La formazione sulla sicurezza in Sicilia


L'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro nelle Linee Guida regionali (decreto 8 agosto 2012 n.1619)
La formazione sulla sicurezza in Sicilia
A distanza di oltre tre anni dall’entrata in vigore del decreto della Regione Sicilia dell’ 8 agosto 2012 n. 1619, "Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti", non pochi sono ancora i dubbi e le incertezze nella sua applicazione, non solo da parte dei datori di lavoro, ma anche di chi, a vario titolo, si trovi ad operare nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro sul territorio siciliano. Ciò accade a causa della commistione tra normativa regionale e nazionale che si è venuta a determinare all’atto dell’emanazione del suddetto decreto.
Ma qual è il contesto che si presenta a chi voglia occuparsi di formazione in materia di sicurezza in Sicilia?
Occorre innanzitutto precisare che la normativa regionale disciplina l’organizzazione dei corsi per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e per il datore di lavoro che intenda esercitare in prima persona il ruolo di RSPP. Per quanto riguarda la formazione delle altre figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, quali ad esempio gli addetti al primo soccorso e alle emergenze, nonché RLS, RSPP, ASPP e addetti all’uso di attrezzature per le quali è richiesta abilitazione, non viene introdotta alcuna variazione rispetto alle specifiche normative nazionali in vigore, alle quali occorre pertanto continuare a fare riferimento.

Uno dei punti salienti della legge regionale 8 agosto 2012 n. 1619 è l’istituzione di un elenco di soggetti formatori presso il DASOE (Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico) dell’Assessorato della salute. In tale elenco sono automaticamente inseriti gli enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione di cui ai punti dal n. 1 al n. 6 del paragrafo 1.1. del decreto, mentre altri enti possono entrare a farne parte dopo aver seguito la procedura di accreditamento specificata al punto 1.3.
Tali soggetti formatori organizzano i corsi attenendosi alle procedure stabilite ai punti 1.5 e seguenti del decreto regionale e rilasciano ai partecipanti un attestato contrassegnato da un progressivo numerico univoco attribuito dal DASOE. Ciò al fine di consentire analisi statistiche dei dati e la redazione di calendari di aggiornamento.
Analogamente, è istituito, ancora presso il DASOE, un elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali al fine di agevolare i datori di lavoro nell’individuazione degli stessi, con riferimento alla provincia e al codice ATECO.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei corsi, la legge regionale rimanda al d.lgs.81/08 e agli Accordi Stato-Regioni, specificando in particolare, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, che tali corsi devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici ed agli enti bilaterali, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda.
Qualora la richiesta di collaborazione non riceva riscontro entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione e, nel caso in cui intenda avvalersi di soggetti formatori, deve rivolgersi ad enti inseriti nell’"Elenco regionale dei soggetti formatori".

Pertanto, il datore di lavoro che, in territorio siciliano, intenda realizzare i percorsi formativi di cui sopra, deve innanzitutto inoltrare richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, facendo riferimento all’elenco regionale. In caso di mancato riscontro, trascorso il termine di 15 giorni, il D.L. ha la possibilità, non l’obbligo, di avvalersi di soggetti formatori esterni. In tal caso, è vincolato ad individuarli tra quelli accreditati presso il DASOE ovvero inseriti nell’elenco regionale.
In alternativa, come precisato nella circolare 15 gennaio 2013, n. 1298 dell’Assessorato alla Salute "Chiarimenti in merito all’applicazione delle procedure di cui al decreto assessoriale 8 agosto 2012, n. 1619", il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi di formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, ex art. 37 del D.lgs n. 81/08, a condizione che venga rispettato quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 153 del 25 luglio 2012 e che i docenti dei corsi di formazione siano in possesso dei requisiti previsti dai suddetti Accordi e dalla normativa vigente (Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 che sancisce i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro).

In materia di aggiornamento della formazione e di corsi in e-learning, la legge regionale sostanzialmente rimanda a quanto specificato negli accordi che recepisce.

Da segnalare invece una peculiarità, introdotta dal decreto 8 agosto 2012 n.1619, in merito alla formazione e all’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, per i quali non è prevista la modalità di formazione e-learning.

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di ing. Silvia Romeo

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