La gestione della crisi da sovraindebitamento
Di seguito viene esaminato il rapporto fra professionisti di nomina giudiziale e gli OCC nella gestione della crisi da sovraindebitamento
La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (la "Legge") contiene la prima regolamentazione organica del fenomeno della crisi delle piccole imprese e delle famiglie e del procedimento volto alla composizione della stessa. Lo scopo perseguito dal Legislatore è stato quello di offrire ai soggetti non fallibili la possibilità di liberarsi dai debiti (c.d. "esdebitazione") e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia.
La Legge istituisce e regolamenta tre strumenti a favore del debitore insolvente che intenda tentare una sistemazione della propria situazione debitoria: (i) l’accordo; (ii) il piano del consumatore; (iii) la liquidazione del patrimonio. Il presupposto oggettivo richiesto per l’accesso a tutti gli istituti sopra citati è il c.d. stato di sovraindebitamento, definito dall’art. 6, comma 2, della Legge come: (i) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni; ovvero (ii) la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. I soggetti interessati alle procedure indicate sono: (i) il debitore che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare (art. 6, comma 1); (ii) l’imprenditore agricolo (art. 7, comma 2 bis); (iii) le c.d. start up innovative di cui all’art. 39 del D.L. 179/2012.
Nell’ambito della normativa in esame, un ruolo centrale è attribuito agli Organismi di composizione della crisi ("OCC"), nella cui figura sono accentrati compiti di consulente legale e finanziario del debitore, di ausiliare del giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare. L’art. 15 comma 9 della Legge prevede che i compiti e le funzioni degli OCC possano essere svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti per la nomina di curatore, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Fino alla creazione e alla sufficiente diffusione degli OCC, le relative funzioni erano esercitate esclusivamente dai professionisti di nomina giudiziale. A seguito dell’emanazione del D.M. 202/2014 (il "Decreto"), recante i requisiti istitutivi degli OCC, e la conseguente progressiva creazione degli stessi, si rende necessario chiarire se la previsione di cui all’art. 15, comma 9, della Legge sia da intendersi operante solo nella fase transitoria di costituzione degli OCC nel circondario di ciascun Tribunale o sia, invece, definitiva, prevedendo in maniera stabile la concorrenza tra i professionisti sopra indicati e gli OCC. La Legge, nella sua formulazione originaria, prevedeva espressamente, all’art. 20, che, una volta a regime, gli OCC avrebbero svolto in via esclusiva i compiti ai medesimi assegnati. Successivamente, il D.L. 179/2012 ha ribaltato tale impostazione, abrogando l’art. 20 e modificando l’art. 15 della Legge, che, al comma 9, prevede che "i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche" da un professionista di nomina giudiziale. Il tenore letterale attuale della norma e l’utilizzo dell’avverbio "anche" non sembrerebbero lasciare spazio a interpretazioni: la Legge riconosce al debitore la facoltà di scegliere se rivolgersi direttamente ad un OCC o fare istanza al giudice per la nomina di un professionista ai sensi dell’art. 15, comma 9. Tale impostazione è stata confermata da prima dallo stesso Decreto che, all’art. 14, regolamenta le modalità di determinazione del compenso per gli organismi di nomina giudiziale e, successivamente, in occasione della modifica dell’art. 480 del codice di procedura civile ad opera del D.L. 83/2015 che ha introdotto l’obbligo per il creditore procedente di indicare nel precetto la facoltà, riservata al debitore, di avvalersi degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.
A dispetto di tutto quanto detto, abbiamo constatato che, presso taluni Tribunali, sta prendendo piede l’orientamento opposto e la nomina di un professionista ai sensi dell’art. 15, comma 9, viene rifiutata in caso di esistenza di un OCC. La motivazione alla base di tale orientamento, ad oggi minoritario, consisterebbe in una asserita lettura d'insieme del comma 9 dell’art. 15, che, nel secondo periodo, con riferimento alle modalità di determinazione del compenso spettante ai professionisti di nomina giudiziale, limita l’efficacia temporale delle relative disposizioni al periodo intercorrente sino all’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui al comma 3 della medesima norma. L’orientamento in esame estende la limitazione dell’efficacia temporale della norma di cui all’inciso citato, anche alle disposizioni relative alla facoltà di nomina giudiziale del professionista facente funzioni di OCC. Tale orientamento appare infondato, sia perché si basa su una forzatura del dato letterale della norma, sia in quanto non tiene conto dell’impianto complessivo della regolamentazione.
Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.
La Legge istituisce e regolamenta tre strumenti a favore del debitore insolvente che intenda tentare una sistemazione della propria situazione debitoria: (i) l’accordo; (ii) il piano del consumatore; (iii) la liquidazione del patrimonio. Il presupposto oggettivo richiesto per l’accesso a tutti gli istituti sopra citati è il c.d. stato di sovraindebitamento, definito dall’art. 6, comma 2, della Legge come: (i) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni; ovvero (ii) la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. I soggetti interessati alle procedure indicate sono: (i) il debitore che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare (art. 6, comma 1); (ii) l’imprenditore agricolo (art. 7, comma 2 bis); (iii) le c.d. start up innovative di cui all’art. 39 del D.L. 179/2012.
Nell’ambito della normativa in esame, un ruolo centrale è attribuito agli Organismi di composizione della crisi ("OCC"), nella cui figura sono accentrati compiti di consulente legale e finanziario del debitore, di ausiliare del giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare. L’art. 15 comma 9 della Legge prevede che i compiti e le funzioni degli OCC possano essere svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti per la nomina di curatore, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Fino alla creazione e alla sufficiente diffusione degli OCC, le relative funzioni erano esercitate esclusivamente dai professionisti di nomina giudiziale. A seguito dell’emanazione del D.M. 202/2014 (il "Decreto"), recante i requisiti istitutivi degli OCC, e la conseguente progressiva creazione degli stessi, si rende necessario chiarire se la previsione di cui all’art. 15, comma 9, della Legge sia da intendersi operante solo nella fase transitoria di costituzione degli OCC nel circondario di ciascun Tribunale o sia, invece, definitiva, prevedendo in maniera stabile la concorrenza tra i professionisti sopra indicati e gli OCC. La Legge, nella sua formulazione originaria, prevedeva espressamente, all’art. 20, che, una volta a regime, gli OCC avrebbero svolto in via esclusiva i compiti ai medesimi assegnati. Successivamente, il D.L. 179/2012 ha ribaltato tale impostazione, abrogando l’art. 20 e modificando l’art. 15 della Legge, che, al comma 9, prevede che "i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche" da un professionista di nomina giudiziale. Il tenore letterale attuale della norma e l’utilizzo dell’avverbio "anche" non sembrerebbero lasciare spazio a interpretazioni: la Legge riconosce al debitore la facoltà di scegliere se rivolgersi direttamente ad un OCC o fare istanza al giudice per la nomina di un professionista ai sensi dell’art. 15, comma 9. Tale impostazione è stata confermata da prima dallo stesso Decreto che, all’art. 14, regolamenta le modalità di determinazione del compenso per gli organismi di nomina giudiziale e, successivamente, in occasione della modifica dell’art. 480 del codice di procedura civile ad opera del D.L. 83/2015 che ha introdotto l’obbligo per il creditore procedente di indicare nel precetto la facoltà, riservata al debitore, di avvalersi degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.
A dispetto di tutto quanto detto, abbiamo constatato che, presso taluni Tribunali, sta prendendo piede l’orientamento opposto e la nomina di un professionista ai sensi dell’art. 15, comma 9, viene rifiutata in caso di esistenza di un OCC. La motivazione alla base di tale orientamento, ad oggi minoritario, consisterebbe in una asserita lettura d'insieme del comma 9 dell’art. 15, che, nel secondo periodo, con riferimento alle modalità di determinazione del compenso spettante ai professionisti di nomina giudiziale, limita l’efficacia temporale delle relative disposizioni al periodo intercorrente sino all’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui al comma 3 della medesima norma. L’orientamento in esame estende la limitazione dell’efficacia temporale della norma di cui all’inciso citato, anche alle disposizioni relative alla facoltà di nomina giudiziale del professionista facente funzioni di OCC. Tale orientamento appare infondato, sia perché si basa su una forzatura del dato letterale della norma, sia in quanto non tiene conto dell’impianto complessivo della regolamentazione.
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