La fatturazione elettronica: alcune delucidazioni


Facciamo un po’ di chiarezza…
La fatturazione elettronica: alcune delucidazioni

Oggi come primo focus vorremmo riportare alcune delucidazioni sulla fatturazione elettronica.

Riporteremo diversi articoli a tal riguardo sperando di fare cosa gradita sugli innumerevoli dubbi che assalgono tutti gli attori del nostro sistema economico.

 

Incominciamo con il dire che con riguardo alla fattura elettronica, questa si intende validamente emessa ai fini fiscali e quindi ricevuta dal destinatario, alla data di consegna contenuta nella Ricevuta di consegna.

Infatti, in base alla Circolare n.1 del 31.03.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze si chiarisce che la fattura può considerarsi emessa ai sensi della normativa fiscale anche nel caso in cui il Sistema di Interscambio (SdI) di Sogei notifichi all’emittente un messaggio di mancata consegna del documento.

 

Vorrei ricordare, inoltre, come l’obbligo di fatturazione elettronica che è stato introdotto dall’art.1 riguarderà i consumatori finali non in possesso di partita IVA (B2C) oltre che le imprese (B2B): infatti, le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del consumatore; nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica dovrà essere inserito il codice destinatario convenzionale 0000000.

Tra le attività esonerate dall’obbligo di trasmettere le fatture elettroniche ai loro clienti tramite il SdI, troviamo, però, le imprese in regime forfettario e in regime di vantaggio.

Troviamo comunque la facoltà di poter utilizzare ed adottare comunque questa modalità.

Le fatture di acquisto ricevute dalle imprese in regime forfettario e in regime di vantaggio da fornitori non rientranti nei suddetti regimi, invece, dovranno essere trasmesse da questi ultimi come fatture elettroniche tramite il SdI. Una copia della fattura elettronica in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

Anche qui nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica dovrà essere inserito il codice destinatario convenzionale 0000000.

 

Per quanto riguarda poi le Fatture Immediate con la decorrenza dal 1° luglio 2019, l’art.11 del DL. 119/2018 afferma che la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In altre parole, è stato

previsto un margine massimo di dieci giorni tra il momento di effettuazione dell’operazione e il momento di emissione della fattura.

La fattura accompagnatoria, invece, svolge la funzione contemporanea di documento di trasporto e di fattura perché contiene tutti i dati obbligatori di entrambi i documenti. Anche il tracciato del file XML prevede, oltre ad una sezione DatiDDT, in cui riportare gli estremi dei documenti di trasporto (autonomi) riepilogati in fattura, anche una sezione DatiTrasporto, in cui riportare tutte le informazioni relative al trasporto direttamente in fattura. La fattura accompagnatoria così compilata dovrà essere stampata per accompagnare la merce e trasmessa in formato XML al SdI.

Infine, vogliamo ricordare che le autofatture emesse a seguito di operazioni di acquisto di servizi da soggetti extra-UE non devono essere inoltrate attraverso il canale telematico, ma continuano ad essere emesse in formato analogico, con numerazione a parte.

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di Dr. Massimiliano Napoletano

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