La governance delle coop dopo la legge di bilancio

Governance
Per quanto attiene la governance, la legge di bilancio 2018 è intervenuta su vari aspetti. In primo luogo, con una modifica dell'art. 2542 c.c. è stato previsto l’obbligo per le cooperative di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti, che dovranno essere scelti a maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2542, comma 2).
Le cooperative, pertanto, dal 1° gennaio 2018, non possono più avere un amministratore unico o il consiglio di amministrazione composto da due membri.
Altra innovazione riguarda le cooperative srl aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro (di cui al secondo comma dell’art. 2519 c.c.), alle quali viene esteso l'art. 2383, secondo comma (previsto per le spa) che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi.
Per effetto di tale disposizione, quindi, dal 1° gennaio 2018, per tutte le tipologie di cooperative, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell’assemblea nominata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Le cooperative, pertanto, dal 1° gennaio 2018, non possono più avere un amministratore unico o il consiglio di amministrazione composto da due membri.
Altra innovazione riguarda le cooperative srl aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro (di cui al secondo comma dell’art. 2519 c.c.), alle quali viene esteso l'art. 2383, secondo comma (previsto per le spa) che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi.
Per effetto di tale disposizione, quindi, dal 1° gennaio 2018, per tutte le tipologie di cooperative, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell’assemblea nominata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Limiti e termini
Il termine massimo di durata di tre esercizi dell’incarico degli amministratori dovrebbe iniziare a decorrere dall’inizio dell’esercizio in corso al momento dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 2542 c.c. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che per le società il cui esercizio è iniziato il 1° gennaio 2018, gli amministratori in carica a tale data dovrebbero scadere alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.
Scioglimento
Al fine di contrastare il fenomeno delle cooperative che nascono e si estinguono in tempi rapidi per evitare controlli di ogni tipo ed eludere gli obblighi di legge, è stato stabilito che lo scioglimento di un ente cooperativo deve essere comunicato, entro 30 giorni, dal Mise all’Agenzia delle entrate.
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