come evitarle?
La duplicazione e triplicazione delle sanzioni del Codice della strada

Il Codice della Strada e altre normative applicabili al trasporto di merci su strada prevedono che per infrazioni rilevate al conducente, in presenza di alcune circostanze, vengano applicate sanzioni anche ad altri soggetti coinvolti nella filiera del trasporto: l’azienda di trasporto, il committente e il caricatore.
Capita che le sanzioni vengano irrogate anche in assenza dei presupposti previsti dalla legge… come fare per vedersi annullare i verbali?


Nel presente articolo esamineremo le ipotesi previste
1.    dall’art. 174 co. 14 del Codice della Strada, in base al quale L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 […], è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, […]” e
2.    dall’art. 7 del D.Lgs. 285/06, che così recita: “[…] gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente […], dei limiti di velocità […], o la mancata osservanza dei tempi di guida e riposo […], verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, [..] con rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. […] In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente”.


Il nostro Studio si è, infatti, recentemente occupato di un caso in cui, a seguito di un controllo effettuato su strada, al conducente sono stati redatti verbali di contestazione per superamento dei tempi di guida/riposo e per eccesso di velocità e, a seguire, all’azienda è stata notificata
•    una sanzione ex art. 174 co. 14 per il mancato rispetto dei tempi di guida/riposo e
•    una sanzione identica a quella irrogata al conducente per eccesso di velocità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 285/06, che prevede la triplicazione della sanzione (al conducente, al vettore e al committente) in caso di assenza di istruzioni a bordo.


1.    Con riguardo alla violazione dei tempi di guida / riposo, il Decreto Ministeriale n. 215/16 e la relativa circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2720/17 prevedono che il controllo sul corretto adempimento degli oneri posti a carico dell’azienda di autotrasporto, al fine dell’applicazione o meno della relativa sanzione, possa essere effettuato anche sulla base dei documenti, previsti dal predetto Decreto, che si trovino a bordo.

Tuttavia, capita ancora spesso che, in assenza di richiesta di esibizione al conducente di attestati, istruzioni e prova dello svolgimento di controlli, all’azienda vengano irrogate automaticamente sanzioni ex art. 174 co. 14 del Codice della Strada.

Nel caso in cui l’azienda abbia rispettato gli obblighi posti a suo carico da parte delle normative applicabili, è importante che presenti ricorso avverso tali sanzioni:
•    per evitare di pagare gli importi portati dai verbali, ma soprattutto
•    per evitare la registrazione delle infrazioni nel registro elettronico delle imprese su trasporto su strada (REN), che, sulla base del Reg. 403/2013, potrebbe incidere sul mantenimento dell’onorabilità dell’impresa e, quindi, sulla possibilità per la stessa di esercitare la propria attività.


In una recentissima Sentenza, il Giudice di Pace di Lodi ha annullato un verbale emesso nei confronti dell’azienda per mancato rispetto dei tempi di guida e riposo del proprio conducente in ragione della dimostrazione di
•    non aver retribuito il conducente sulla base dei volumi trasportati o delle distanze percorse;
•    aver organizzato la sua attività in maniera tale che potesse rispettare le disposizioni del Reg. 561/06;
•    aver adempiuto agli obblighi formativi;
•    aver adempiuto agli obblighi informativi;
•    aver adempiuto agli obblighi di controllo.


2.    Con la stessa Sentenza, il Giudice di Pace di Lodi ha annullato anche la duplicazione all’azienda della sanzione per eccesso di velocità.

In via preliminare occorre rilevare che nella prassi l’art. 7 del D.lgs. 285/06 sopra richiamato non viene sempre applicato correttamente. Nonostante il dato normativo faccia riferimento alle istruzioni fornite al vettore e, dunque, presumibilmente redatte dal committente (tant’è che si precisa che le stesse possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente), gli accertatori spesso si limitano a ricercare a bordo delle istruzioni di servizio fornite dal datore di lavoro al proprio conducente.

Nel caso di specie, sulla base della dimostrazione che a bordo vi erano le istruzioni scritte fornite al vettore (che, in particolare, si trovavano incluse nei DDT), oltre che un disciplinare di servizio nel quale era richiesto al conducente il rispetto, tra l’altro, anche dei limiti di velocità, come anticipato, il verbale all’azienda è stato annullato.

Alla luce di quanto sopra, per un’azienda di autotrasporto è sicuramente utile:
A.    a seguito della notifica di verbali, valutare l’opportunità di impugnarli per evitare che l’infrazione venga registrata e possa influire sul mantenimento dell’onorabilità e
B.    in via preventiva:
•    verificare l’adempimento a tutti gli oneri posti a suo carico dalla normativa sui tempi di guida e riposo
•    verificare la corretta tenuta della relativa documentazione e la formazione dei conducenti (anche in relazione ai documenti da mostrare in sede di controllo);
•    accertarsi della presenza di istruzioni a bordo (ad es. sui DDT) e, in assenza, sensibilizzare il committente e/o il soggetto deputato alla redazione dei documenti di trasporto, dal momento che, come si è visto, ciò può comportare la duplicazione di sanzioni al vettore, ma anche allo stesso committente!

 

Articolo del:


di Elena Citterio

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