La famiglia di fatto e la sua tutela giuridica (1° parte)
La cosiddetta Legge Cirinnà disciplina diritti e doveri dei conviventi
La legge n. 76 del 2016, cosiddetta legge Cirinnà, dal comma 36 al 65 disciplina le convivenze di fatto. Con tale disciplina viene dato riconoscimento giuridico alle coppie di fatto eterosessuali ed omosessuali.
Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni, senza alcun vincolo di parentela, affinità o adozione e di matrimonio o unione civile con altro soggetto, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Ai commi successivi vengono riconosciuti ai conviventi una serie di diritti, operando un’estensione dei diritti già previsti in capo ai coniugi. Il comma 38 prevede, infatti, per il convivente le garanzie già previste per il coniuge in materia di ordinamento penitenziario. Il comma 39 riconosce i diritti di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in ambito sanitario.
I commi 40 e 41 riconosco il diritto, in capo a ciascun convivente di fatto, di designare, in forma scritta e autografa, ovvero, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone, il partner come rappresentante con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere e in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie.
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha, inoltre, diritto a continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Qualora nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene comunque meno qualora il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Il comma 45 stabilisce che nell'ipotesi in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possano godere anche i conviventi di fatto.
Viene introdotto l'art. 230-ter c.c., riconoscendo al convivente di fatto i medesimi diritti riconosciuti al coniuge in materia di impresa familiare.
Analoga equiparazione viene introdotta ex lege in ipotesi di risarcimento del danno per il decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo.
Nei commi dal 50 al 63 è contenuta la disciplina del «contratto di convivenza», ossia l’accordo di regolamentazione delle questioni economiche attinenti alla convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione, deve essere redatto con la forma scritta, ad substantiam, ossia a pena di nullità. Dovrà, pertanto, essere redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio ovvero da un avvocato, che ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista dovrà, ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.
Il contratto dovrà indicare, così come previsto dal comma 53, la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, eventualmente il regime patrimoniale della comunione dei beni. Tale contenuto potrà, comunque, essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.
Secondo le previsioni legislative, il contratto di convivenza si risolve su accordo delle parti o per recesso unilaterale. In entrambi i casi è prescritta l’osservanza dell’obbligo di forma scritta solenne. Qualora il regime prescelto dai conviventi sia la comunione dei beni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo scioglimento della comunione contenute nel codice covile.
In ipotesi di recesso unilaterale, il professionista che riceve o che autentica l'atto dovrà notificarne copia all'altro contraente, all'indirizzo risultante dal contratto. Qualora la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
Sono cause di risoluzione anche il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, nonché la morte di uno dei contraenti.
Nella prima ipotesi il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
Nel secondo caso il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
Viene, infine, riconosciuto, in caso di cessazione della convivenza, il diritto agli alimenti in capo al convivente che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati, con provvedimento del giudice, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata con riferimento allo stato di bisogno dell’alimentando e alle condizioni economiche dell’obbligato, sia pure in misura non superiore a quanto necessario.
Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni, senza alcun vincolo di parentela, affinità o adozione e di matrimonio o unione civile con altro soggetto, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Ai commi successivi vengono riconosciuti ai conviventi una serie di diritti, operando un’estensione dei diritti già previsti in capo ai coniugi. Il comma 38 prevede, infatti, per il convivente le garanzie già previste per il coniuge in materia di ordinamento penitenziario. Il comma 39 riconosce i diritti di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in ambito sanitario.
I commi 40 e 41 riconosco il diritto, in capo a ciascun convivente di fatto, di designare, in forma scritta e autografa, ovvero, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone, il partner come rappresentante con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere e in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie.
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha, inoltre, diritto a continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Qualora nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene comunque meno qualora il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Il comma 45 stabilisce che nell'ipotesi in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possano godere anche i conviventi di fatto.
Viene introdotto l'art. 230-ter c.c., riconoscendo al convivente di fatto i medesimi diritti riconosciuti al coniuge in materia di impresa familiare.
Analoga equiparazione viene introdotta ex lege in ipotesi di risarcimento del danno per il decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo.
Nei commi dal 50 al 63 è contenuta la disciplina del «contratto di convivenza», ossia l’accordo di regolamentazione delle questioni economiche attinenti alla convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione, deve essere redatto con la forma scritta, ad substantiam, ossia a pena di nullità. Dovrà, pertanto, essere redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio ovvero da un avvocato, che ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista dovrà, ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.
Il contratto dovrà indicare, così come previsto dal comma 53, la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, eventualmente il regime patrimoniale della comunione dei beni. Tale contenuto potrà, comunque, essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.
Secondo le previsioni legislative, il contratto di convivenza si risolve su accordo delle parti o per recesso unilaterale. In entrambi i casi è prescritta l’osservanza dell’obbligo di forma scritta solenne. Qualora il regime prescelto dai conviventi sia la comunione dei beni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo scioglimento della comunione contenute nel codice covile.
In ipotesi di recesso unilaterale, il professionista che riceve o che autentica l'atto dovrà notificarne copia all'altro contraente, all'indirizzo risultante dal contratto. Qualora la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
Sono cause di risoluzione anche il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, nonché la morte di uno dei contraenti.
Nella prima ipotesi il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
Nel secondo caso il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
Viene, infine, riconosciuto, in caso di cessazione della convivenza, il diritto agli alimenti in capo al convivente che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati, con provvedimento del giudice, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata con riferimento allo stato di bisogno dell’alimentando e alle condizioni economiche dell’obbligato, sia pure in misura non superiore a quanto necessario.
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